CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 17185/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1769/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E TRASPORTI, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 49797/2017 depositatoil 28/11/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. Spedizioni e Trasporti insinuava al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria ilcredito di euro 924.833, 57 per prestazioni di autotrasporto, con la prededuzione ai sensi del d.l. n. 1 del 2015 ( convertito dalla l. n. 20 del 2015 ) , di cui in corso di procedura veniva autorizzato il pagamento anticipato di un acconto,per euro 205.518,58; 1.1. – nel progetto di stato passivo i C ommissari Straordinari riconoscevano la prededucibilità ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003; 1.2. – il G iudice delegato ammetteva il credito residuo di euro 719.313,99 in via chirografaria , non ritenendo p ossibile un'interpretazione estensiva dell'art. 3, comma 1-ter, cit., ed escludendogli interessi legali “perché non quantificati”; 1.3. – c on ricorso in opposizione ex art. 98 l.fall. la società ricorrente insisteva per il riconoscimento della prededuzione, facendo valere lo ius superveniens retroattivo di cui all’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017 ( convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017), norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003; chiedeva inoltre gli «interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo»; 1.4. – con il decreto indicato in epigrafe i l Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione, osservando: i) che in sede di verifica il ricorrente aveva prodotto solo le fatture impagate (doc. 4), facendo riserva di produrre i DDT ivi richiamati e quant’altro ritenuto necessario; ii) che in sede di opposizione aveva « offerto in produzione» copia del contratto di trasporto e delle fatture , preannunciandone il deposito telematico;iii) che nulla è stato però depositato, come da certificazione della cancelleria; iv) che manca l’allegazione, prima ancora che la prova, circa la destinazione del trasporto (se ad [OSCURATO:PERSONA] o meno, verso quali impianti/settori specifici dello stabilimento produttivo), alla luce dell’ interpretazione restrittiva assunta dal medesimo tribunale circa le « prestazioni necessarie per la continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali»; v) che vi è anche carente allegazione su lla tipologia della merce trasportata, sulla sua rilevanza rispetto al processo produttivo di ILVAe sulla sua destinazione, non essendo sufficiente dedurre lo svolgimento di prestazioni in favore di ILVA per«attività di trasporto», con generico richiamo a ll'art. 3, comma 1 - ter, d.lgs. n. 347 del 2003; 1.5. – contro il suddetto decreto la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrato da memoria; la procedura intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.– il primo m otivo , che denuncia la « n ullità del decreto e/o del procedimento» per l’omessa trattazione collegiale del giudizio, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., nonché 24 e 111 Cost., è infondato e va rigettato; 2.1. – la generica formulazione dell’art. 99, comma 3, l.f all . non consente di affermare che l’udienza di prima comparizione dell’opposizione allo stato passivo debba svolgersi necessariamente dinanzi al collegio, con facolt à̀ per il p residente di delegare al relatore solo la successiva trattazione; al contrario, ̀ ragionevole sostenere, anche per motivi di economia processuale, che l’intero procedimento, sia per la fase di trattazione che per quella di istruzione, possa essere celebrato dinanzi al giudice relatore, fatta salva la collegialità della decisione; 2.2. – c o rrobora l’assunto il fatto che , prima del correttivo d i cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , l’art. 99 l.fall. faceva riferimento indistintamente al “tribunale”, mentre il correttivo ha distinto nel comma 3 l’attività del “presidente” (che designa il relatore, cui può delegare la trattazione del procedimento), ne l comma 9 , più genericamente, “il giudice” (che provvede all’istruttoria) e ne l comma 10 il “collegio” (che provvede alla decisione); inoltre, nel terzo comma dell’art. 99 l.fall. il riferimento alla “udienza in camera di consiglio” ̀ stato sostituito con la “udienza di comparizione” ; 2.3. – la divisata ricostruzione ermeneutica non confligge con il principio della riserva di collegialità sancito dall’art. 50 bis c.p.c., per il cui rispetto è sufficiente che la decisione venga adottata con decreto motivato del tribunale,in composizione collegiale; 2.4. –va dunque ribadito che l’art. 99, comma 3, l. fall. consente al presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, di delegare al relatore designa to la trattazione del procedimento, senza necessità di disporre la preventiva comparizione delle parti innanzi al collegio (Cass. 31533 /2021, 31719/2021e 4553/ 20 22, punto 5.1); 3. – parimenti infondato è il secondo mezzo, c he denuncia la nullità del decreto o del procedimento per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e il vizio di ultrapetizione , per violazione dell’art. 111-bis l.fall. , in base al quale i crediti prededucibili vanno accertati con le modalità di cui al capo V «con esclusione di quelli non contestati per collocazione ed ammontare», non avendo i Commissari straordinari contestato la prededucibilità; 3.1. –come noto, il principio di “ non co ntestazione ” ex art. 115 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009) integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum , quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, in quanto diretta a d escludere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi ) ; esso è pertanto applicabile anche agli organi della procedura concorsuale che si siano costituiti nel giudizio di opposizione allo stato passivo– ferma restando l’irrilevanza, a tali fini, della loro eventuale contumacia (Cass. 461/2015, 42035/ 20 21 , 14589/2022 ) – poiché la mancata contestazione, che implica un contegno ammissivo esplicito ( o quantomeno un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con un l’intento di disconosc imento : v. C ass. 34435/2021), non è equiparabile alla confessione , né implica la disponibilità del diritto, che difetterebbe in capo a i predetti organi (Cass. 14589/2022, 11047/2015); 3.2. – questa Corte ha però puntualizzato che il principio di “ non contestazione”ha riguardo solo a i fatti da accertare nel processo , non già ai documenti (Cass. 3022/2018, 15339/2020), né al la qualificazione giuridicao all'interpretazione della disciplina (legale o contrattuale) applicabile in relazione alla domanda , la cui cognizione rientra nel potere - dovere del giudice (Cass.19481/2022, 20998/2019, 5949/2018); 3.3. – è stato altresì chiarito che il suddetto principio d eve necessariamente coordinarsi con il regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio, spettante in prima battuta al giudice delegato (art. 95, comma 3, l.fall.)e poi a l tribunale, sì che la non contestazione del curatore, così come del commissario straordinario, non comporta l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, né può prevalere rispetto ai risultati dell'istruzione probatoria, positivamente esperiti o acquisiti(Cass. 16554/2015); 3.4. –ciò non toglie che la posizione assunta dal l’organo gestorio della procedura in ordine ai fatti incidenti sull'ammissione del credito allo stato passivo resti comunque rilevante, non p otendo essere disattesa dal giudice delegato in via astratta e generalizzata, in assenza, cioè, di ulteriori fatti che impongano di formulare eccezioni ufficiose rispetto agli elementi in possesso del predetto organo, o senza che tali elementi siano specificamente verificati, eventualmente nel contraddittorio delle parti(Cass. 17731/2022); 3.5. – di qui il consolidato insegnamento per cui , nonostante l’applicabilità del principio di “non contestazione” anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento del fondamento giuridico della domanda, sulla ba se di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotti in giudizio , deve essere compiuto dal giudice ex officio – tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, sollevabili solo dalla parte interessata – in base alla risultanze rite et recte acquisite , nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali ( Cass.24972/2013, 19734/2017, 12973/2018, 29254/ 20 19 , 4553/ 20 22 ) , che, come detto,nel caso in esame non vengono in rilievo; 3.6. – non è infatti qui configurabile una “ non contestazione ” sull’aspetto, prettamente giuridico, della prededucibilità o meno del credito insinuato al passivo, mentre l’ invocato art. 111 - bis l.fall. è inconferente ai fini che ne occupano , trattandosi di norma diretta non già ad importare in sede concorsuale il principio processuale di “non contestazione”, bensì a chiarire il rito applicabile , nel senso che anche i crediti prededucibili sono soggetti all’accertamento del passivo secondo le modalità di cui agli artt. 92 ss. l.fall., a meno che si tratti di crediti « non contestati per collocazione ed ammontare», espressione , questa, riferita sostanzialmente ai crediti già accertati da un organo giudiziale (ad es . i compensi liquidati agli organi concorsuali) o il cui pagamento sia stato legalmente autorizzato (come quello di cui ha beneficiato la stess a ricorrente) o che scaturiscano pacificamente da rapporti giuridici di cui è partela procedura; 3.7. – non ricorre nemmeno il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., che riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. 1616/2021), dovendosi ribadire che nessuna ultrapetizione è configurabile qualora il giudice qualifichi i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni, e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili, in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, trattandosi dell’attività volta a garantire l’esatta applicazione della legge (ex multis, Cass. 5153/2019); 4. – l e considerazioni appena svolte valgono anche a rendere infondato (giustifica ndone un esame anticipato) il quarto motivo , con cui si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 167 c.p.c., 24 e 111 Cost., per la «mancata contestazione dei requisiti per il riconoscimento della prededucibilità del credito da parte dei commissari straordinari»; 5. –da rigettare è anche il terzo mezzo, che deduce ancora una volta la «nullità del decreto e/o del procedimento» in relazione agli artt. 111,comma 6, Cost., nonché 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. «per omessa o apparente motivazione»; 5.1. – invero, per quanto molto sintetica, la motivazione del decreto impugnato esiste e non risulta meramente apparente, poiché le riscontrate carenz e allegatorie e probatorie sono espressamente ricondotte all ’orientamento restrittivo assunto dal lo stessotribunale in altri precedenti, con riguardo al l a « delimitazione in via interpretativa» del le « prestazioni necessarie per la continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali» di cui a ll'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003; 6. – possono invece trovare accoglimento il quinto e il sesto motivo, da esamina re congiuntamente , con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la « violazione , falsa ed omessa applicazione»degli artt. 99, comma 2, n. 4 e 23 l.fall. – per avere il tribunale dapprima (in sede monocratica) respinto l’istanza di acquisizione del fascicolo di parte relativo alla fase della verifica dello stato passivo, e poi (in sede collegiale) respinto l’opposizione per mancataproduzione del contratto e dei documenti di trasporto, ritenuti necessari (in aggiunta alle fatture) per il riscontro della prededucibilità del credito – nonché la «v iolazione o falsa applicazione» dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e della l. n. 123 del 2017, in base ai quali sarebbe i nvece sufficiente , ai fini della prededuzione, che si tratti di crediti delle imprese di autotrasporto che consentono « la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», essendo nel caso di specie incontestato e «documentalmente comprovato che [OSCURATO:SOCIETA] abbia effettuato a favore di Ilva trasporti di materiale finito, coils destinati a consentire ad Ilva di concludere il proprio ciclo produttivo, intendendosi per tale non solo la produzione vera e propria di materiale siderurgico, ma anche la sua cessione finale, che, come emerge dagli atti offerti in produzioni, avveniva con il trasporto commissionato proprio ad onere e spese di Ilva,mediante il quale il materiale finito veniva trasportato dalle sedi di produzione sino al destinatario finale»; 6.1. – questa Corte ha difatti già chiarito che , sebbene l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, sia previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., tuttavia, l'inciso della norma interpretativa contenuto nell'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica, evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"(Cass. 21151/2022); 6.2. – i l che significa , facendo leva sul coo rdinamento sintattico predicato nel menzionato precedente, cui il Collegio intende dare continuità,che il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione per le imprese di autotrasporto, per le quali è divenuto parimenti rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere sia dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, siadalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica, tra le quali rientra anche il trasporto del prodotto finito, che conclude il ciclo produttivo, al quale comunque inerisce, perché ne rappresenta il risultato; 6.3. – si tratta all’evidenza di una lettura ermeneutica difforme da quella divisata dal giudice a quo, che è tenuto ad uniformarvisi; 7. – anche il settimo mezzo , che denuncia la nullità del decreto o del procedimento in relazione agli artt. 132 e 112 c.p.c. per «omissione di pronunzia circa la domanda di riconoscimento degli interessi», è fondato e va accolto, perché il tribunale non risulta aver detto alcunché sulla domanda di attribuzione degli « interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo»; 8. –il decreto va quindi cassato in relazione a i tre motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte rigetta i motivi del ricorso primo, secondo, terzo e quarto, accoglie il quinto, il sesto e il settimo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaal Tribunale di Milano , in diversa composizione,