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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 17166/2023

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4/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9460/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 742/2020 depositatoil 27/01/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –con domanda tardiva del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. insinuava al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria il credito di euro 127.415,09 per prestazioni di autotrasporto, con la prededuzione ai sensi del d.l. n. 1 del 2015 ( convertito dalla l. n. 20del 2015);

1.1. – nel progetto di stato passivo i C ommissari s traordinari contestavano la ricorrenza dei presupposti, soggettivo e oggettivo, della invocata prededuzione;

1.2. – il G iudice delegato ammetteva il credito in via chirografaria, per mancanza di idonea prova documentale del presupposto soggettivo e insussistenza di quello oggettivo, non ritenendo possibile un'interpretazione estensiva dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003, come interpretato autenticamente dall’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017;

1.3. – c on ricorso in opposizione ex art. 98 l.fall. la società ricorrente insisteva per il riconoscimento della prededuzione, ritenuta spettante a tutti i crediti delle imprese di autotrasporto che consentono «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA»;

1.4. – i C ommissari Straordinari si costituivano in giudizio e ribadivano l’eccezione di mancata dimostrazione di entrambi i requisiti,tanto soggettivo quanto oggettivo;

1.5. – nel termine concesso il ricorrente produceva , in aggiunta all’autocertificazione, documentazione attestante il requisito dimensionale di PMI nonché, a verbale di udienza, un prospetto riassuntivo sulla tipologia della merce trasportata e i luoghi di provenienza e destinazione;

1.6. –con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione per difetto del requisito oggettivo, per non avere l’opponente allegato né provato che si era trattato di trasporto in entrata presso lo stabilimento Ilva di Taranto e per avere ammesso che si trattava di prodotti relativi al sito produttivo di Marghera, ove non si svolge il ciclo produttivo dell’acciaio, difettando perciò ab origine l’essenzialità e funzionalità delle prestazioni ai fini del riconoscimento della prededuzione ai sensi della norma speciale, da interpretarsi restrittivamente;

1.7. – contro il suddetto decreto la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre m otivi, illustrato da memoria;

1.8. –la procedura intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2. –il primo motivo, che denuncia la «n ullità del decreto e/o del procedimento» per l’omessa trattazione collegiale del giudizio, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., nonché 24 e 111 Cost., è infondato e va rigettato;

2.1. – la generica formulazione dell’a rt. 99, comma 3, l.f all . non consente di affermare che l’udienza di prima comparizione dell’opposizione allo stato passivo debba svolgersi necessariamente dinanzi al collegio, con facolt à̀ per il p residente di delegare al relatore solo la successiva trattazione; al contrario, ̀ ragionevole sostenere, anche per motivi di economia processuale, che l’intero procedimento, sia per la fase di trattazione che per quella di istruzione, possa essere celebrato dinanzi al giudice relatore, fatta salva la collegialitàdella decisione;

2.2. – c o rrobora l’assunto il fatto che , prima del correttivo d i cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , l’art. 99 l.fall. faceva riferimento indistintamente al “tribunale”, mentre il correttivo ha distinto nel comma 3 l’attività del “presidente” (che designa il relatore, cui può delegare la trattazione del procedimento), ne l comma 9 , più genericamente, “il giudice” (che provvede all’istruttoria) e ne l comma 10 il “collegio” (che provvede alla decisione); inoltre, nel terzo comma dell’art. 99 l.fall. il riferimento alla “udienza in camera di consiglio” ̀ stato sostituito con la “udienza di comparizione” ;

2.3. – la divisata ricostruzione ermeneutica non confligge con il principio della riserva di collegialità sancito dall’art. 50 bis c.p.c., per il cui rispetto è sufficiente che la decisione venga adottata con decreto motivato del tribunale,in composizione collegiale;

2.4. –va dunque ribadito che l’art. 99, comma 3, l. fall. consente al presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, di delegare al relatore designato la trattazione del procedimento, senza necessità di disporre la preventiva comparizione delle parti innanzi al collegio (Cass. 31533 /2021, 31719/2021e 4553/2022, punto 5.1);

3. – da rigettare è anche il secondo mezzo , che deduce la «nullità del decreto e/o del procedimento » in relazione agli artt.111,comma 6, Cost., nonché 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.

« per omessa o apparente motivazione»;

3.1. – invero, per quanto molto sintetica, la motivazione del decreto impugnato esiste e supera la soglia del “ minim o costituzionale” ( Cass. Sez.

U, 8053/2014) , fondandosi su l riferimento all’orientamento restrittivo circa la delimitazione interpretativa del l’espressione « prestazioni necessarie per la continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali» contenuta nell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003, anche dopo l’interpretazione autentica datane dall’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017;

4. – va invece accolto il t erz o motivo, che denuncia la «violazione o falsa applicazione» dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e della l . n. 123 del 2017, in base ai quali la prededuzione spetterebbe ai crediti delle imprese di autotrasporto che consentono «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», essendo nel caso di specie «documentalmente comprovato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia effettuato a favore di Ilva trasporti di materiale finito,coils , destinati a consentire ad Ilva di concludere il proprio ciclo produttivo, intendendosi per tale non solo la produzione vera e propria di materiale siderurgico, ma anche la sua cessione finale, che, come emerge dagli atti offerti in produzioni, avveniva con il trasporto commissionato proprio ad onere e spese di Ilva, mediante il quale il materiale finito veniva trasportato dalle sedi di produzione sino al destinatario finale»; ciò sul rilievo che «il legislatore con il termine “processo produttivo” ha correttamente inteso quell'insieme di operazioni complesse e tra di loro coordinate che hanno consentito ad Ilva di trarre reddito dalla propria attività: in via semplificata tale processo produttivo deve essere identificato nelle operazioni di acquisto delle materie prime, nel loro trasporto presso le sedi di Ilva, nella lavorazione e nella consegna al consumatore finale.

Tutte tali attività non possono essere completate senza l'apporto del servizio di autotrasporto»;

4.1. –in effetti, questa Corte ha già avuto modo di chiari re che , sebbene l'art. 3, comma 1 - ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, sia previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art.2740 c.c., tuttavia, l'inciso della norma interpretativa contenuto nell'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modif icazioni dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire « la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica, evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono" (Cass. 21151/2022);

4.2. – i l che significa , facendo leva sul coordinamento sintattico predicato nel menzionato precedente, cui il Collegio intende dare continuità,che il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione per le imprese di autotrasporto, per le quali è divenuto parimenti rilevante anche ( e solo) il ne sso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'Ilva in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere sia dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, siadalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica, tra le quali rientra anche il trasporto del prodotto finito, che conclude il ciclo produttivo, al quale comunque inerisce, perché ne rappresenta il risultato;

5. – il decreto impugnato, in cui è stata adottata una difforme lettura ermeneutica, va pertanto cassato in accoglimento del terzo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il riconoscimento della prededuzione al credito già ammesso al passivo in via chirografaria;

6. – essendosi data continuità ad un orientamento di questa Corte maturato successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio di legittimità e di quello di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito, riconosce il rango prededucibile al credito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già ammesso in via chirografaria al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria per euro 127.415,09 .

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9460/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 742/2020 depositatoil 27/01/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –con domanda tardiva del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. insinuava al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria il credito di euro 127.415,09 per prestazioni di autotrasporto, con la prededuzione ai sensi del d.l. n. 1 del 2015 ( convertito dalla l. n. 20del 2015); 1.1. – nel progetto di stato passivo i C ommissari s traordinari contestavano la ricorrenza dei presupposti, soggettivo e oggettivo, della invocata prededuzione; 1.2. – il G iudice delegato ammetteva il credito in via chirografaria, per mancanza di idonea prova documentale del presupposto soggettivo e insussistenza di quello oggettivo, non ritenendo possibile un'interpretazione estensiva dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003, come interpretato autenticamente dall’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017; 1.3. – c on ricorso in opposizione ex art. 98 l.fall. la società ricorrente insisteva per il riconoscimento della prededuzione, ritenuta spettante a tutti i crediti delle imprese di autotrasporto che consentono «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA»; 1.4. – i C ommissari Straordinari si costituivano in giudizio e ribadivano l’eccezione di mancata dimostrazione di entrambi i requisiti,tanto soggettivo quanto oggettivo; 1.5. – nel termine concesso il ricorrente produceva , in aggiunta all’autocertificazione, documentazione attestante il requisito dimensionale di PMI nonché, a verbale di udienza, un prospetto riassuntivo sulla tipologia della merce trasportata e i luoghi di provenienza e destinazione; 1.6. –con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione per difetto del requisito oggettivo, per non avere l’opponente allegato né provato che si era trattato di trasporto in entrata presso lo stabilimento Ilva di Taranto e per avere ammesso che si trattava di prodotti relativi al sito produttivo di Marghera, ove non si svolge il ciclo produttivo dell’acciaio, difettando perciò ab origine l’essenzialità e funzionalità delle prestazioni ai fini del riconoscimento della prededuzione ai sensi della norma speciale, da interpretarsi restrittivamente; 1.7. – contro il suddetto decreto la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre m otivi, illustrato da memoria; 1.8. –la procedura intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. –il primo motivo, che denuncia la «n ullità del decreto e/o del procedimento» per l’omessa trattazione collegiale del giudizio, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., nonché 24 e 111 Cost., è infondato e va rigettato; 2.1. – la generica formulazione dell’a rt. 99, comma 3, l.f all . non consente di affermare che l’udienza di prima comparizione dell’opposizione allo stato passivo debba svolgersi necessariamente dinanzi al collegio, con facolt à̀ per il p residente di delegare al relatore solo la successiva trattazione; al contrario, ̀ ragionevole sostenere, anche per motivi di economia processuale, che l’intero procedimento, sia per la fase di trattazione che per quella di istruzione, possa essere celebrato dinanzi al giudice relatore, fatta salva la collegialitàdella decisione; 2.2. – c o rrobora l’assunto il fatto che , prima del correttivo d i cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , l’art. 99 l.fall. faceva riferimento indistintamente al “tribunale”, mentre il correttivo ha distinto nel comma 3 l’attività del “presidente” (che designa il relatore, cui può delegare la trattazione del procedimento), ne l comma 9 , più genericamente, “il giudice” (che provvede all’istruttoria) e ne l comma 10 il “collegio” (che provvede alla decisione); inoltre, nel terzo comma dell’art. 99 l.fall. il riferimento alla “udienza in camera di consiglio” ̀ stato sostituito con la “udienza di comparizione” ; 2.3. – la divisata ricostruzione ermeneutica non confligge con il principio della riserva di collegialità sancito dall’art. 50 bis c.p.c., per il cui rispetto è sufficiente che la decisione venga adottata con decreto motivato del tribunale,in composizione collegiale; 2.4. –va dunque ribadito che l’art. 99, comma 3, l. fall. consente al presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, di delegare al relatore designato la trattazione del procedimento, senza necessità di disporre la preventiva comparizione delle parti innanzi al collegio (Cass. 31533 /2021, 31719/2021e 4553/2022, punto 5.1); 3. – da rigettare è anche il secondo mezzo , che deduce la «nullità del decreto e/o del procedimento » in relazione agli artt.111,comma 6, Cost., nonché 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. « per omessa o apparente motivazione»; 3.1. – invero, per quanto molto sintetica, la motivazione del decreto impugnato esiste e supera la soglia del “ minim o costituzionale” ( Cass. Sez. U, 8053/2014) , fondandosi su l riferimento all’orientamento restrittivo circa la delimitazione interpretativa del l’espressione « prestazioni necessarie per la continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali» contenuta nell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003, anche dopo l’interpretazione autentica datane dall’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017; 4. – va invece accolto il t erz o motivo, che denuncia la «violazione o falsa applicazione» dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e della l . n. 123 del 2017, in base ai quali la prededuzione spetterebbe ai crediti delle imprese di autotrasporto che consentono «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», essendo nel caso di specie «documentalmente comprovato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia effettuato a favore di Ilva trasporti di materiale finito,coils , destinati a consentire ad Ilva di concludere il proprio ciclo produttivo, intendendosi per tale non solo la produzione vera e propria di materiale siderurgico, ma anche la sua cessione finale, che, come emerge dagli atti offerti in produzioni, avveniva con il trasporto commissionato proprio ad onere e spese di Ilva, mediante il quale il materiale finito veniva trasportato dalle sedi di produzione sino al destinatario finale»; ciò sul rilievo che «il legislatore con il termine “processo produttivo” ha correttamente inteso quell'insieme di operazioni complesse e tra di loro coordinate che hanno consentito ad Ilva di trarre reddito dalla propria attività: in via semplificata tale processo produttivo deve essere identificato nelle operazioni di acquisto delle materie prime, nel loro trasporto presso le sedi di Ilva, nella lavorazione e nella consegna al consumatore finale. Tutte tali attività non possono essere completate senza l'apporto del servizio di autotrasporto»; 4.1. –in effetti, questa Corte ha già avuto modo di chiari re che , sebbene l'art. 3, comma 1 - ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, sia previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art.2740 c.c., tuttavia, l'inciso della norma interpretativa contenuto nell'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modif icazioni dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire « la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica, evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono" (Cass. 21151/2022); 4.2. – i l che significa , facendo leva sul coordinamento sintattico predicato nel menzionato precedente, cui il Collegio intende dare continuità,che il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione per le imprese di autotrasporto, per le quali è divenuto parimenti rilevante anche ( e solo) il ne sso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'Ilva in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere sia dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, siadalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica, tra le quali rientra anche il trasporto del prodotto finito, che conclude il ciclo produttivo, al quale comunque inerisce, perché ne rappresenta il risultato; 5. – il decreto impugnato, in cui è stata adottata una difforme lettura ermeneutica, va pertanto cassato in accoglimento del terzo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il riconoscimento della prededuzione al credito già ammesso al passivo in via chirografaria; 6. – essendosi data continuità ad un orientamento di questa Corte maturato successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio di legittimità e di quello di merito. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito, riconosce il rango prededucibile al credito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già ammesso in via chirografaria al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. inAmministrazione Straordinaria per euro 127.415,09 . D
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