CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 28154/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9454/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte Di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso decreto di Tribunale di Milano n. 954/2020 depositato il 04/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 4/2/2020, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di € 98.188,28 (somma risultante dalla previa decurtazione dell’importo di € 42.080,70 corrisposto alla società in forza di specifica autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA]), già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti effettuati in epoca anteriore all'apertura della procedura. 2. Il Tribunale ha osservato : a) che, ai sensi del comma 1 ter. conv. con modificazioni dalla , integrato dall’art. 8 comma 1 bis d.l. 91/2017, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d'eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.m. del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo d.l.; b ) che il comma 1 bis, conv. dalla , norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all’art. 3, comma 1 ter cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’[OSCURATO:PERSONA], va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale e non all’attività di trasporto del prodotto finito, ossia materiale post produzione, destinato alla clientela; d) che nel caso concreto, l’opponente non solo non aveva fornito la prova della suindicata finalità del trasporto, non avendo prodotto il contratto con [OSCURATO:SOCIETA] e le fatture, ma nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato che le prestazioni, rese a [OSCURATO:SOCIETA] non inerivano alla cosidetta “area a caldo o ciclo del primo acciaio”. 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, la procedura non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento (art 360, co 1 n. 4 c.p.c) per non essere stato il processo di opposizione discusso davanti al Collegio, così impedendo all’opponente di poter esporre le proprie ragioni in quella sede. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato. 1.2 L’art. 99 l.fall., richiamato anche dal creditore, stabilisce, al comma 3, che «il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento ..», al comma 9, che « il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori» ed, infine, al comma 11, che «il Collegio provvede in via definitiva sull’opposizione o revocazione con decreto motivato.» 1.3 L’esercizio della facoltà di delega, della quale si è avvalso Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, non comporta né violazione della riserva di collegialità di cui all’art 50 bis nr. 2 c.p.c., in quanto al relatore è demandata la sola trattazione e l’eventuale espletamento dell’istruttoria, mentre come si desume dalla lettura del decreto la decisione è stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale, né v’è stata lesione o limitazione del diritto di difesa che si è potuto pienamente dispiegare davanti al giudice relatore anche mediante il deposito di note conclusive. 2 Il secondo motivo deduce nullità del decreto e del procedimento (art. 360 nr 4 cpc e 111 bis L.F.) per la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato ; a dire del ricorrente, poiché i [OSCURATO:PERSONA], a fronte della richiesta di insinuazione allo stato passivo del credito in prededuzione, hanno concluso per l’accoglimento della richiesta così come formulata dal creditore e non si sono costituiti nel giudizio di opposizione, il Tribunale, così come il [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto «semplicemente disporre l’ammissione al passivo del credito richiesto senza sottoporlo a valutazione non rientranti nella propria competenza». 2.1 Il quarto motivo prospetta nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 167 comma 1 c.p.c. 24 e 111 Cost., in relazione all’art 360 nr.4 c.p.c., per aver affermato l’assenza di requisiti per il riconoscimento della prededucibilità in quanto le prestazioni non erano state ritenute inerenti “ alla c.d.area a caldo” o ciclo del primo acciaio, senza che sul punto vi fosse stata alcuna contestazione da parte dei Commissari nella fase dell’accertamento dello stato passivo né nel corso del giudizio di opposizione. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, non sono suscettibili di accoglimento. 3.1 Il principio di non contestazione richiamato dalla ricorrente non è pertinente alla questione controversa; secondo la giurisprudenza di questo collegio, infatti, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente (cfr., tra le molte, , 3727/2012 e 5356/2009). 3.2 Orbene, se è vero che tale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti (v. Cass. n. 5067/17), è certamente applicabile alla verifica dei crediti, è altrettanto incontestabile che la non contestazione va in primo luogo coordinata con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio. Nel senso che la non contestazione del curatore può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato di sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito (v. , ). 3.3 Questa Corte ha in più occasioni precisato che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (tra varie, e 4553/22 ), che non si configurano nel caso in esame. 3.4. Ed in ogni caso è sempre consentito al giudicante di valutare autonomamente le questioni, di natura giuridica, relative alla collocazione del credito o alla sua qualità di essere soddisfatto con prededuzione sicché né il giudice delegato né il Tribunale sono vincolati alle conclusioni degli organi della procedura. 4 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt.111 comma 6 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c, in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale non abbia affatto esplicitato il percorso argomentativo e i passaggi logici che hanno portato alla decisione limitandosi a richiamare i precedenti dello stesso ufficio senza specificarne il contenuto, e non abbia preso posizione sulle argomentazioni difensive addotte dall’opponete nel ricorso. 4.1 Il motivo non è suscettibile di accoglimento. 4.2 Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961/2022, 27501/2022, 26199/ 2021, 1522/2021, 395/2021, 23684/2020, 20042/2020, 9105/2017 e 9113/2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961/2022, 27501/2022, 395/2021, 26893/2020,22598/2018 e 23940/ 2017). È noto, poi, che secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956/2023, 33961/2022, 29860/2022, 3126/2021 e 25509/2014). 4.3 Nel caso in esame, la motivazione contenuta nel decreto impugnato, sia pure come si vedrà non del tutto corretta in punto di diritto, risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione, sia delle ragioni di diritto poste a fondamento della stessa decisione e di una esposizione logica che consente di cogliere il percorso logico - argomentativo che ha portato il Tribunale decidente a rigettare le tesi dell'odierno ricorrente. In particolare, il Tribunale milanese, dopo aver indicato i presupposti richiesti dalla normativa speciale per il riconoscimento della prededuzione che assiste i crediti dell’imprese di autotrasporto, ha dato contezza del mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di provare che le prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inerissero alla funzionalità degli impianti produttivi di [OSCURATO:PERSONA]. 5 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 99, comma 2 , nr 4, l.fall. in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c. : si lamenta la ricorrente che, pur avendo il Tribunale di Milano, su tempestiva e rituale istanza dell’opponente, disposto l’acquisizione del ricorso per ammissione al passivo [OSCURATO:PERSONA] e dei documenti ivi allegati, i documenti stessi non sono stati mai acquisiti non essendo stata data esecuzione all’ordinanza del Tribunale. 5.1 Il motivo è inammissibile per carenza di specificità; la ricorrente si è limitata ad un generico riferimento alla documentazione prodotta in fase di verifica dello stato passivo e non esaminata dal Tribunale senza tuttavia neanche allegare il contenuto dei documenti ai fini dell’accertamento della funzionalità della prestazionedi trasporto al ciclo di produzione dell’acciaio. 6 Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 3 comma 1 ter d.l. 247/2023 e l. 123/2017 in relazione all’art 360 nr. 3 cpc, per avere il Tribunale errato nel richiedere, ai fini del riconoscimento della prededuzione, che le imprese di autotrasporto abbiano eseguito per conto della [OSCURATO:PERSONA] prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali o alternativamente al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute escludendo il beneficio relativamente alle prestazioni di trasporto per movimentazione di materie prime, merci prodotti finiti e preordinate alla funzionalità degli impianti produttivi. I giudici circondariali avrebbero, quindi, privilegiato una lettura ingiustificatamente restrittiva del testo di legge vanificando l'intenzione del legislatore di tutelare mediante la prededuzione le imprese di autotrasporto che consentivano ad [OSCURATO:PERSONA] di concludere il proprio ciclo produttivo da intendersi non solo come vera e propria produzione di materiale siderurgico ma anche la sua cessione finale, indotto che consentiva la sopravvivenza dell’azienda. 7.1 Il motivo è infondato anche se la motivazione della sentenza va corretta. 7.2 In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 2012. 7.3 E’ conforme all’orientamento di questa Corte l’affermazione del Tribunale con la quale si evidenzia il carattere eccezionale della suindicata norma da interpretarsi restrittivamente, in quanto dettata in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c. c., e volta ad introdurre una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], al fine di tutelare le piccole e medie imprese che hanno reso prestazioni in favore di quest'ultima nel periodo anteriore alla dichiarazione dell'insolvenza, in tal modo consentendo la prosecuzione dell'attività produttiva (cfr. Cass.4341/2020). Conformemente a tale principio, si è ritenuto che l'indagine finalizzata al riconoscimento della prededuzione postuli innanzitutto la ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso, la quale, pur nell'ambito di un ciclo integrato come quello dell'[OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco (il cd. Coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per la realizzazione della ghisa liquida, induce a ritenere plausibile la limitazione del requisito dell'essenzialità al solo impianto destinato alla produzione del cd. primo acciaio, e cioè diretto alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio. Ciò precisato, questa Corte ha anche affermato che «l'inciso della norma interpretativa di cui al convertito con modificazioni dalla , nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA]", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario comma 1 ter, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica» (Cass. 21151/2022 , poi confermata da Cass.24455/2023). 7.4 E’ stata, quindi ritenuta astratta e non aderente al testo normativo, che contiene il riferimento alle attività di autotrasporto che siano deputate a garantire in generale la funzionalità degli impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA], l’esegesi del tribunale di Milano, secondo la quale la prededuzione andrebbe sostanzialmente limitata ai soli trasporti in entrata in quanto «in ordine alle imprese suddette - di autotrasporto - il legislatore ha assunto come pari rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'[OSCURATO:PERSONA] in quanto tale». A fronte del dato normativo, il Tribunale di Milano non poteva esaurire la questione semplicemente limitandola al trasporto di materiale destinato al processo produttivo del c.d «primo acciaio», senza prendere in considerazione, invece e previamente, l'oggetto dell'attività di trasporto in rapporto alla funzione specificamente considerata dal legislatore. Non può pertanto condividersi il decreto impugnato, il quale, pur richiamando l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, ha ritenuto applicabili ai crediti fatti valere dalle imprese di autotrasporto i medesimi principi enunciati in riferimento agli altri crediti, subordinando il riconoscimento della prededuzione alla verifica della funzionalità della prestazione alla prosecuzione dell'attività produttiva degli impianti produttivi essenziali dell'[OSCURATO:PERSONA], intesi come quelli destinati alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio. Non merita consenso, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui la norma interpretativa dettata dall'art. 8, comma 1- bis, cit. «sta soltanto a significare che, qualora quanto trasportato sia necessario al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degl'interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, anche il credito del trasportatore debba essere "vestito" di prededuzione». In tal modo, infatti, la norma in esame, per come interpretata da questa Corte, risulta praticamente svuotata di qualsiasi contenuto, venendole attribuita una portata meramente confermativa della regola desumibile dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, senza tenere conto della sua ratio, consistente nel chiarire che il beneficio previsto dalla norma interpretata si estende ai crediti derivanti dalle prestazioni rese dalle imprese di autotrasporto necessarie a garantire la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA], oltre alla continuità di quelli c.d. essenziali. 7.5 Fatta tale puntualizzazione in diritto, va rilevato che il Tribunale ha tuttavia anche evidenziato, in mancanza di produzione del contratto e delle fatture, l’assoluta carenza probatoria in merito alla natura, oggetto e consistenza delle prestazione di trasporto effettuata dalla ricorrente,con la conseguenza che – ha mostrato di dire -non è stato possibile accertare se le presentazioni dedotte nel contratto di trasporto siano state funzionali al ciclo produttivo a prescindere dalla tipologia delle fasi in cui la produzione si esplica. 7.6 Tale ratio decidendi non risulta oggetto di specifica confutazione, essendosi la ricorrente limitata, come si è avuto modo di argomentare in sede di disamina del quinto motivo, a lamentarsi della mancata acquisizione, in concreto, da parte del Tribunale, della documentazione depositata nella fase della verifica dello stato passivo. Ma in difetto di specificazioni sull’oggetto di tale documentazione la doglianza si rivela essa stessa generica. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 8 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la procedura svolto difese. PQM La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, com