CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 19312/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1527/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Pagina2di 5 - RGN 1527 /20 20 estensore cons. m.ferro avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 10952 /201 9 depositat o il 28/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 10952 /201 9 depositatoil 28/11/2019 che ne ha accolto in minima parte l’opposizione allo stato passivo della A.S. [OSCURATO:PERSONA] , riconoscendo, in luogo della mera ammissione al passivo in chirografo del suo credito di euro 304.284,49, già disposta dal giudice delegato, la richiesta qualità di credito prededucibile alla porzione, di euro 11.778,94 , dovutale in corrispettivo delle prestazioni eseguite per la cd. area a caldo (primo acciaio); 2. il tribunale ha rilevato che : a) l’art. 3 co.1 ter d.l. n.347 del 2003, anche dopo l’emanazione della norma di interpretazione autentica di cui all’art.8 bis del d.l. n. 91 del 2017, è norma di stretta interpretazione in quanto, attribuendo il beneficio della prededuzione a crediti anteriori all’aperturadel concorso, coi correlati vantaggi in sede distributiva, è istitutiva di un’autentica eccezione al principio dell’art. 2740 c.c.; b) le ipotesi di prededuzionedi cui all’art. 3 cit. riguardano crediti delle PMI verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale d’interesse strategico nazionaledefinito con d.P.C.M.M. ex art. 1 d.l. n. 207 del 2012 (quale quello diTaranto di ILVA) , distinguendoli fra qu elli relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice e quelli relativi a prestazioni dirette al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'a ttuazione degli interventiin materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicatonella [OSCURATO:PERSONA] n. 105 dell'8 maggio 2014 ; c) la nozione di impianto produttivo essenziale va ristretta, nel caso di ILVA, al solo ciclo produttivodell’acciaio, che procede dall’utilizzo delle materie prime prodotte inloco (il cd. coke ) o raffinate (il cd. processo di agglomerazione ) convogliate nell’altoforno,sino alla loro trasformazione in bramma d’acciaio (attraverso la Pagina3di 5 - RGN 1527 /20 20 estensore cons. m.ferro fuoriuscita dall’altoforno di ghisa liquida, poi immessa nell’acciaieria e sottoposta a colata continua ) , ma non può estendersi sino ad includere l’attivitàdi raffinazione che co nduce alla produzione d i prodotti finiti (laminati, coils) ulteriori rispetto alla bramma; d) nella specie, il credito di IMTS da ammettere in prededuzione, in difetto di diversa specificazione da parte dell’opponente, è dunque solo quello di € 11.778,94 che , secondo quanto riconosciutodall’A.S. di ILVA , è dovuto per le prestazion i eseguite dalla società perl’area “a caldo”; 3. La ricorrente c ensura il decreto con due motiv i di ricorso , ulteriormente illustratida memoria . [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. Consideratoche: 1.con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt.3 co.1 ter d.l. n.347 del 2003, 53 d.lgs. n. 270 del 19 99 , 111 l.f. e 12 prel. c.c. , avendo erroneamenteil tribunale ristretto la nozione di impianto essenziale ad una sola fase di lavorazione in ILVA, senza considerarne la natura di impresa a ciclointegrale della produzione di acciaio, oltre la sola bramma; 2.con il secondo motivo s’invoca la nullità del decreto per omessa motivazionedelle ragioni di r igetto , in massima parte , dell ’ opposizione; 3.imotivi, da trattare congiuntamente per l’ intima connessione, non sono fondati; 4.la questione del significato da attribuire all a relazione rilevante, ai fini della prededuzione di cui all’art. 3 co.1 ter del d.l. n.347 del 2003, fra le prestazioni rese da una PMI e un’impresa (debitrice) con gestione di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale , ha avuto recente trattazionein Cass. 21156/ 2022 ; 5. come nel predetto precedente, cui si vuol dare continuità, anche in questogiudizio la questione ruota attorno alla ricomprensione o meno, nella nozione di prestazione necessaria alla continuità dell’at tività degli impianti produttivi essenziali, di ogni fornitura o servizio resi da una PMI presso lo stabilimento di Taranto di ILVA e, in conseguenza, alla correttezza o meno dell’interpretazione data dal giudice del merito alla nozione di impianti Pagina4di 5 - RGN 1527 /20 20 estensore cons. m.ferro produttiviessenziali, pur in presenza di un ciclo produttivo integrato qual è quellodella debitrice; 6. ad entrambi gli interrogativi Ca ss. 21156/2022 ha rispost o , con conclusioniriproducibili: va invero espressa adesione all’indirizzo per cui l'art. 3,co.1 ter , del d.l. n. 347 del 2003 ( conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004 ) , prevedendo una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditorie per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; ne consegue che l'espressione che lega la prededuzione alle "prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali", da intendersi in sensorestrittivo e, nel caso, non può andar disgiunta dalla ricostruzione del cicloproduttivo dell'acciaio propriamente inteso , concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco - il cd. c oke - o raffinate mediante processo di agglomerazione, convog liandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida ; in altri termini, l'impianto essenziale – alla stregua di una nozione selettiva che la norma stessa impone , esigendo di restringere l’inerenza della prestazione esterna solo all’impianto produttivo essenziale - è solo quello relativo al cd. primo acciaio, e cioè diretto alla realizzazionedella altrimenti inesistente bramma d'acciaio ; 7.né a diversa soluzione può pervenirsi richiamando la integralità del ciclo presentein ILVA, circostanza di fatto che , se assunta a criterio interpretativo , determinerebbe la neutralizzazione della descritta specificazione giuridica , tanto più da escludere i n un quadro ermeneutico di impossibile indulgenza versol’opzione estensiva, data la eccezionalità della deroga all’art.2740 c.c. che, con la prededuzione, di fatto parifica e per molti aspetti preferisce i creditori concorsuali addirittura a quelli cd. di massa ; questa Corte ha così riconosciuto che , « in un’ottica di bilanciamento dei valori sottesi al mantenimentodi impianti di interesse strategico nazionale, la suddetta scelta del legislatore non può dirsi arbitraria. Essa manifesta la ratio dettata dall’individuazione di un punto di equilibrio con la basilare funzione di assicurarele condizioni per proseguire i l tipo di attività produttiva ritenuta, in Pagina5di 5 - RGN 1527 /20 20 estensore cons. m.ferro questa prospettiva, di primaria rilevanza »; così come appare pienamente motivata,in un riparto di prerogativ e che non può non richiamare i limiti di sindacatodel giudice di legittimità (Cass. S.U. 8053/2014) , la conclusione del tribunaleche, separando talune prestazioni da altre, ha dato conto che, per le seconde(produttive di credito ammesso in chirografo) , si trattava di attività che intervengono non al fine di produr re l’acciaio , ma al fine di lavorarlo; «sonocioè attività svolte sulla materia già realizzata, al punto da comporre certamente l’ambito produttivo dell’ILVA, ma non anche l’ambito riferibile all’essenzialità dell’acciaieria, che il legislatore, ai fini specifici, ha invece mostratodi considerare » (così ancora Cass. 21156/2022); s’imponepertanto il rigetto del ricorso, senza condanna alle spese stante la mancata costituzione della procedura ; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del c ontributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, d