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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 07821/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19514/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 507/2016depositata il 24/01/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19514/17 Rilevato che: Con sentenza del 24.1.2017 n. 507, la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva accolto l’opposizione della società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l’avviso di addebito oggetto di controversia, con cui l’Inps aveva intimato il pagamento di € 11.582,88, per erronea quantificazione delle contribuzioni dovute in relazione ai propri dipendenti per i quali la società opponente riteneva di aver correttamente quantificato gli importi della contribuzione a proprio carico, essendosi avvalsa degli incentivi della piccola mobilità, previsti dalla legge n. 223/91 per i datori di lavoro che avessero assunto, sino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Il tribunale accoglieva l’opposizione, in quanto, la trasformazione del precedente contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato era avvenuta in data anteriore al 31 dicembre 2012, alla luce delle comunicazioni obbligatorie all’Inps avvenute entro il 31 dicembre 2012, mentre solo la decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato era dal primo gennaio 2013.

La Corte d’appello da parte sua confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la società [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 114 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il datore di lavoro che aveva comunicato la trasformazione dei tre contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato il 27.12.2012, ancorché la trasformazione non potesse decorrere che dal 2.1.13, poteva, comunque, beneficiare degli sgravi contributivi di cui alla norma in rubrica.

Il motivo è infondato.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dalla società controricorrente secondo cui l’Inps avrebbe sollevato una questione nuova, relativamente all’interpretazione data all’art. 1 comma 114 della legge n. 190/14, che si riferirebbe alla instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro prima inesistente e non prefigurando l’ipotesi della trasformazione di un rapporto di lavoro già esistente, e ciò perché l’eventuale diversa prospettazione giuridica dei fatti accertati in giudizio che non postula l’esistenza di fatti nuovi non introdotti prima né accertati nel dibattitoprocessuale, è invece ammissibile.

Nel merito, la norma dell’art. 1 comma 114 , della legge n. 190/14 sancisce: “Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991,n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”.

Tale norma non ha di mira espressamente l’incremento occupazionale ma ha sicuramente la finalità di togliere quanto più forza lavoro dalle liste di mobilità –attraverso l’incentivo degli sgravi contributivi - cui è funzionale, come nella specie, anche la trasformazione del preesistente rapporto di lavoro(presumibilmente con un diverso datore di lavoro, come si evince dagli atti) , che sarebbe andato a scadere il 31.12.2012.

Immediatamente p rima di taledata, risulta essere stato stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato come emerge dalle comunicazioni di rito inoltrate dalla società datrice all’Inps, in quanto come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la finalità della norma è la stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato (per l’eliminazione del precariato) e questa è l’unica condizione per la fruizione degli sgravi, mentre non sono ostativ e alla fruizione degli sgravi la sussistenza di un precedente rapporto a tempo determinato così come l’operatività del contratto stipulato a partire dall’1 gennaio 2013 (giorno immediatamente successivo alla suddetta scadenza).

Ciò in quanto dell’art. 1 comma 114, sopra riportato fa riferimento alla “assunzione” fino al 31 dicembre 2012 e, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, l’assunzione avviene al momento della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (nella specie effettuata entro la data stabilita) e non al momento della concreta attivazione del contratto stesso (peraltro, nell’attuale vicenda,di poco successiva alla data scadenza).

Questa è l’unicainterpretazione che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla suindicata intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, come prescrive l'art. 12 disp. prel. cod. civ.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’Inps dell’ulteriore importo già versato dall’Istituto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso.

Condanna l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] srl le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19514/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 507/2016depositata il 24/01/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19514/17 Rilevato che: Con sentenza del 24.1.2017 n. 507, la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva accolto l’opposizione della società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l’avviso di addebito oggetto di controversia, con cui l’Inps aveva intimato il pagamento di € 11.582,88, per erronea quantificazione delle contribuzioni dovute in relazione ai propri dipendenti per i quali la società opponente riteneva di aver correttamente quantificato gli importi della contribuzione a proprio carico, essendosi avvalsa degli incentivi della piccola mobilità, previsti dalla legge n. 223/91 per i datori di lavoro che avessero assunto, sino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Il tribunale accoglieva l’opposizione, in quanto, la trasformazione del precedente contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato era avvenuta in data anteriore al 31 dicembre 2012, alla luce delle comunicazioni obbligatorie all’Inps avvenute entro il 31 dicembre 2012, mentre solo la decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato era dal primo gennaio 2013. La Corte d’appello da parte sua confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre la società [OSCURATO:PERSONA] srl resiste con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 114 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il datore di lavoro che aveva comunicato la trasformazione dei tre contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato il 27.12.2012, ancorché la trasformazione non potesse decorrere che dal 2.1.13, poteva, comunque, beneficiare degli sgravi contributivi di cui alla norma in rubrica. Il motivo è infondato. In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dalla società controricorrente secondo cui l’Inps avrebbe sollevato una questione nuova, relativamente all’interpretazione data all’art. 1 comma 114 della legge n. 190/14, che si riferirebbe alla instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro prima inesistente e non prefigurando l’ipotesi della trasformazione di un rapporto di lavoro già esistente, e ciò perché l’eventuale diversa prospettazione giuridica dei fatti accertati in giudizio che non postula l’esistenza di fatti nuovi non introdotti prima né accertati nel dibattitoprocessuale, è invece ammissibile. Nel merito, la norma dell’art. 1 comma 114 , della legge n. 190/14 sancisce: “Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991,n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”. Tale norma non ha di mira espressamente l’incremento occupazionale ma ha sicuramente la finalità di togliere quanto più forza lavoro dalle liste di mobilità –attraverso l’incentivo degli sgravi contributivi - cui è funzionale, come nella specie, anche la trasformazione del preesistente rapporto di lavoro(presumibilmente con un diverso datore di lavoro, come si evince dagli atti) , che sarebbe andato a scadere il 31.12.2012. Immediatamente p rima di taledata, risulta essere stato stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato come emerge dalle comunicazioni di rito inoltrate dalla società datrice all’Inps, in quanto come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la finalità della norma è la stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato (per l’eliminazione del precariato) e questa è l’unica condizione per la fruizione degli sgravi, mentre non sono ostativ e alla fruizione degli sgravi la sussistenza di un precedente rapporto a tempo determinato così come l’operatività del contratto stipulato a partire dall’1 gennaio 2013 (giorno immediatamente successivo alla suddetta scadenza). Ciò in quanto dell’art. 1 comma 114, sopra riportato fa riferimento alla “assunzione” fino al 31 dicembre 2012 e, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, l’assunzione avviene al momento della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (nella specie effettuata entro la data stabilita) e non al momento della concreta attivazione del contratto stesso (peraltro, nell’attuale vicenda,di poco successiva alla data scadenza). Questa è l’unicainterpretazione che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla suindicata intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, come prescrive l'art. 12 disp. prel. cod. civ. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’Inps dell’ulteriore importo già versato dall’Istituto a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] srl le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricors