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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 09935/2022

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ORDINANZA sul ricorso 16621-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, (C/0 UGHI e NUNZIANTE) - [OSCURATO:PERSONA] - presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono. - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 437 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 468/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/11/2017 R.G.N. 952/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 10 maggio 1975 al 22 settembre 2011 nonché all'ottenimento della condanna della società al pagamento, in suo favore, di importi vari, determinati sulla base della qualifica dirigenziale rivendicata; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi; la "[OSCURATO:SOCIETA]." ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia emesso una motivazione apparente in ordine all'esclusione della ricorrenza, nel caso concreto, di una ipotesi di subordinazione attenuata, con conseguente violazione degli artt.2094 c.c. e 2095 c.c., essendosi limitato a rigettare, in quanto inutili, le richieste di prova testimoniale formulate per dimostrare la ricorrenza degli indici della predetta subordinazione; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c., nonché, anche con riguardo all'art. 2697 c.c., degli artt. 183, comma 7, c.p.c., 184 c.p.c., 187 c.p.c. e 421 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, non ammettendo i mezzi istruttori richiesti, abbia realizzato una lesione del diritto alla prova, come codificato dalle disposizioni indicate; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. - si duole che la Corte territoriale, nell'esaminare la fattispecie sottoposta al suo esame, non abbia ravvisato nel rapporto di lavoro dirigenziale dedotto, anche solo sulla base delle prove documentali, il requisito della subordinazione attenuata; con il quarto motivo - denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta, da un lato, che la predetta Corte non si sia pronunciata circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nei periodi in cui il ricorrente non aveva cariche sociali di alta gestione nell'impresa, e, dall'altro, che non abbia espresso alcuna motivazione circa il disconoscimento, anche in riferimento a tali periodi, dell'esistenza di detto rapporto; con il quinto motivo - denunciando violazione dell'art. 92 c.p.c., nella versione risultante dopo la pronuncia di Corte cost. 19/04/2018, n. 77, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che non siano stati ravvisati i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

Ritenuto che: l'eccezione di nullità della procura speciale (per risultare la stessa, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, conferita "ai fini dell'istanza da proporsi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell'art. 373 c.p.c. alla Corte d'Appello di Venezia" e contenente l'elezione di domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Venezia) va disattesa, poiché, dovendo la procura stessa considerarsi apposta in calce al ricorso, si applica l'insegnamento secondo cui «Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito» (così Cass. 1/09/2014, n. 18468; in senso analogo v.

Cass. 3/10/2019, n. 24670, secondo cui «nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso»); del resto non è riscontrabile alcuna incompatibilità tra il contenuto di detta procura e la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, atteso il richiamo, nell'ambito della procura in questione, all'art. 373 c.p.c.; il primo, secondo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, poiché, da un lato, il giudice del gravame non ha offerto alcuna spiegazione circa la riconosciuta insussistenza del requisito della subordinazione per i periodi - durante i quali il ricorrente non aveva cariche sociali - dal 1975 al 28.12.1987 e dal 30.12.2010 in poi, facendo la motivazione esclusivamente perno sul possesso delle predette cariche dal 29.12.1987 al dicembre 2010, salvo un riferimento alla partecipazione di maggioranza del ricorrente nella società (tuttavia non incompatibile con il requisito della subordinazione; e cfr., sul punto, Cass. 17/11/2004, n. 21759) ed alla sottoscrizione, ad opera di quest'ultimo, della lettera di assunzione e del conferimento del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e Tecnico; dall'altro, non vi è alcuna plausibile evidenziazione - una volta affermata la cumulabilità della qualità di amministratore e di lavoratore subordinato - del perché sia stata considerata, ai fini del giudizio, solo la prova documentale (peraltro solo genericamente richiamata; si vedano i seguenti passaggi: «il Giudice ha argomentato la propria decisione sulla base della copiosa documentazione prodotta da entrambe le parti indicandone anche la collocazione nei fascicoli ...

Nel caso di specie il giudice, dopo aver analizzato tutta la documentazione prodotta ed allegata agli atti, ha correttamente ritenuto le prove orali richieste "inutili" in quanto non idonee a dimostrare il vincolo di subordinazione ...

Infatti, tenuto conto di tutta la documentazione, ha correttamente rilevato che: "deve escludersi che sia non solo esistito ma neppure possibile un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e la società convenuta"»), attestante le mansioni connesse alle cariche sociali, e non anche quella testimoniale, volta alla dimostrazione dell'espletamento, ad opera del ricorrente, di mansioni diverse ed ulteriori, nonché dell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (tenuto conto dell'insegnamento di Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9463, secondo cui è illegittima la reiezione della richiesta di prova ove i capitoli di prova siano specificamente diretti a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione; cfr., altresì, Cass. 25/06/2021, n. 18285, ove è statuito che «La mancata ammissione di un mezzo n7 istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo»); in definitiva, la motivazione della impugnata sentenza non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (cfr., sul punto, Cass.30/06/2020, n. 13248; v., altresì, Cass. 14/02/2020, n. 3819, ove è statuito che «In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art.111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa avverso un licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del posto determinata da riorganizzazione aziendale, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale, da un lato, si era dato atto del positivo accertamento della predetta riorganizzazione senza, però, l'indicazione delle prove in base alle quali risultava la dimostrazione della effettività della stessa e, dall'altro, non erano state considerate alcune circostanze addotte dal lavoratore - oggetto di discussione tra le parti e risultanti dalla sentenza impugnata - decisive ai fini del riscontro circa la sussistenza, o meno, del giustificato motivo oggettivo del recesso)»; senza contare che la predetta motivazione è resa in via esclusiva mediante una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, sicché viene in rilievo l'insegnamento espresso da Cass. 25/10/2018, n. 27112, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame»; vanno pertanto accolti il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, e, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16621-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, (C/0 UGHI e NUNZIANTE) - [OSCURATO:PERSONA] - presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono. - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 437 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 468/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/11/2017 R.G.N. 952/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 10 maggio 1975 al 22 settembre 2011 nonché all'ottenimento della condanna della società al pagamento, in suo favore, di importi vari, determinati sulla base della qualifica dirigenziale rivendicata; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi; la "[OSCURATO:SOCIETA]." ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame abbia emesso una motivazione apparente in ordine all'esclusione della ricorrenza, nel caso concreto, di una ipotesi di subordinazione attenuata, con conseguente violazione degli artt.2094 c.c. e 2095 c.c., essendosi limitato a rigettare, in quanto inutili, le richieste di prova testimoniale formulate per dimostrare la ricorrenza degli indici della predetta subordinazione; con il secondo motivo - denunciando violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c., nonché, anche con riguardo all'art. 2697 c.c., degli artt. 183, comma 7, c.p.c., 184 c.p.c., 187 c.p.c. e 421 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, non ammettendo i mezzi istruttori richiesti, abbia realizzato una lesione del diritto alla prova, come codificato dalle disposizioni indicate; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. - si duole che la Corte territoriale, nell'esaminare la fattispecie sottoposta al suo esame, non abbia ravvisato nel rapporto di lavoro dirigenziale dedotto, anche solo sulla base delle prove documentali, il requisito della subordinazione attenuata; con il quarto motivo - denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta, da un lato, che la predetta Corte non si sia pronunciata circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nei periodi in cui il ricorrente non aveva cariche sociali di alta gestione nell'impresa, e, dall'altro, che non abbia espresso alcuna motivazione circa il disconoscimento, anche in riferimento a tali periodi, dell'esistenza di detto rapporto; con il quinto motivo - denunciando violazione dell'art. 92 c.p.c., nella versione risultante dopo la pronuncia di Corte cost. 19/04/2018, n. 77, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che non siano stati ravvisati i presupposti per la compensazione delle spese di lite. Ritenuto che: l'eccezione di nullità della procura speciale (per risultare la stessa, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, conferita "ai fini dell'istanza da proporsi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell'art. 373 c.p.c. alla Corte d'Appello di Venezia" e contenente l'elezione di domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Venezia) va disattesa, poiché, dovendo la procura stessa considerarsi apposta in calce al ricorso, si applica l'insegnamento secondo cui «Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito» (così Cass. 1/09/2014, n. 18468; in senso analogo v. Cass. 3/10/2019, n. 24670, secondo cui «nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso»); del resto non è riscontrabile alcuna incompatibilità tra il contenuto di detta procura e la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, atteso il richiamo, nell'ambito della procura in questione, all'art. 373 c.p.c.; il primo, secondo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, poiché, da un lato, il giudice del gravame non ha offerto alcuna spiegazione circa la riconosciuta insussistenza del requisito della subordinazione per i periodi - durante i quali il ricorrente non aveva cariche sociali - dal 1975 al 28.12.1987 e dal 30.12.2010 in poi, facendo la motivazione esclusivamente perno sul possesso delle predette cariche dal 29.12.1987 al dicembre 2010, salvo un riferimento alla partecipazione di maggioranza del ricorrente nella società (tuttavia non incompatibile con il requisito della subordinazione; e cfr., sul punto, Cass. 17/11/2004, n. 21759) ed alla sottoscrizione, ad opera di quest'ultimo, della lettera di assunzione e del conferimento del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e Tecnico; dall'altro, non vi è alcuna plausibile evidenziazione - una volta affermata la cumulabilità della qualità di amministratore e di lavoratore subordinato - del perché sia stata considerata, ai fini del giudizio, solo la prova documentale (peraltro solo genericamente richiamata; si vedano i seguenti passaggi: «il Giudice ha argomentato la propria decisione sulla base della copiosa documentazione prodotta da entrambe le parti indicandone anche la collocazione nei fascicoli ... Nel caso di specie il giudice, dopo aver analizzato tutta la documentazione prodotta ed allegata agli atti, ha correttamente ritenuto le prove orali richieste "inutili" in quanto non idonee a dimostrare il vincolo di subordinazione ... Infatti, tenuto conto di tutta la documentazione, ha correttamente rilevato che: "deve escludersi che sia non solo esistito ma neppure possibile un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e la società convenuta"»), attestante le mansioni connesse alle cariche sociali, e non anche quella testimoniale, volta alla dimostrazione dell'espletamento, ad opera del ricorrente, di mansioni diverse ed ulteriori, nonché dell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (tenuto conto dell'insegnamento di Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9463, secondo cui è illegittima la reiezione della richiesta di prova ove i capitoli di prova siano specificamente diretti a dimostrare la ricorrenza degli indici più significativi della subordinazione; cfr., altresì, Cass. 25/06/2021, n. 18285, ove è statuito che «La mancata ammissione di un mezzo n7 istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo»); in definitiva, la motivazione della impugnata sentenza non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (cfr., sul punto, Cass.30/06/2020, n. 13248; v., altresì, Cass. 14/02/2020, n. 3819, ove è statuito che «In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art.111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa avverso un licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del posto determinata da riorganizzazione aziendale, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale, da un lato, si era dato atto del positivo accertamento della predetta riorganizzazione senza, però, l'indicazione delle prove in base alle quali risultava la dimostrazione della effettività della stessa e, dall'altro, non erano state considerate alcune circostanze addotte dal lavoratore - oggetto di discussione tra le parti e risultanti dalla sentenza impugnata - decisive ai fini del riscontro circa la sussistenza, o meno, del giustificato motivo oggettivo del recesso)»; senza contare che la predetta motivazione è resa in via esclusiva mediante una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, sicché viene in rilievo l'insegnamento espresso da Cass. 25/10/2018, n. 27112, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame»; vanno pertanto accolti il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, e, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022. Il Presidente