CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 18136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9655/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quest’ultimo anche nella qualità di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avvocato G [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del curatore -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1701/2017, pubblicata il20/07/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1701/2017 pubblicata il 20 luglio 2017, per quanto in questa sede ancora interessa, la Corte d’Appello di Firenze dichiarava la nullità dell’impugnata decisione di primo grado resa dal Tribunale di Prato il 6 dicembre 2010 a definizione della causa promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, per brevità, [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fallita nel corso del giudizio di secondo grado), e quindi, decidendo nel merito, rigettava le domande proposte dalla società attrice contro i convenuti, condannando la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere alle controparti i ¾ delle spese del doppio grado di giudizio, compensate per la residua frazione. Avverso tale sentenza, notificata il 13 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche nella qualità di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA], la quale, in limine litis, ha eccepito l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per inosservanza del termine breve di cui al combinato disposto degli artt. 325, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c. e per difetto di procura speciale in capo al difensore dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. è invece rimasto intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.. La sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA]-BRU ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] In limine litis vanno scr utinate le eccezioni pregiudiziali proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Per quel che riguarda l’eccepita tardività del ricorso, dall’esame degli atti interni al presente giudizio di legittimità si evince quanto segue. In data 7 marzo 2018 il procuratore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], a tanto autorizzato ai sensi della L. n. 53 del 1994, ha provveduto a spedire copia del ricorso per cassazione in piego postale indirizzato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori della [OSCURATO:SOCIETA] nel pregresso giudizio di secondo grado. Constatato l’esito negativo del tentativo di notificazione, lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato copia dell’atto all’ufficiale giudiziario, il quale, in data 23 marzo 2018, l’ha spedita ai predetti avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Cocchi a mezzo di altro piego postale, questa volta regolarmente ricevuto dai destinatari. Tra il primo tentativo di notificazione, rilevatosi infruttuoso, e il secondo, andato invece a buon fine, è intercorso un lasso temporale di sedici giorni, inferiore alla metà del termine previsto dall’art. 325, comma 2, c.p.c. per la proposizione del ricorso (sessanta giorni). Ciò posto, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte: -la notificazione a mezzo del servizio postale effettuata dal difensore della parte ai sensi dell’art. 1 L. n. 53 del 1994 si intende perfezionata nei confronti di chi la esegue nella data dispedizione del piego raccomandato, in applicazione del principio della scissione degli effetti della procedura notificatoria per il notificante e per il destinatario (cfr. Cass. n. 3259/2012, Cass. n. 4919/2011, Cass. n. 17748/2009); -in caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni a lui non imputabili, il notificante, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare con immediatezza il processo notificatorio, non appena abbia appreso dell’esito negativo del tentativo esperito, e svolgere gli atti necessari al suo completamento in un tempo non superiore alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salve circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass. n. 13493/2022, Cass. Sez. Un. n. 13394/2022, Cass. n. 24947/2020, Cass. Sez. Un. n. 23551/2019, Cass. n. 20700/2018, Cass. n. 19059/2017, Cass. Sez. Un. n. 14594/2016). Alla stregua delle surriferite regulae juris, dalle quali non v’è ragione di discostarsi, nessun dubbio può sussistere circa la tempestività del ricorso, la cui notificazione -una volta conservati gli effetti di quella originariamente tentata senza successo- deve ritenersi perfezionata nei confronti dei Guarducci-Ciano il 7 marzo 2018, quando ancora era in corso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 13 gennaio 2018. Quanto, poi, all’eccepito difetto di procura speciale in capo al difensore dei ricorrenti, va osservato che il mandato ad litem per il presente giudizio di legittimità è stato rilasciato in calce al ricorso, sicchè, per la sua collocazione topografica e in mancanza di elementi testuali che ne rendano assolutamente evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione, deve essere considerato per sua natura speciale, non rilevando in contrario che in esso non sia fatta esplicita menzione della [OSCURATO:SOCIETA] fra le parti dell’instaurando giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 36057/2022, Cass. n. 24671/2022, Cass. n. 9935/2022). Accertata l’ammissibilità del ricorso, può ora procedersi alla disamina dei motivi in cui esso si articola. Con il primo viene denunciata la violazione dell’art. 342 c.p.c., assumendosi che la Corte fiorentina avrebbe illegittimamente riformato il capo dell’impugnata sentenza del Tribunale di Prato relativo alla liquidazione delle spese di lite, ancorchè nessuna specifica censura fosse stata formulata sul punto da parte dell’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo è dedotta la violazione dell’art. 2232 c.c. per avere la Corte distrettuale erroneamente ridotto da 20.000 a 12.000 euro l’importo complessivamente liquidato dal Tribunale per diritti e onorari in favore di ciascuna delle parti convenute, sull’assunto che uno solo dei difensori delle dette parti avesse partecipato, anche in sostituzione degli altri, alle udienze di trattazione e istruzione della causa svoltesi in prime cure. Si obietta che, in virtù di quanto previsto dalla citata norma del codice sostanziale, deve ritenersi consentita all’avvocato la possibilità di delegare a un collega l’attività di partecipazione alle udienze, senza che questo giustifichi in alcun modo la riduzione dei compensi a lui spettanti per l’opera professionale prestata. Con il terzo si lamenta la violazione dell’art. 5, comma 4, D.M. n. 127 del 2004, applicabile ratione temporis, per avere il collegio gigliato ridotto i compensi difensivi liquidati dal primo giudice, in aperto contrasto con la citata disposizione, che nell’assistenza e difesa di più parti ravvisa un fattore di aumento dell’onorario spettante all’avvocato, e non invece di riduzione e di illegittimo livellamento . Con il quarto viene contestata la violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte toscana parzialmente compensato le spese di primo grado sulla scorta di una motivazione priva di pertinenza, perchè riferibile esclusivamente al giudizio d’appello. La prima censura è inammissibile. Nella sentenza qui impugnata è stato chiaramente posto in evidenza che, in ragione dell’adottata declaratoria di nullità della decisione di prime cure, si rendeva comunque necessario procedere a una nuova regolamentazione delle spese dell’intero processo, comprese quelle relative al grado pregresso, indipendentemente dalla proposizione di un motivo di appello sul punto (pag. 13, secondo periodo: «In ogni caso, la riforma [totale o parziale] della sentenza di primo grado comporta una totale rivalutazione, da farsi di ufficio, anche delle spese di primo grado, sulla base di una valutazione complessiva dell’esito della lite [ed alla riforma può, sotto questo profilo, essere assimilata la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado]»). Tale autonoma ratio decidendi , di per sé sola sufficiente a sorreggere la pronuncia, è stata completamente trascurata dai ricorrenti, che non hanno svolto alcuna argomentazione tendente a confutarla. Ne discende l’inammissibilità del motivo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di questo [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su plurime ragioni tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di esse, giacchè il suo eventuale accoglimento non potrebbe in ogni caso estendersi alle rationes non impugnate (cfr. Cass. n. 3454/2023, Cass. Sez. Un. n. 10852/2022, Cass. n. 13880/2020, Cass. n. 10815/2019, Cass. n. 15399/2018, Cass. n. 18641/2017). Il secondo e il terzo mezzo possono essere esaminati congiuntamente, risultando accomunati dalla medesima ragione di inammissibilità. Con essi, infatti, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge -che va ritenuto insussistente, in quanto nessuno dei motivi in disamina pone una questione di erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta-, si intende, in realtà, criticare la correttezza della motivazione addotta dalla Corte toscana per giustificare l’accoglimento della censura sollevata dall’appellante [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla misura della liquidazione delle spese di primo grado. Sennonchè, in sèguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel giudizio di cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, da ritenersi violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo del provvedimento, a prescindere dal confronto con le emergenze processuali (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. n. 22598/2018, Cass. n. 32027/2019, Cass. n. 8108/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 3799/2023). Le suindicate anomalie, suscettibili di determinare la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., certamente non ricorrono nel caso di specie e peraltro nemmeno sono state prospettate dagli stessi ricorrenti. L’ultimo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto, così come formulato, si rileva inidoneo a scalfire la ratio decidendi della pronuncia gravata. La Corte fiorentina ha, infatti, chiarito che la regolamentazione delle spese dell’intero processo doveva essere effettuata ex novo e in modo unitario «sulla base di una valutazione complessiva dell’esito della lite», senza frazionare il criterio della soccombenza a seconda dei risultati conseguiti dalle parti nei singoli gradi. Tale affermazione, pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. n. 11972/2020, Cass. n. 20727/2017, Cass. n. 19880/2011), è stata ignorata dai ricorrenti, i quali prescindono completamente da essa nel momento in cui deducono, a sostegno della sollevata censura, che nel giudizio di primo grado non era configurabile una situazione di reciproca soccombenza delle parti. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. In applicazione del criterio della soccombenza sancito dall’art. 91, comma 1, c.p.c., i Guarducci-Ciano devono essere solidalmente condannati a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Nulla va statuito in ordine alle dette spese in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., rimasto intimato. Stante l’esito del ricorso, deve essere resa nei confronti degli impugnanti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.200,00euro (di cui 200,00 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a