Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 21156/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

il decreto n. 9877/2019 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicatoil 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2022 dal cons.

FRANCESCOTERRUSI; udito il PG nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito per la ricorrente l’avv.

V.L.

Vieli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatti di causa Il Tribunale di Milano, con decreto del 30.10.2019, ha respinto l’opposizione della Lubritalias.p.a. ( hinc società) allo stato passivo dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di 942.788,04 EUR , già ammesso al chirog rafo allo stato passivo, vantato in corrispettivo di fornitur e di materiale vario (descritto in termini di inibitori di decapaggio, fluidi idrosolubili antiruggine, oli per laminazione dell’acciaio, oli protettivi, fluidi per espansore meccanico per la produzione di tubi e fluidi idraulici ad alta resistenza), eseguite in data anteriore all’apertura della procedura.

Ha osservato: (i) che,ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. cit.;(ii) che , nel ciclo produttivo di ILVA, il connotato di essenzialità va attribuito a “tutto l’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma d’acciaio” e quello di necessarietà a “ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato”; (iii) che nel caso concreto le prestazioni di fornitura azionate si riferivano invece “al perimetro successivo al cd. primo acciaio”, e segnatamente alle fasi di zincatura, laminazione e rivestimento di coils.

La società ha proposto ricorso per la cassazione del decretosulla base di due motivi, illustrati da memoria.

La procedura non ha svolto difese.

La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa all’art. 3, comma 1-ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni in l. n. 39 del 2004, in rapporto ai crediti prededucibili relativi a forniture e prestazioni collegate al contesto produttivo dell’Ilva, per il significato da attribuire all’espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. - Col primo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 347 del 2003 e dell’art. 12 delle preleggi, per avere il tribunale di Milano privilegiato una lettura ingiustificatamente restrittiva del testo di legge, così da negare la prededuzione a tutti i crediti relativi a forniture e prestazioni non inerenti alla fase produttiva che conduce alla bramma d’acciaio (il cd. primo acciaio); in tal guisa il tribunale avrebbe giudicato su un presupposto scollegato dal contesto produttivo dell’ILVA e vanificato, soprattutto, l’intenzione del legislatore di tutelare mediante la prededuzione le p.m.i. fornitrici, consentendo in tal modo la loro sopravvivenza quali aziende dell’indotto.

Col secondo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 legge fall. e 111 cost. e la nullità del decreto per omessa motivazione delle effettive ragioni poste a fondamento del rigetto dell’opposizione.

II. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni in legge n. 39 del 2004, ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv. con modificazioni in legge n. 231 del 2012.

Si tratta di una previsione che questa Corte ha già definito eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ. (v.

Cass. n. 4341-20 e Cass. n. 16304-21).

Specificamente la prededuzione è stabilita quanto ai crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, “relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” nonché “al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA]. 105 dell'8 maggio 2014”.

III. - Nel caso concreto risulta dal provvedimento impugnato (ed è confermato dal ricorso) che la prededuzione era stata invocata sul presupposto che la prestazione operata da Lubritalia riguardasse la fornitura di beni da considerare essenziali per la peculiarità dell’impianto produttivo dell’ILVA, caratterizzato dal ciclo integrale e suscettibile, dunque, di rendere tra loro connesse tutte le attività correnti dalla fornitura delle materie prime al prodotto finito.

Questa tesi è nella sostanza replicata nell’attuale sede a critica della diversa esegesi della norma di legge sostenuta dal Tribunale di Milano.

E difatti il tribunale ha negato la prededuzione affermando, invece, che la prestazione – per quanto interessa – deve conn otarsi da necessarietà rispetto alla continuità degli “impianti produttivi essenziali”, per tali dovendosi intendere quelli che attengono al ciclo produttivo dell’acciaio propriamente inteso: quello cioè che porta alla creazione della bramma.

IV. –Appare decisivo osservare che il ciclo produttivo è stato dal tribunale ricostruito in base al combinato esame delle relazioni tecniche prodotte da entrambe le parti.

Queste, non censurate nel nucleo comune descrittivo, risultano concordi nella rappresentazione di un ciclo produttivo consistente in un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (mediante il processo di agglomerazione), che vengono convogliate nell’altoforno onde realizzare la ghisa liquida.

La ghisa liquida , immessa in acciaieria, è poi trasformata, all’esito di colata continua, in bramma d’acciaio.

V. - Va precisato che lo stabilire quale sia il concetto di riferimento dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 è una questione di diritto, mentre lo stabilire a cosa fossero concretamente funzionali le forniture dedotte in causa è questione di fatto.

In diritto l’interpretazione sostenuta dal Tribunale di Milano appare supportata dalla plausibilità del concetto, perché non altrimenti che in rapporto al ciclo del primo acciaio può essere identificato il riferimento della norma alla continuità dell'attività “degli impianti produttivi essenziali”.

Essenziale equivale, in vero , a basilare, primario, nodale: in ultima analisi a ciò che è indispensabile per produrre quel che prima non è dato; dunque, proprio la bramma d’acciaio, visto che è questa la materia principale, vale a dire il nocciolo, di una produzione di acciaieria.

VI. – Non può d’altronde non confermarsi che il riferimento della norma all’essenzialità è spiegabile solo in funzione limitativa, proprio perché quello dell’ILVA è – come dice la ricorrente - un sito a ciclo di produzione integrale e integrato.

La circostanza, lungi dal contrastarne il fondamento logico, è da considerare all’apice della distinzione valorizzata dal legislatore, in un ambito di piena discrezionalità, tra impianti essenziali e non essenziali, quale base di riferimento dell’opzione per la continuità dei primi, da implementare mediante la garanzia della prededuzione.

VII. - Essendo inquadrabile in un’ottica di bilanciamento dei valori sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale,la suddetta scelta del legislatore non può dirsi arbitraria.

Essa manifesta la ratiodettata dall’individuazione di un punto di equilibrio con la basilare funzione di assicurare le condizioni per proseguire il tipo di attività produttiva ritenuta, in questa prospettiva, di primaria rilevanza.

Ne segue che, per quanto possa in astratto convenirsi sull’affermazione che l’impianto dell’ILVAsia caratterizzato – come la ricorrente insiste nel dire –da un ciclo integrale, nel quale cioè tutte le attività si palesano tra loro connesse in vista della realizzazione (e non potrebbe essere altrimenti) di un prodotto finito - , ciò non toglie che non a questo il legislatore ha mostrato di riferirsi mediante la specifica enunciazione del connotato di essenzialità; il quale invero contraddistingue, nell’ottica della norma, l’ambito contenutistico dell’attività considerata rilevante ai fini della prededuzione.

La tesi del giudice del merito, secondo cui tale sarebbe l’attività che conduce dalla materia prima alla bramma d’acciaio, è condivisibile, essendo stata enunciata all’esito della compiuta ricostruzione, mediante c.t.u., del ciclo produttivo afferente.E riprova ne è la circostanza che tutte quelle successive al primo acciaio, alle quali la ricorrente si riferisce, sono attività che intervengono non al fine di produrlo, ma al fine di lavorarlo; sono cioè attività svolte sulla materia già realizzata, al punto da comporre certamente l’ambito produttivo dell’ILVA, ma non anche l’ambito riferibile all’essenzialità dell’acciaieria, che il legislatore, ai fini specifici, ha invece mostrato di considerare.

VIII. –Dopodiché, come si è detto, è questione di fatto stabilire –invece – quale sia stato l’oggetto della prestazione in concreto svolta dalla Lubritalia, e quale pertanto la causa del credito vantato.

Simile profilo è stato dal tribunale ricostruito nel senso che le prestazioni erano relative a forniture tutte riferite al perimetro successivo al primo acciaio, e segnatamente alle fasi di zincatura, laminazione e rivestimento dei coils.

Si tratta per questa parte di un accertamento di merito, non censurato sul versante della completa verifica delle risultanze storiche (v.

Cass. Sez.

U n. 8053-14), e come tale insindacabile in questa sede.

IX. –In conclusione, deve essere affermato il seguente principio: - n ell’art. 3, comma 1 - ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l . n. 39 del 2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., l’espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell’acciaio propriamente inteso; il ciclo produttivo, la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l’inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della (altrimentiinesistente) bramma d’acciaio. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il decreto n. 9877/2019 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicatoil 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2022 dal cons. FRANCESCOTERRUSI; udito il PG nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito per la ricorrente l’avv. V.L. Vieli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa Il Tribunale di Milano, con decreto del 30.10.2019, ha respinto l’opposizione della Lubritalias.p.a. ( hinc società) allo stato passivo dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di 942.788,04 EUR , già ammesso al chirog rafo allo stato passivo, vantato in corrispettivo di fornitur e di materiale vario (descritto in termini di inibitori di decapaggio, fluidi idrosolubili antiruggine, oli per laminazione dell’acciaio, oli protettivi, fluidi per espansore meccanico per la produzione di tubi e fluidi idraulici ad alta resistenza), eseguite in data anteriore all’apertura della procedura. Ha osservato: (i) che,ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. cit.;(ii) che , nel ciclo produttivo di ILVA, il connotato di essenzialità va attribuito a “tutto l’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma d’acciaio” e quello di necessarietà a “ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato”; (iii) che nel caso concreto le prestazioni di fornitura azionate si riferivano invece “al perimetro successivo al cd. primo acciaio”, e segnatamente alle fasi di zincatura, laminazione e rivestimento di coils. La società ha proposto ricorso per la cassazione del decretosulla base di due motivi, illustrati da memoria. La procedura non ha svolto difese. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa all’art. 3, comma 1-ter, del d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni in l. n. 39 del 2004, in rapporto ai crediti prededucibili relativi a forniture e prestazioni collegate al contesto produttivo dell’Ilva, per il significato da attribuire all’espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”. La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Col primo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 347 del 2003 e dell’art. 12 delle preleggi, per avere il tribunale di Milano privilegiato una lettura ingiustificatamente restrittiva del testo di legge, così da negare la prededuzione a tutti i crediti relativi a forniture e prestazioni non inerenti alla fase produttiva che conduce alla bramma d’acciaio (il cd. primo acciaio); in tal guisa il tribunale avrebbe giudicato su un presupposto scollegato dal contesto produttivo dell’ILVA e vanificato, soprattutto, l’intenzione del legislatore di tutelare mediante la prededuzione le p.m.i. fornitrici, consentendo in tal modo la loro sopravvivenza quali aziende dell’indotto. Col secondo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 legge fall. e 111 cost. e la nullità del decreto per omessa motivazione delle effettive ragioni poste a fondamento del rigetto dell’opposizione. II. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni in legge n. 39 del 2004, ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv. con modificazioni in legge n. 231 del 2012. Si tratta di una previsione che questa Corte ha già definito eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ. (v. Cass. n. 4341-20 e Cass. n. 16304-21). Specificamente la prededuzione è stabilita quanto ai crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, “relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” nonché “al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA]. 105 dell'8 maggio 2014”. III. - Nel caso concreto risulta dal provvedimento impugnato (ed è confermato dal ricorso) che la prededuzione era stata invocata sul presupposto che la prestazione operata da Lubritalia riguardasse la fornitura di beni da considerare essenziali per la peculiarità dell’impianto produttivo dell’ILVA, caratterizzato dal ciclo integrale e suscettibile, dunque, di rendere tra loro connesse tutte le attività correnti dalla fornitura delle materie prime al prodotto finito. Questa tesi è nella sostanza replicata nell’attuale sede a critica della diversa esegesi della norma di legge sostenuta dal Tribunale di Milano. E difatti il tribunale ha negato la prededuzione affermando, invece, che la prestazione – per quanto interessa – deve conn otarsi da necessarietà rispetto alla continuità degli “impianti produttivi essenziali”, per tali dovendosi intendere quelli che attengono al ciclo produttivo dell’acciaio propriamente inteso: quello cioè che porta alla creazione della bramma. IV. –Appare decisivo osservare che il ciclo produttivo è stato dal tribunale ricostruito in base al combinato esame delle relazioni tecniche prodotte da entrambe le parti. Queste, non censurate nel nucleo comune descrittivo, risultano concordi nella rappresentazione di un ciclo produttivo consistente in un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (mediante il processo di agglomerazione), che vengono convogliate nell’altoforno onde realizzare la ghisa liquida. La ghisa liquida , immessa in acciaieria, è poi trasformata, all’esito di colata continua, in bramma d’acciaio. V. - Va precisato che lo stabilire quale sia il concetto di riferimento dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 è una questione di diritto, mentre lo stabilire a cosa fossero concretamente funzionali le forniture dedotte in causa è questione di fatto. In diritto l’interpretazione sostenuta dal Tribunale di Milano appare supportata dalla plausibilità del concetto, perché non altrimenti che in rapporto al ciclo del primo acciaio può essere identificato il riferimento della norma alla continuità dell'attività “degli impianti produttivi essenziali”. Essenziale equivale, in vero , a basilare, primario, nodale: in ultima analisi a ciò che è indispensabile per produrre quel che prima non è dato; dunque, proprio la bramma d’acciaio, visto che è questa la materia principale, vale a dire il nocciolo, di una produzione di acciaieria. VI. – Non può d’altronde non confermarsi che il riferimento della norma all’essenzialità è spiegabile solo in funzione limitativa, proprio perché quello dell’ILVA è – come dice la ricorrente - un sito a ciclo di produzione integrale e integrato. La circostanza, lungi dal contrastarne il fondamento logico, è da considerare all’apice della distinzione valorizzata dal legislatore, in un ambito di piena discrezionalità, tra impianti essenziali e non essenziali, quale base di riferimento dell’opzione per la continuità dei primi, da implementare mediante la garanzia della prededuzione. VII. - Essendo inquadrabile in un’ottica di bilanciamento dei valori sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale,la suddetta scelta del legislatore non può dirsi arbitraria. Essa manifesta la ratiodettata dall’individuazione di un punto di equilibrio con la basilare funzione di assicurare le condizioni per proseguire il tipo di attività produttiva ritenuta, in questa prospettiva, di primaria rilevanza. Ne segue che, per quanto possa in astratto convenirsi sull’affermazione che l’impianto dell’ILVAsia caratterizzato – come la ricorrente insiste nel dire –da un ciclo integrale, nel quale cioè tutte le attività si palesano tra loro connesse in vista della realizzazione (e non potrebbe essere altrimenti) di un prodotto finito - , ciò non toglie che non a questo il legislatore ha mostrato di riferirsi mediante la specifica enunciazione del connotato di essenzialità; il quale invero contraddistingue, nell’ottica della norma, l’ambito contenutistico dell’attività considerata rilevante ai fini della prededuzione. La tesi del giudice del merito, secondo cui tale sarebbe l’attività che conduce dalla materia prima alla bramma d’acciaio, è condivisibile, essendo stata enunciata all’esito della compiuta ricostruzione, mediante c.t.u., del ciclo produttivo afferente.E riprova ne è la circostanza che tutte quelle successive al primo acciaio, alle quali la ricorrente si riferisce, sono attività che intervengono non al fine di produrlo, ma al fine di lavorarlo; sono cioè attività svolte sulla materia già realizzata, al punto da comporre certamente l’ambito produttivo dell’ILVA, ma non anche l’ambito riferibile all’essenzialità dell’acciaieria, che il legislatore, ai fini specifici, ha invece mostrato di considerare. VIII. –Dopodiché, come si è detto, è questione di fatto stabilire –invece – quale sia stato l’oggetto della prestazione in concreto svolta dalla Lubritalia, e quale pertanto la causa del credito vantato. Simile profilo è stato dal tribunale ricostruito nel senso che le prestazioni erano relative a forniture tutte riferite al perimetro successivo al primo acciaio, e segnatamente alle fasi di zincatura, laminazione e rivestimento dei coils. Si tratta per questa parte di un accertamento di merito, non censurato sul versante della completa verifica delle risultanze storiche (v. Cass. Sez. U n. 8053-14), e come tale insindacabile in questa sede. IX. –In conclusione, deve essere affermato il seguente principio: - n ell’art. 3, comma 1 - ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l . n. 39 del 2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., l’espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell’acciaio propriamente inteso; il ciclo produttivo, la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l’inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della (altrimentiinesistente) bramma d’acciaio. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento