CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 15604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 633/2023 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 854/2024Numero di raccolta generale 15604/20261. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze hDaat a pubblicazione 21/05/2026accolto il gravame avanzato dall’I.N.P.S., avverso la sentenzadel Tribunale di Lucca, che aveva accolto l’opposizione propostadalla società coop. IN Service, avverso due provvedimenti direvoca dei benefici contributivi fruiti dalla società in relazioneall’assunzione del lavoratore Ghirilà, ai sensi dell’art. 1, comma118, della legge n. 190/2014.2. La Corte territoriale, sul presupposto che il citato dipendente,nei sei mesi precedenti l’assunzione, risultava assunto pressoaltra società con contratto part-time e, quindi, non potevaritenersi inoccupato, ha ritenuto indebitamente fruito il beneficiocontributivo da parte dell’appellata, e ciò indipendentementedalla conoscenza, da parte di quest’ultima, dell’esistenza delprecedente rapporto.3. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. propone ricorso per cassazioneformulando due motivi. L’I.N.P.S. resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione della legge n. 190/2014, art. 1 comma 118, e degliartt. 4 e 7 del d.lgs. n. 81/2015, in relazione all’art. 360, primocomma n. 3 c.p.c., in particolare, censurando l’interpretazionedella norma in questione, da parte della Corte d’Appello direquisito oggettivo per escludere l’esonero contributivo, che illavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato dalnuovo datore di lavoro fosse stato già occupato presso altrodatore di lavoro nei sei mesi precedenti.Numero registro generale 854/2024Numero sezionale 1900/2026Numero di raccolta generale 15604/2026In tal modo, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe, ad avvisDoat a pubblicazione 21/05/2026della ricorrente, omesso di considerare che il precedenterapporto di lavoro subordinato era part-time e che, quindi,rientrava nelle finalità della norma promozionale di forme dioccupazione stabile l’applicazione dell’esonero contributivo, inrelazione alla trasformazione in un rapporto di lavoro part-timea tempo indeterminato per le ore effettivamente svolte.2. Col secondo motivo, viene lamentata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014,dell’art. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.La società qui lamenta che la Corte d’Appello di Firenze avrebbeillegittimamente escluso che, nel caso in cui un rapporto vengariqualificato ab origine come rapporto di lavoro a tempoindeterminato, mediante accertamento ispettivo, talecircostanza, in quanto non conosciuta, né conoscibile alla datadi assunzione del lavoratore, per il quale si intende fruire dellosgravio, non potrebbe riverberarsi negativamente sul diversodatore di lavoro che, in assoluta buona fede, abbia assunto atempo indeterminato il lavoratore titolare del rapportoriqualificato.3. I due motivi, strettamente connessi, pongono la questione sespettino gli sgravi indicati per un lavoratore, che, nei sei mesiantecedenti all’assunzione, sia stato occupato part-time, in unasituazione d’inconsapevolezza e di buona fede del datore dilavoro che invochi detto beneficio.4. Preliminarmente va richiamato il testo normativo nel quale siradica la contestata agevolazione contributiva. La disposizionedel comma 118 dell’art. 1 della legge citata, prevede, perquanto qui rileva, che «al fine di promuovere forme diNumero registro generale 854/2024occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusioneN umero sezionale 1900/2026Numero di raccolta generale 15604/2026del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni coDnat a pubblicazione 21/05/2026contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione deicontratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contrattistipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per unperiodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota dicomputo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dalversamento dei complessivi contributi previdenziali a carico deidatori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovutiall'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente commaspetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni dicui al primo periodo, con esclusione di quelle relative alavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati atempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e nonspetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cuial presente comma sia già stato usufruito in relazione aprecedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cuial presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzionidelle aliquote di finanziamento previsti dalla normativavigente».5. L’intentio legis è chiara nel prevedere uno strumento cheincentivi la promozione di forme realizzative di stabileoccupazione, sicché l’agevolazione contributiva è riconosciutacon riferimento a nuove assunzioni con contratto di lavoro atempo indeterminato, che superino condizioni di precarietà enon siano espressive di forme simulatorie o strumentali, dondela rilevanza della durata infrasemestrale del periodosusseguente alla perdita di occupazione stabile e delle ipotesi dicollegamento societario, espressive di una sostanzialeNumero registro generale 854/2024continuità occupazionale (in questi termini, si è da ultimoN umero sezionale 1900/2026Numero di raccolta generale 15604/2026espressa Cass. n. 2405/2026). Data pubblicazione 21/05/20266. L’eliminazione del precariato, attraverso il sostegnodell’occupazione stabile è, dunque, la finalità della norma e, perconseguenza, la condizione essenziale per la fruizione deglisgravi è la stipula di nuovi contratti di lavoro a tempoindeterminato a favore di lavoratori che nei sei mesi precedentinon siano risultati occupati a tempo indeterminato (cfr. sulcomma 114 della medesima norma, Cass. n. 7821/2023).7. Tanto premesso, nel caso di specie, la Corte territoriale si èdella fattispecie.In particolare, dopo avere dato atto del “fatto oggettivo” che illavoratore Ghirilà risultava assunto nei sei mesi precedentil’assunzione da parte dell’odierna ricorrente presso altraazienda, a tempo indeterminato, pur se con contratto part-time,il giudice d’appello ha ritenuto, per conseguenza, non spettantelo sgravio contributivo invocato dalla società [OSCURATO:PERSONA].8. A tali fini, la pronuncia ha, anche correttamente ritenuto, cheil rapporto a tempo parziale, pur comportando “una prestazioneinferiore a quella normale” costituisce comunque una formaoccupazionale stabile del lavoratore e, questa, costituisce, comepremesso, una condizione ostativa alla fruizione del beneficio.9. Peraltro, la Corte ha anche esattamente ritenuto che la buonafede della società o il «fatto che il lavoro part-time deldipendente assunto sia emerso solo dopo un accertamentoispettivo» costituiscono circostanze irrilevanti ai finidell’applicazione dell’esonero, stante la portata oggettiva dellecondizioni imposte dalla norma sopra riportata.10.Dunque, il ricorso è infondato e va rigettato.11. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguonNou mlearo registro generale 854/2024Numero sezionale 1900/2026soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favNourmeer od dei ral ccolta generale 15604/2026controricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valorDeat a pubblicazione 21/05/2026della causa.12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 16aprile 2026.LA PRESIDENTE