CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttoregenerale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocaturagenerale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 4945/2021 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata in data 3.11.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 12272/2022Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 8796/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n.09720173065600521, fondata su 4 cartelle di pagamento. Tra le variecontestazioni, per quanto qui di interesse, eccepiva la “nullitàdell’intimazione per inesigibilità del ruolo di cui alla cartella di pagamento09720160101157474, perché annullata con sentenza 19376/17/17,pubblicata il 14.9.2017, della CTP di Roma.”2. La C.T.P. rigettava integralmente il ricorso.3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 4945/2021 depositata il 3.11.2021respingeva il gravame del contribuente, osservando che la sentenzainvocata non era passata in giudicato, come esattamente rilevato dallaC.T.P., né l’appellante ne aveva documentato il passaggio in giudicato infase di gravame.4. Avverso la precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo– rubricato «violazione e falsaapplicazione del decreto legislativo n. 156/2015, dell’art. 68 d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 18 del d.lgs. 472/97, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 e 5 c.p.c.» la parte ricorrente assume di aver ottenuto l’annullamentodell’atto prodromico alla cartella di pagamento n. 097201601011574, amente della sentenza della C.T.P. di Roma n. 19376/17/17, da cui derivaval’inesigibilità delle somme indicate nell’intimazione di pagamentoimpugnata, atteso che le sentenze delle commissioni tributarie sonoimmediatamente esecutive, come confermato dalla pronuncia a SezioniUnite di questa Corte n. 758/2017. La C.T.R. aveva pertanto errato aNumero registro generale 12272/2022Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 8796/2026Data pubblicazione 08/04/2026ritenere ostativo il mancato passaggio in giudicato della sopra indicatasentenza.2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità delricorso per cassazione per nullità della procura speciale alle liti, questionecomunque rilevabile d’ufficio, sollevata dalla controricorrente Agenzia delleEntrate. Essa è fondata.2.1.Come si evince dalla procura speciale contenuta in foglio separato,in atti, viene indicata quale oggetto del ricorso per cassazione la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 249/2020 e non già lasentenza oggetto della presente impugnazione, che è la numero4945/13/2021.2.2. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte è irrilevantel’omessa indicazione della sentenza impugnata solo se la procura è amargine del ricorso per cassazione (Cass. n. 4980/2006). E’ stato infattiprecisato che in tema di procura alle liti nel giudizio di legittimità, ovetale procura sia apposta a margine del ricorso, essa è per suanatura speciale, senza che occorra alcuno specifico riferimento al giudizioin corso, essendo la specialità deducibile dal fatto che la medesima formamaterialmente corpo con l'atto al quale accede; ciò non accade qualoradetta procura sia apposta su foglio separato e congiunto al ricorso,dovendo pertanto escludersi la validità della stessa in presenza diespressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimentiad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali, o comunque nonconsentano di evincere in modo univoco la volontà della parte di proporreimpugnazione per cassazione ( Cass. n. 24671/2022, Cass. 18257/2017).2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente pronuncia n.36057/2022, nel ritenere superata la distinzione tra procura specialerilasciata a margine del ricorso e procura speciale rilasciata su foglioseparato, in quanto in contrasto con la ratio della riforma introdotta con lalegge n. 141/1997, hanno evidenziato che due devono essere i fari cheNumero registro generale 12272/2022Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 8796/2026Data pubblicazione 08/04/2026orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della procuraspeciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come delcontroricorso e degli atti equiparati): da un lato, la piena valorizzazionedel criterio della collocazione topografica e, dall’altro, il principio diconservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale inmateria di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussisteanche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] poi evidenziato che il testo attualmente vigente dell’art. 83 cod.proc. civ. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla leggen. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: laprocura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firmadigitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, nonché laprocura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copiainformatica autenticata con firma digitale ( è il caso che ci occupa), nelrispetto della normativa, anche regolamentare, concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici etrasmessi in via telematica (ipotesi, allo stato, ancora numericamenteprevalente). In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativacui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall’art. 34 del decretostesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemiinformativi automatizzati del Ministero della giustizia. A norma dell’art. 18,comma 5, del d.m. cit., nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.m.3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti «si considera apposta in calceall’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informaticoseparato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante ilquale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente siapplica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato delquale è estratta copia informatica, anche per immagine». E’ stato poiNumero registro generale 12272/2022Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 8796/2026Data pubblicazione 08/04/2026evidenziato che l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e l’art. 14, comma 1,delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire ildecreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua daldecreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici(atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni(tipicamente i difensori), all’indirizzo di posta elettronica certificatadell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della c.d. “busta telematica”.Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procuraspeciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto confirma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamentedigitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata confirma digitale), sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggiodi posta elettronica certificata con il quale l’atto è notificato ovvero seinserita nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato. Le SezioniUnite hanno poi ritenuto che, quando anche nel processo di cassazione lostrumento telematico sarà l’unico utilizzabile, il requisito della“congiunzione materiale” sarà soddisfatto, nella realtà virtuale, conl’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggioPEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nellabusta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto.Hanno infine enunciato il seguente principio di diritto: «A seguito dellariforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, ilrequisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ.come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (delcontroricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dalcontenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma perautentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmentecongiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o incalce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debbaconsiderarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contieneNumero registro generale 12272/2022Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 8796/2026Data pubblicazione 08/04/2026un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio dapromuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente,la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequioal principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art.159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretataprodurre i suoi effetti».2.4. Fatta applicazione dei superiori principi, va osservato che la procuraspeciale è testualmente riferita ad altra sentenza della stessa C.T.R. Lazio(la n. 249/2020), pronunciata anteriormente a quella oggetto dellapresente impugnazione, per cui va esclusa la volontà della parte, cheperaltro non ha sollevato alcuna obiezione avverso l’eccezione sollevatadall’Agenzia delle Entrate, di proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza n. 4945/13/2021.3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale deidifensori. Infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per avereil difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberandol'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia partenel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorsoper difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione (Cass. n.13728/2024, Cass. n. 32008/2019, Cass. n. 14281/2006, Cass. n.5955/1996).5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte dei difensori della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Infatti, in caso diricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di unavalida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione diNumero registro generale 12272/2022Numero sezionale 1998/2026Numero di raccolta generale 8796/2026Data pubblicazione 08/04/2026cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, comenovellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attivitàprocessuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità,su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese delgiudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributounificato ( Cass. n. 32008/2019). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamentodelle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotatea debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte dei predetti avvocati dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])