CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 novembre 2019
Cassazione n. 18956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1999/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Pagina2di 6 - RGN 1999 /20 20 estensore cons. m.ferro -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 10959/2019 depositato il 28/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 10959/2019 depositato il 28/11/2019 che ne ha accolto solo in parte l’ opposizioneallo stato passivo della A.S. di [OSCURATO:PERSONA] , ri conoscendo, in luogo della mera ammissione al passivo in chirografo del suo credito di euro 286.798,09 già disposta dal giudice delegato, la richiesta qualità di credito prededucibile alla porzione, pari ad euro 95.404, dovutale in corrispettivo delle prestazionieseguite per la cd. area a caldo (primo acciaio); 2. il tribunale , premesso che il credito era stato ammesso al chirografo attesa l'impossibilità di ricondurre le prestazioni rese ad alcuna delle fattispeciepreviste dall'articolo 3, comma 1 ter, d.l. 347 / 2003 , ha ritenuto che: a ) l’art.3 co.1 ter cit. è norma di stretta interpretazione in quanto, attribuendoil beneficio della prededuzione a crediti anteriori all’apertura del concorso,coi correlati vantaggi in sede distributiva, è istitutiv a di un’autentica eccezioneal principio dell’art.2740 c.c.; b ) le ipotesi di prededuzione previste dalla norma inquadrano entrambe crediti delle PMI verso imprese che gestisconoalmeno uno stabilimento industriale definito , con d.P.C.M.M. ex art. 1 d.l. n. 207 del 2012, d’interesse strategico nazionale (quale quello di Tarantodi ILVA), distin guendoli fra quelli relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e a lla continuità degli impianti produttivi essenziali della debitrice e quelli relativi a prestazioni dirette al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materiadi tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 105 dell'8 maggio 2014 (lett. b, del co.1ter art.3 d.l. n.347del 2003 ; c ) la nozione di impianto produttivo e ssenzial e va ristrett a, Pagina3di 6 - RGN 1999 /20 20 estensore cons. m.ferro nel caso di ILVA, al solo ciclo produttivo del primo acciaio, che procede dall’utilizzodelle materie prime prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (il cd. processo di agglomerazione ) convogliate nell’ altoforno, sino alla loro trasformazionein bramma d’acciaio (attraverso la fuoriuscita dall’altoforno di ghisaliquida, poi immessa nell’acciaieria e sottoposta a c o lata continua ) , ma nonpuò estendersi sino ad includere l ’attività di raffinazione che conduce a lla produzionedi prodotti finit i (laminati, coils) ulteriori rispetto alla bramma ; 3. Il tribunale ha quindi rilevato che: a ) non era in contestazione, ed era comunquedocumentata, la qualità di PMI di SMEA; b ) la società invocava la prededuzione in ragione dell a riconducibilità d i tutte l e prestaz ioni rese alla continuitàdegli impianti produttivi essenziali di ILVA; c ) tuttavia, alla luce dei principi enucleati e della documentazione prodotta dall’opponente, fra dette prestazioni, consist ite in attività di ammodernamento, manutenzione e rifacimento dell'impianto elettrico, telematico, di illuminazione e di rilevazione incendi presso diverse aree dello stabilimento di Taranto, solo quelle eseguite all’interno dell’area dell’acciaieria, per un corrispettivo di € 95.404,potevano ritenersi necessarie, in un’ottica funzionale, teleologica e diacronica, alla continuità degli impiant i produttivi essenziali della debitrice ; d) il credito in questione andava perciò ammesso in prededuzione, mentre uguale collocazione non poteva essere riconosciuta agli ulterioricrediti nascenti da attività di manutenzione di impianti elettrici e trasformatori a secco siti in aree dello stabilimento di Taranto estranee all’acciaieria (mensa dirigenti, laminatoio a secco, zincatura a caldo ecc.).; 4. SMEA Impianti s .r.l. contesta il decreto con due motivi di ricorso, ulteriormente illustrati da memoria ; la procedura si è costituita con controricorso. Consideratoche: 1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt.3 co.1 ter d.l. n.347del 2003, 53 d.lgs. n. 270 del 1999, 111 l.f. e 12 prel. c.c., avendo erroneamenteil tribunale ristretto la nozione di impianto essenziale ad una Pagina4di 6 - RGN 1999 /20 20 estensore cons. m.ferro solafase di lavorazione in ILVA, senza considerarne la natura di impresa a ciclointegrale della prod uzione di acciaio, oltre la sola bramma; 2. con il secondo motivo s’invoca la nullità del decreto per omessa motivazione delle ragioni di rigetto d i una parte significativa delladomanda; 3. i motivi, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, non sonofondati; 4. la questione del significato da attribuire alla relazione rilevante, ai fini della prededuzione di cui all’art.3 co.1 ter del d.l. n.347 del 2003, fra le prestazioni rese da una PMI e un’impresa (debitrice) con gestione di uno stabilimentoindustriale di interesse strategico nazionale, ha avuto recente trattazionein Cass. 21156/2022 ; 5. come per il citato precedente , cui si vuol dare continuità, anche in questogiudizio la questione ruota attorno alla ricomprensione o meno, nella nozionedi prestazione necessaria alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, di ogni fornitura o servizio resi da u na PMI presso lo stabilimentodi Taranto d i ILVA, e , in conseguenza, alla correttezza o meno dell’interpretazione data dal giudice del merito alla nozione di impianti produttiviessenziali, pur in presenza di un ciclo produttivo integrato qual è quellodella debitrice; 6. ad entrambi gli interrogativi Cass. 21156/2022 ha risposto, con conclusioniriproducibili: va invero espressa adesione all’indirizzo per cui l'art. 3,co.1 ter , del d.l. n. 347 del 2003 (conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004), prevedendo una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA,costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale d i cui all'art. 2740 c.c.; ne consegue chel'espressione che lega la prededuzione alle "prestazioni necessarie alla continuitàdell'attività degli impianti produttivi essenziali" è da intendersi in sensorestrittivo e , nel caso, non può andar disgiunta dalla ricostruzione del cicloproduttivo dell'acciaio propriamente inteso , concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco - il cd. c oke - o Pagina5di 6 - RGN 1999 /20 20 estensore cons. m.ferro raffinatemediante processo di agglomerazione, convog liandole in altoforno perrealizzare la ghisa liquida : in altri termini, l'impianto essenziale – alla streguadi una nozione selettiva che la norma stessa impone proprio esigendo direstringere l’inerenza della prestazione esterna solo all’impianto produtt ivo essenziale - è solo quello relativo al cd. primo acciaio, e cioè diretto alla realizzazionedella altrimenti inesistente bramma d'acciaio; 7. né a diversa soluzione può pervenirsi richiamando la integralità del ciclo presente in ILVA, circostanza di fatto che, se assunta a criterio interpretativo, determinerebbe la neutralizzazione della descritta specificazionegiuridica, tanto più da escludere in un quadro ermeneutico di impossibileindulgenza verso l’opzione estensiva, data la eccezionalità della derogaall’art.2740 c.c. che, con la prededuzione, di fatto parifica e per molti aspetti preferisce i creditori concorsuali addirittura a quelli c d . di massa ; questaCorte ha così riconosciuto che , « in un’ottica di bilanciamento dei valori sottesi al manteniment o di impianti di interesse strategico nazionale, la suddettascelta del legislatore non può dirsi arbitraria. Essa manifesta la ratio dettatadall’individuazione di un punto di equilibrio con la basilare funzione diassicurare le condizioni per proseguire il tipo di attività produttiva ritenuta, inquesta prospettiva, di primaria rilevanza »; così come appare pienamente motivata,in un riparto di prerogative che non può non richiamare i limiti di sindacato del giudice di legittimità (Cass. S.U . 8053/2014), l a conclusione deltribunale che, separando talune prestazioni da altre, ha dato conto che, perle seconde (produttive di credito ammesso in chirografo), si trattava di attività che intervengono non al fine di produr re l’acciaio , ma al fine di lavorarlo;«sono cioè attività svolte sulla materia già realizzata, al punto da comporre certamente l’ambito produttivo dell’ILVA, ma non anche l’ambito riferibile all’essenzialità dell’acciaieria, che il legislatore, ai fini specifici, ha invecemostrato di considera re » (così ancora Cass. 21156/2022); 8. n on può infine trovare accoglimento la censura circa il modo processualeattraverso cui il giudice di merito è pervenuto , in base ai fatti di causae nella dovuta attività interpretativa , a discerne re l’impianto essenziale da quello non essenziale (pag. 26 ricorso), già perché la critica – pur Pagina6di 6 - RGN 1999 /20 20 estensore cons. m.ferro prospettataall’interno di una complessiva violazione di legge ex art.360 co.1 n.3c.p.c. – finisce con l’investire il merito dell’apprezzamento così espletato; essain realtà trascura che il riferimento del tribunale al nucleo comune delle relazionitecniche versate in giudizio d a lle parti (pag. 8 decreto) non atteneva ad una convergente valutazione sul requisito qualitativo della essenzialità dell’impiantoproduttivo, bensì al ris c ontro del suo funzionamento; dunque sia la conseguente valutazione giudiziale , sia quella condotta dai giudici milanesisull’inerenza funzionale della prestazione del creditore rispetto alla continuitàdell’attività produttiva così selezionata , ben esprimevano il dovuto giudizioricostruttivo della norma e l’ adattamento di appropriatezza ad essa dellafattispecie; sul punto, poi, il ricorso omette una specifica contestazione dellapremessa di possibile utilizzo processuale , ai sensi dell’art. 116 c.p.c., delle due relazioni tecniche , quali prove atipiche rappresentative di esperimentiistruttori effettuati fuori dal processo ; s’imponepertanto il rigetto del ricorso, con co mpensazione delle spese del procedimento tenuto conto della formazione solo recente dell’indirizzo interpretativo di legittimità anche oggi applicato ; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.s.u. 4315/2020). P.Q.M. laCorte rigetta il ricorso ; dichiara la compensazione delle spese del procedimento; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto d