CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 24400 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - l- - (v) [OSCURATO:PERSONA] sociale "[OSCURATO:PERSONA]" a.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4908/15/2019, depositata in data 1° agosto 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sociale "[OSCURATO:PERSONA]" a.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 454/01/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania di accoglimento del ricorso della società contribuente avverso l'atto di ripetizione dell'indebito con il quale l'Ufficio aveva intimato nei confronti di quest'ultima la restituzione dell'importo di euro 50.613,00 erogata a titolo di rimborso di eccedenza di imposta relativa all'anno 1996; f\A - la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio in quanto, a fronte della sentenza di primo grado depositata il 14.5.2012 e della necessaria proposizione del gravame entro il 29.6.2013 (applicandosi il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, e tenendo conto anche della sospensione feriale di 46 giorni), il plico contenente il ricorso in appello risultava depositato all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine di legge; -la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.lgs. 546/92, in combinato disposto con gli artt. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 e 327 c.p.c., 24 Cost. per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello notificato, a mezzo servizio postale, dall'Ufficio con atto spedito il 17.7.2013 al domicilio del difensore di primo grado (Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) presso l'indirizzo dello studio in [OSCURATO:PERSONA] 104, Catania, oltre il termine di legge dell'impugnazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), a fronte di precedente tentativo di notifica al difensore costituito, nel termine dell'impugnazione, presso l'indirizzo dello studio in [OSCURATO:PERSONA] 2 B, Catania, risultante dalla consultazione on line dell'albo professionale. 1.1.Preliminarmente il motivo è ammissibile, in punto di autosufficienza e specificità, avendo l'Agenzia riportato in ricorso stralcio della memoria del 7.8.2013 depositata dinanzi alla CTR nella quale si rappresentava il primo tentativo di notifica dell'appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nel termine per impugnare) "presso il domicilio eletto risultante dagli atti processuali depositati nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, con racc. AR che veniva restituita al mittente in data 21.6.2013 in quanto il destinatario risultava trasferito". Peraltro, ha allegato al ricorso: a) l'avviso di ricevimento della racc.ta AR del 20.6.2013 dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito in primo grado, presso Via A. Doria n. 2/B, con esito negativo (all. n. 1); b) l'interrogazione dell'[OSCURATO:PERSONA] forense del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. n. 2); c) l'avviso di ricevimento della successiva spedizione dell'atto al difensore presso lo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 104 ricevuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( all. n. 3). 1.2.11 motivo è fondato. 1.3.0ccorre in primo luogo evidenziare i seguenti fatti processualmente rilevanti: a) la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 14 maggio 2012 per cui il termine lungo annuale per impugnare ex art. 327 c.p.c. (essendo il giudizio di prime cure iniziato anteriormente alla data del 4.7. 2009) scadeva il 10 luglio 2013; b) la notificazione dell'appello è stata tentata una prima volta con atto spedito a mezzo servizio postale con AR del 20.6.2013 all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - procuratore costituito in primo grado della contribuente - presso il suo studio (ove dette parti avevano eletto domicilio e come risultante dall'interrogazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'Albo professionale) in [OSCURATO:PERSONA] 2 B, Catania con esito negativo per irreperibilità del destinatario; (all. 1 e 2 del ricorso; circostanza evidenziata in sede processuale dall'Agenzia nella memoria del 7.8.2013 riportata, nelle parti rilevanti in ricorso); c) riattivazione del processo notificatorio con atto spedito, a mezzo servizio postale, il 17.7.2013, al medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 104, con esito positivo. (A/\ 1.4.Va rammentato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento (tra le altre, Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass., 30 agosto 2017, n. 20527; Cass., 11 giugno 2018, n. 15056; Cass., 27 giugno 2019, n. 17336; Cass., 28 ottobre 2020, n. 23760; Sez. 3, Sentenza n. 19379 del 2021). 1.5.Nella specie, avendo il notificante riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio, si impone la verifica della condizione, imprescindibile, della non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della prima notifica, posto che, in difetto di tale condizione, la seconda notifica, intervenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c., non consentirebbe comunque di sanare la decadenza ormai consolidatasi. , f\\ 5 /( 1 Verifica, questa, che, alla luce delle circostanze di fatto evidenziate e della enunciata regula iuris, può avere esito favorevole, avendo l'appellante tentato la prima notifica il 20.6.2013, nel termine di impugnazione, presso il domicilio eletto del difensore come peraltro risultante dalla consultazione on line dell'Albo professionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. n. 1 e 2 al ricorso). Quanto alla validità della consultazione on line, questa Corte ha chiarito che la verifica presso il Consiglio dell'Ordine ben può essere effettuata mediante accesso al portale telematico (vedi SSUU 3818/09, in motivazione: "l'accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall'albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata l'agevole consultazione degli albi e, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica") e che l'accessibilità telematica di un albo implica, evidentemente, che le informazioni presenti nel portale siano idonee ad ingenerare un legittimo affidamento sulla loro attendibilità ed attualità ( Cass. n. 20323 del 2014). 1.6.Nella sentenza impugnata, la CTR non si è, pertanto, attenuta ai suddetti principi nel dichiarare inammissibile l'appello dell'Ufficio per tardività. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 546/92 in combinato con l'art. 2033 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. 2.1.11 motivo è inammissibile, risolvendosi in un non motivo, privo di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata di declaratoria di inammissibilità del gravame, con chiusura in maniera definitiva della controversia dinanzi al giudice di appello. Peraltro, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio (Cass. sez. 2, Sentenza n. 1566 del 24/01/2011). 3.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, con cassazione - in relazione al motivo accolto- della sentenza impugnata e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le sp