Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24671/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso 15032-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COlittOriCatrellte - avverso la sentenza n. 418/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15032 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G. n. 15032/2020 Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 14.10.2019, ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 572/2015, resa il 16.11.2015, con la quale, riunite le due cause di opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti dalle parti in causa l'una nei confronti dell'altra, e revocati i decreti ingiuntivi, il Rigon - esclusa dal giudice di prima istanza l'esistenza della giusta causa di dimissioni del medesimo - era stato condannato a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di Euro 50.948,63, oltre accessori e spese di lite;

2. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo contenente più censure; il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memorie;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

5. con l'unico motivo di ricorso articolato si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto sulla rilevanza giuridica dell'interrogatorio formale in relazione agli artt. 2733 c.c. (confessione giudiziale) 1362 c.c. (intenzione dei contraenti) e agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.», per non avere i giudici di appello preso in considerazione il fatto che la Banca «si era resa, in corso d'opera, inadempiente»; che «l'inadempimento era stato di così grave portata da giustificare l'anticipato recesso» e che «il procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA] nel corso dell'interrogatorio formale ha ammesso le circostanze che il Rigon ha posto a fondamento delle sue domande»;

6. preliminarmente, il Collegio osserva che la procura (denominata "Mandato"), apposta su foglio separato e priva di data (cfr., tra le altre, Cass. nn. 27540/2017; 7084/2006), è del tutto generica, poiché dalla stessa non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, ai difensori, del potere di rappresentarlo e difenderlo in sede di legittimità, né alcuno specifico riferimento al provvedimento della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione, né altri elementi idonei ad identificarlo; ed alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre «la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poiché, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce» (cfr, ex plurimis, Cass.nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere «univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione», il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017), poiché, appunto, «tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.»;

7. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

8. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da porre a carico dei difensori del Rigon per i motivi di seguito esplicitati -, seguono la soccombenza;

9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; e, poiché il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita ai difensori - attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest'ultimo -, sui medesimi, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], grava «la pronunzia relativa al raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato» (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso artic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 15032-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COlittOriCatrellte - avverso la sentenza n. 418/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15032 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- R.G. n. 15032/2020 Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 14.10.2019, ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 572/2015, resa il 16.11.2015, con la quale, riunite le due cause di opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti dalle parti in causa l'una nei confronti dell'altra, e revocati i decreti ingiuntivi, il Rigon - esclusa dal giudice di prima istanza l'esistenza della giusta causa di dimissioni del medesimo - era stato condannato a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di Euro 50.948,63, oltre accessori e spese di lite; 2. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo contenente più censure; il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memorie; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con l'unico motivo di ricorso articolato si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto sulla rilevanza giuridica dell'interrogatorio formale in relazione agli artt. 2733 c.c. (confessione giudiziale) 1362 c.c. (intenzione dei contraenti) e agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.», per non avere i giudici di appello preso in considerazione il fatto che la Banca «si era resa, in corso d'opera, inadempiente»; che «l'inadempimento era stato di così grave portata da giustificare l'anticipato recesso» e che «il procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA] nel corso dell'interrogatorio formale ha ammesso le circostanze che il Rigon ha posto a fondamento delle sue domande»; 6. preliminarmente, il Collegio osserva che la procura (denominata "Mandato"), apposta su foglio separato e priva di data (cfr., tra le altre, Cass. nn. 27540/2017; 7084/2006), è del tutto generica, poiché dalla stessa non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, ai difensori, del potere di rappresentarlo e difenderlo in sede di legittimità, né alcuno specifico riferimento al provvedimento della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione, né altri elementi idonei ad identificarlo; ed alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre «la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poiché, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce» (cfr, ex plurimis, Cass.nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere «univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione», il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017), poiché, appunto, «tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.»; 7. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile; 8. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da porre a carico dei difensori del Rigon per i motivi di seguito esplicitati -, seguono la soccombenza; 9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; e, poiché il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita ai difensori - attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest'ultimo -, sui medesimi, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], grava «la pronunzia relativa al raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato» (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso artic