CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 17386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud.27/04/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14718/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 50777/2017 depositatoi l 17/02/2020 ; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2023, tenutasi con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le considerazioni scritte del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ex art. 23, comma 8-bis, del suddetto d.l. n. 137 del 20 20, come convertito, che ha concluso per il l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –In data 18/0 3/2015 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. insinu a va al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in Amministrazione S traordinaria il credito di euro 519.538,59 (oltre interessi) per prestazioni di trasporto su gomma di laminati grezzi per conto di Ilva, in prededuzione ai sensi del d.l. n. 1del 2015 ( convertito dalla l. n. 2 0 del 2015 ) . 1.1. – N el progetto di stato passivo i C ommissari s traordinari proponevano l’ammissione del credito per soli euro 518.661,39 (escluso l’importo di euro 877,20 perché privo di dimostrazione) e ne riconoscevano la prededucibilità ai sensi dell'art. 3, comma 1- ter, d.lgs. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, anche alla luce del l a sopravvenuta autorizzazione del G iudice delegato adun pagamento parziale del credito medesimo . 1.2. – Con decreto del 30/06/2017 i l G iudice d elegato ammetteva il credito di euro 518.661,39 (esclusi gli interessi perché non quantificati) ma in via chirografaria , osservando che il pagamento parziale, autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 1- bis , d.lgs. 347/03 cit. solo per evitare un pregiudizio alla continuazione dell’attività di Ilva, era privo di effetti sull’attività accertativa, e che non era possibile un'interpretazione estensiva dell'art. 3, comma 1- ter, d.lgs. n. 347 del 2003, da limitare agli impianti produttivi essenziali (altiforni acciaierie del sito di Taranto). 1.3. – C on ricorso in opposizione ex art. 98 l.fall. la società ricorrente rilevava la contraddittorietà delle decisioni del giudice delegato, deduceva che la movimentazione del prodotto finito (laminati grezzi prodotti negli altiforni dello stabilimento di Taranto) era indispensabile per assicurare continuità al ciclo di produzione del predetto stabilimento, invocava il disposto dell’art. 111 - bis l.fall. e insisteva per il riconoscimento della prededuzione, facendo valere con effetto retroattivo lo ius superveniens di cui all’art. 8, comma 1-bis, d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003, in base alla quale la prededuzione doveva ritenersi spettare a «tutte le società di trasporto che avessero maturato dei crediti per attività di movimentazione di materie prime merci e prodotti finiti». Precisava altresì che gli interessi richiesti ammontavano ad euro 7.559,68 oltre ulteriori interessi dal 17ottobre 2017 al soddisfo. 1.4. – Nella contumacia di Ilva in A.S. i l Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione c on il decreto indicato in epigrafe , osservando: - che gli elementi costitutivi della prededuzione in questione , tutti necessari,sono: i) che la società debitrice in amministrazione straordinaria sia un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m.; ii) che la creditrice sia una PMI,individuata sulla base dei parametri di cui alla raccomandazione 203/361/CE del 6 maggio 2003; iii) che il credito abbia origine da un contratto stipulato prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria; iv) che la prestazione sia stata necessaria al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al d.p.c.m.14/03/2014; - che con l’interpretazione autentica di cui all’art. 8, comma 1 - bis, d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, il legislatore ha inteso riconoscere la prededuzione anche ai crediti degli autotrasportatori, purché , però, «quanto trasp ortato sia necessario al risanamento ambientale alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al DPCM 14/03/2014»; - che ai fini della dimostrazione del requisito soggettivo (PMI) non è sufficiente una mera autocertificazione e, nel caso di specie, l’opponente «non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dei requisiti finanziari per gli anni relativi al compimento delle prestazioni azionate», con conseguente « difetto del requisito soggettivo, in assenza di produzione dei bilanci delle annualità precedenti e delle visure camerali”; - che in ogni caso le prestazioni rese non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 3-ter, d.lgs. 347/2003, in quanto dalle fatture e da i DDT prodotti emerge che si trattava del trasporto di « nastri laminati e nastri zincati a caldo e a freddo, lamiere laminate a caldo, tubiforma, pompe e riduttori, guarnizioni, rondelle, bulloni, molle, membrane», e dunque «di materiale pacificamente riconducibile alla fase post produzione e post “area a caldo”, connotato infatti dall’assenza delle menzionate sigle tipiche, destinato alla clientela»; - che l’istanza di acquisizione del fascicolo relativo alla verifica è superflua e irrilevante, poiché i documenti allegati all’opposizione sono gli stessi prodotti in sede di verifica, mentre l’invocata c.t.u. è meramenteesplorativa; - ch e l’autorizzazione data dal Giudice delegato al pagamento parziale, per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività aziendale o alla consistenza patrimoniale, non è vincolante ai fini dell'accertamento implicito della natura del credito, non operando il meccanismo accertativo e graduativo implicito, sotteso alla liquidazione ex art. 111 - bis l.fall. , poiché si versa in fattispecie giuridica diversa rispetto al credito di massa non contestato dal curatore ai fini dell'ammissione, restando ferma la necessità di prova dei requisiti di funzionalità ed essenzialità della prestazione di autotrasporto. 1.5. – C ontro il suddetto decreto la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria. 1.6. –Ilva in Amministrazione straordinaria non ha svolto difese. 1.7. – Con o r dinanza interlocutoria n. 11775 del 12/04/2022 la Sezione 6-1di questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. 1.8. – In vita della trattazione in pubblica udienza la società ricorrente ha depositato una seconda memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 2. –Con il primo motivo , rubric ato «n ullità del decreto e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) per violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 99 e dell’art. 111 bis l.fall. e dell’art. 112 c.p.c.»la società ricorrente denuncia: i) che, essendo il procedimento di opposizione allo stato passivo di competenza del tribunale in composizione collegiale, i difensori avrebbero avuto diritto di discutere la causa dinanzi al collegio; ii) che, avendo i C ommissari straordinari concluso per l’ammissione del cr edito in prededuzione, il Giudice delegato avrebbe dovuto riconoscere de plano la prededucibilità, in applicazione dell’art. 111-bis l.fall., per cui i crediti prededucibili «non contestati per collocazione ed ammontare» – tra i quali rientrerebbe quello per cui è causa –sono sottratti all’accertamento «con le modalità di cui al capo V»della stessa legge fallimentare; iii) che, non avendo né i C ommissari straordinari né il Giudice delegato eccepito la carenza del requisito soggettivo (PMI), il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita sul relativo difetto , in un giudizio nel quale i primi erano rimasti contumaci. 3. – Le tre argomentazioni in cui si articola il primo motivo sono infondate, e il motivo vaperciò rigettato. 3.1. – In primo luogo, la generica formulazione dell’art. 99, comma 3, l.fall. non consente di affermare che l’udienza di prima comparizione dell’opposizione allo stato passivo debba svolgersi necessariamente dinanzi al collegio, con facolt à̀ per il p residente di delegare al relatore solo la successiva trattazione; al contrario, è ragionevole sostenere, anche per motivi di economia processuale, che l’intero procedimento, sia per la fase di trattazione che per quella di istruzione, possa essere celebrato dinanzi al giudice relatore, fatta salva la collegialità della decisione. Corrobora l’assunto il fatto che, prima del correttivo d i cui al d.lgs. n. 169 del 2007 , l’art. 99 l.fall. faceva riferimento indistintamente al “tribunale”, mentre il correttivo ha distinto nel comma 3 l’attività del “presidente” (che designa il relatore, cui può delegare la trattazione del procedimento), ne l comma 9 , più genericamente, “il giudice” (che provvede all’istruttoria) e ne l comma 10 il “collegio” (che provvede alla decisione); inoltre, nel terzo comma dell’art. 99 l.fall. il riferimento alla “udienza in camera di consiglio” è stato sostituito con la “udienza di comparizione”. La divisata ricostruzione ermeneutica non confligge con il principio della riserva di collegialità sancito dall’art. 50 bis c.p.c., per il cui rispetto è sufficiente che la decisione venga adottata con decreto motivato del tribunale,in composizione collegiale. Del resto, questa Corte ha più volte affermato che l’art. 99, comma 3, l. fall. consente al presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, di delegare al relatore designato la trattazione del procedimento, senza necessità di disporre la preventiva comparizione delle parti innanzi al collegio (Cass. 31533/2021,31719/2021 e 4553/ 20 22, punto 5.1); 3.2. –Quanto al secondo profilo, va anzitutto sottolineato che il presupposto per l’applicazione dell’art. 111-bis, comma 1, l.fall. è che si tratti di crediti prededucibili – i quali sono es onerati dall’accertamento del passivo «con le modalità di cui al capo V» della legge fallimentare qualora «non contestati per collocazione ed ammontare» – mentre nel caso di specie è proprio quel presupposto ad essere in contestazione. 3.2.1. – Più in gen erale, occorre considerare che il principio di “non contestazione”ex art. 115 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009) integra un fatto processuale operante ai soli fini della delimitazione del thema probandum , quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, diretta ad escludere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi ) . C ome tale , esso è pertanto applicabile anche agli organi della procedura concorsuale che si siano costituiti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, poiché la mancata contestazione – che implica un contegno ammissivo esplicito , o quantomeno un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con un l’intento di disconoscimento ( C ass. 34435/ 20 21) – non è equiparabile alla confessione, né implica la disponibilità de l diritto, che difetterebbe in capo ai predetti organi (Cass. 14589/2022, 11047/2015). E’ altrettanto pacifica, però, la non riconducibilità della contumacia della parte nell’area di operatività del principio di “non contestazione” (Cass. 461/2015, 42035/2021 , 14589/2022). Inoltre, questa Corte ha puntualizzato che il princi pio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo, non già ai documenti (Cass. 3022/2018, 15339/2020), né alla qualificazione giuridica o all'interpretazione della disciplina (legale o contrattuale) applicabile in relazione alla domanda, la cui cognizione rientra nel potere-dovere del giudice (Cass.19481/2022, 20998/2019, 5949/2018). Ai fini della sua operatività è dunque necessario che, a fronte di un’allegazione da parte dell'attore chiara e articolata sui fatti, il convenuto non prenda posizione in modo analitico sulle circostanze della cui veridicità si tratta (Cass. 9439/2022), con la conseguenza che, ai fini del ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza impone di indicare in quale atto fosse stata allegata la circostanza ritenuta non contestata, e in quale sede e modo essa fosse stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 10761/2022). 3.2.2. – In particolare , con riferiment o a ll’accertamento dei crediti concorsuali, è stato chiarito che il principio di “non contestazione” deve necessariamente coordinarsi con i l regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio, di competenza del giudice delegato nella fase di verifica dei crediti , ai sensi dell’ art. 95, comma 3, l.fall. ( Cass. 27940/2020; conf. Cass. 12973/2018, 19734/2017, 16554/2015) e del tribunale nella successiva fase del giudizio di opposizione, sicché la non contestazione del curatore , così come del commissario straordinario, non comporta l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, né può prevalere rispetto ai risultati dell'istruzione probatoria, positivamente esperiti o acquisiti(Cass. 16554/2015). Del resto, ciò non comporta l’irrilevanza della posizione assunta dall’organo gestorio della procedura in ordine ai fatti incidenti sull'ammissione del credito allo stato passivo, poiché il giudice delegato non potrebbe disattender la immotivatamente, senza sollevare eccezioni ufficiose o verificare nel contraddittorio delle partieventuali elementi contrari (Cass. 17731/2022) . 3.2.3. – Va dunque ribadito il consolidato insegnamento per cui, nonostante l’applicabilità del principio di “non contestazione” anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento del fondamento giuridico della domanda,sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotti in giudizio , deve essere compiuto dal giudice ex officio – tranne che si tratt i di eccezioni in senso stretto, sollevabili solo dalla parte interessata – in base alla risultanze rite et recte acquisite , nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso da apposite regole processuali (Cass.24972/2013,19734/2017, 12973/2018, 29254/ 20 19 , 4553/ 20 22 ) . Nel caso in esame non vengono in rilievo simili impedimenti , poiché, per un verso, non è nemmeno configurabile una “non contestazione” sull’aspetto, prettamente giuridico, della prededucibilità del credito insinuato al passivo, e, per un altro verso, l’invocato art. 111-bis l.fall. è come visto inconferente ai fini che ne occupano, trattandosi di norma diretta non già ad importare in sede concorsuale il principio processuale di “non contestazione”, bensì a chiarire il rito applicabile, nel senso che anche i crediti prededucibili sono soggetti all’accertamento del passivo secondo le modalità di cui agli artt. 92 ss. l.fall., a meno che si tratti di crediti prededucibili « non contestati per collocazione ed ammontare » ; espressione, questa, riferita per lo più ai crediti già accertati da un organo giudiziale (come i compensi liquidati agli organi concorsuali) o il cui pagamento sia stato legalmente autorizzato (come quello di cui sembra aver beneficiato la stessa ricorrente) o che scaturiscano pacificamente da rapporti giuridici di cui è parte la procedura concorsuale. Quanto poi all’intervenuta autorizzazione del Giudice delegato al pagamento di parte del credit o (il cui contenuto, peraltro, non è stato riportato in ricorso) si tratta di provvedimento non decisivo, perché estraneo all’ambito del procedimento di accertamento del passivo e quindi privo di valore di giudicato endoprocedimentale (cfr. Cass. 31791/2021, 31533/2021). 3.3. –Passando al terzo profilo del primo motivo, deve escludersi il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. Tale vizio riguarda infatti soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche, come in questo caso, le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. 1616/2021). Nessuna ultrapetizione è dunque configurabile qualora il giudice qualifichi i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni, e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili, in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, trattandosi dell’attività volta a garantire l’esatta applicazione della legge (ex multis, Cass.5153/2019). 4. –Con il secondo motivo, rubricato «Nullità (art. 360 n. 3 c.p.c.) per violazione e/o errata interpretazione dell’art. 3, comma 1 D.L. 347/2003 e dell’art. 8 comma 1-bis D.L. 91/2017 convertito in L. 263/2017 – Nullità del provvedimento (art. 360 comma 3 c.p.c.) per violazione dell’art. 99 co. 10 L.F.», parte ricorrente lamenta che l’interpretazione restrittiva sostenuta dal Tribunale di Milano è errata ( come dimostr erebbe la stessa autorizzazione al pagamento parziale data dal Giudice delegato), in quanto l’intento del legislatore è riconoscere la prededuzione ai « crediti vantati da tutte le imprese di autotrasporto senza alcuna distinzione, anche quando la loro attività sia concentrata nella fase finale del ciclo produttivo, in quanto comunque indispensabile sia al mantenimento dei sistemi cosiddetti essenziali che alla continuazione dell'intero impianto produttivo». Il trasporto dei prodotti costituirebbe perciò l'ultimo anello della produzione , con la conseguenza che la distinzione tra il “ primo ” e il “ secondo acci aio ” non avrebbe alcun supporto normativo. 4.1. –Il motivo è inammissibile. 4.2. – E’ ben vero che questa Corte ha già osservato come , nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», il legislatore ha aggiunto, alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa «e», avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi «rientrano» e «consentono» (Cass. 21151/2022). Con la conseguenza che, per le imprese di autotrasporto, si è assunto come parimenti rilevante anche (e solo) il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’Ilva in quanto tale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi di produzione. Di qui l’affermazione che quella norma include anche prestazioni di trasporto postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata, poiché, sebbene concernano prodotti destinati alla loro collocazione finale, sono pur sempre funzionali al ciclo produttivo. Peraltro il legislatore, facendo leva sul coordinamento sintattico che riferisce l’inciso della norma interpretativa alle attività svolte, è intervenuto ad ampliare solo i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione, non anche i presupposti soggettivi, che restano quelli già fissati dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03, in armonia con la richiamata raccomandazione n. 2003/361/CE, indirizzata a «riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore» (Considerando 12). 4.3. –Tuttavia, la ricorrente non ha impugn a to la ratio decidendi del decreto impugnato che fa leva sulla mancanza di prova del requisito soggettivo (PMI), il quale risulta coperto dal giudicato. 4.4. – Al riguardo è appena il c aso di aggiungere , per ragioni di completezza, che le valutazioni del compendio probatorio acquisito al giudizio sono insindacabili in questa sede ( ex multis , Cass., Sez. U, 20867/2020; Cass. 12971/2022, 37382/2022) e che il tribunale risulta aver valutato tutta la documentazione prodotta, giungendo alla conclusione che essa non dimostr i la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 4 e 5 della raccomandazionen. 2003/361/CE. Anche nel negare decisività all’autocertificazione della qualifica di PMI il giudice a quo si è allineato all’insegnamento di questa corte per cui le dichiarazioni sostitutive di notorietà ex artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del 2000, genus cui è riconducibile l’autocertificazione, esauriscono i loro effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A., e non costituiscono ex sé prova in sede giudiziale, dove vanno adeguatamente valutate dal giudice (Cass. Sez. U, 12065/2014; Cass. 11276/2018, 8973/2020). Di conseguenza, l’attitudine certificativa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come dell'autocertificazione in genere, ridonda in attribuzione di efficacia probatoria esclusivamente in ambito amministrativo – ambito cui appa re rivolto lo stesso considerando n. 14 della raccomandazione n. 2003/361/CE, laddove prevede che « p er alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull'onore delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche dell'impresa in questione», senza dettare regole processuali agli Stati membri – e non in ambito giurisdizionale ( v . Cass. 32568/2019 e Cass. 32491/2022 in tema di start - up innovative), dove può semmai fare piena prova del fatto sfavorevole, non già di quello favorevole al dichiarante che la produce(Cass. 21152/ 20 22, p . to 5.2 ; Cass. 3092/ 20 23, p . to 4.1) . 5.– S egue il rigetto del ricorso , senza statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva. 6. – S ussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent