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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07978/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 13917-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona delLiquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];165 - controricorrente –avverso la sentenza n. 600/2024 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 31/12/2024 R.G.N. 514/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 165/20261.

La Corte d’appello di Venezia, decidendo in sede di rinviNou mdearol ldai r accolta generale 7978/2026Corte di cassazione (ordinanza n. 9935 del 2022), ha respintDoat a pubblicazione 31/03/2026l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermando lasentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la domandadi riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., dal 10 maggio 1975 al 22settembre 2011, e di condanna della società al pagamento didifferenze retributive, determinate sulla base della qualificadirigenziale rivendicata.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 384 c.p.c. permancata osservanza dei principi di diritto enunciati dallaSuprema Corte nell’ordinanza rescindente.

In particolare, pernon avere la Corte di rinvio dato ingresso alle prove testimonialied anzi esteso il perimetro dei propri poteri decisori allavalutazione di ammissibilità delle prove medesime, giudicandole stesse inammissibili con argomenti generici e apodittici, inviolazione del diritto alla prova spettante alla parte ricorrente;inoltre, per avere respinto la domanda del Soave, diriconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, adottandole stesse ragioni esposte nella sentenza cassata, in violazionedegli artt. 2094 e 2095 c.c., e comunque in base ad una erroneavalutazione delle prove documentali offerte; ancora, per averereiteratamente omesso di motivare il rigetto della domNuamnedroa re gistro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026riferita ai periodi in cui il Soave non ricopriva cariche socNiaumlie.r o di raccolta generale 7978/20261.1.

Il motivo è infondato.

Data pubblicazione 31/03/20261.2.

In tema di giudizio di rinvio, questa Corte ha chiarito che ilimiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi aseconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto ilricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto,ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi dellacontroversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella primaipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primocomma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza dicassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e lavalutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nellaseconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati,ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamentocomplessivo in funzione della statuizione da rendere insostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenzegià verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la sua potestasiudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio didiritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti giàacquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione,nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, siaconsentita in base alle direttive impartite dalla decisione dilegittimità (Cass., 7 agosto 2014, n. 17790; Cass. 24 ottobre2019, n. 27337; Cass. n. 17240 del 2023).Si è, inoltre, ribadito che il ricorso per cassazione avverso ladecisione pronunciata in sede di rinvio implica il potere-doveredella Suprema Corte di interpretare direttamente il contenuto ela portata della propria precedente statuizione, mantenendo lapropria decisione entro i limiti fissati dalla legge per il giudiziodi rinvio.

Esso è, appunto, un giudizio chiuso, «in cui le parti nonpossono avanzare richieste diverse da quelle già presNeum enroé re gistro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026formulare difese, che, per la loro novità, alterino completaNmumeerno tdei r accolta generale 7978/2026il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativDoat a pubblicazione 31/03/2026all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia incontrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nelnulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed ilprincipio di diritto che in essa viene enunciato non in via astrattama agli effetti della decisione finale» (Cass. n. 28646 del 2021).1.3.

Sulla censura concernente la dichiarata inammissibilitàdelle prove orali, deve premettersi che l’ordinanza rescindente,nell’accogliere il primo e il secondo motivo di ricorso con cui sidenunciava il carattere apparente della motivazione in punto dirigetto dell’istanza di prova testimoniale volta a dimostrare laricorrenza degli indici di subordinazione, ha osservato come nonvi fosse “alcuna plausibile evidenziazione - una volta affermatala cumulabilità della qualità di amministratore e di lavoratoresubordinato - del perché sia stata considerata, ai fini delgiudizio, solo la prova documentale […] e non anche quellatestimoniale, volta alla dimostrazione dell'espletamento, adopera del ricorrente, di mansioni diverse ed ulteriori, nonchédell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo edisciplinare dell'organo di amministrazione della società”, tenutoconto, fra l’altro, dell’insegnamento di legittimità (Cass. n.18285 del 2021) secondo cui la mancata ammissione di unmezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se ilgiudice pone a fondamento della propria decisionel'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché laparte abbia offerto di adempierlo.La pronuncia rescindente ha unicamente rilevato l’assenza dimotivazione a base della mancata ammissione delle provetestimoniali ed ha demandato al giudice di rinvio il compito, nondi procedere all’assunzione delle prove, bensì di valutaNrumee role re gistro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026relative istanze e di motivare, in modo rispettoso dei reNqumueirso idti ir accolta generale 7978/2026legali e costituzionali, la decisione di ammissione o meno delDleat a pubblicazione 31/03/2026stesse, decisione che appartiene alla esclusiva competenza delgiudice di merito.Tale compito ha svolto la Corte di rinvio e la valutazione diinammissibilità dei capitoli di prova testimoniale, motivata siadall’assenza, comune a tutti, “di puntuale indicazione deicontesti spazio-temporali e delle mansioni in concreto svoltenonché dei soggetti che avrebbero impartito al Soave lenecessarie direttive” (sentenza d’appello, p. 9), e sia perspecifici profili (genericità, carattere valutativo, irrilevanza)evidenziati accanto a ciascun capitolo, non è suscettibile disindacato in questa sede di legittimità se non ove si traduca inun difetto di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia.

Al riguardo, si è precisato che il vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimoniale odi altra prova può essere denunciato per cassazione solo nelcaso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e,quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concretosia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia dellealtre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214 del 2019;n. 18072 del 2024; n. 30721 del 2024), con la conseguenza cheè inammissibile il motivo di ricorso che, come nel caso in esame,non illustra la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta lamancata ammissione (Cass. n. 30810 del 2023).Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre l’erroneitàdella valutazione compiuta dai giudici di rinvio in quantoNumero registro generale 13917/2025“palesemente smentita dalla formulazione dei capitoli di provaN umero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 7978/2026contenenti … la puntuale indicazione delle circostanze rilevanDtait a pubblicazione 31/03/2026ai fini degli elementi che si intendevano dimostrare” (ricorso, p.43), senza in alcun modo argomentare sul requisito di decisivitàdella prova medesima.1.4.

Parimenti infondata è la censura che addebita alla sentenzaimpugnata di non essersi attenuta al dictum della ordinanzarescindente, reiterando una inesistente o apparentemotivazione sulla inconfigurabilità di un rapporto di lavorosubordinato di natura dirigenziale.Deve premettersi che l’ordinanza rescindente ha dichiaratoassorbito il terzo motivo di ricorso con cui si denunciava laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. pernon avere la Corte territoriale ravvisato, nel rapporto di lavorodirigenziale dedotto, anche solo sulla base delle provedocumentali, il requisito della subordinazione attenuata.Il vizio della motivazione, poiché non rispettosa dei requisiticostituzionali, è stato affermato, in accoglimento del quartomotivo di ricorso, per non avere i giudici di appello “offertoalcuna spiegazione circa la riconosciuta insussistenza delrequisito della subordinazione per i periodi – durante i quali ilricorrente non aveva cariche sociali - dal 1975 al 28.12.1987 edal 30.12.2010 in poi, facendo la motivazione esclusivamenteperno sul possesso delle predette cariche dal 29.12.1987 aldicembre 2010, salvo un riferimento alla partecipazione dimaggioranza del ricorrente nella società (tuttavia nonincompatibile con il requisito della subordinazione; e cfr., sulpunto, Cass. 17/11/2004, n. 21759) ed alla sottoscrizione, adopera di quest'ultimo, della lettera di assunzione e delconferimento del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e Tecnico”(ordinanza, p. 3).Numero registro generale 13917/2025La sentenza pronunciata in sede di rinvio ha motivato sullaN umero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 7978/2026inesistenza del vincolo di subordinazione sia in riferimento Daait a pubblicazione 31/03/2026periodi in cui il Soave non rivestiva cariche sociali, analizzandoi documenti prodotti e, in particolare, la lettera di assunzionecon mansioni di direttore generale datata 1.5.1975 esottoscritta dal medesimo Soave nella duplice veste di datore elavoratore e valorizzando, inoltre, la mancanza di allegazioni eprove volte a dimostrare come “alla formale costituzione delrapporto (fosse) seguita l’effettiva instaurazione di un rapportodi lavoro subordinato” (sentenza, p. 21).

Con riferimento alperiodo fra dicembre 2010 e settembre 2011, la Corte di rinvioha evidenziato l’assenza di allegazioni sia della eterodirezione esia di attività in concreto svolte in tale intervallo temporale(sentenza, p. 22).Sull’intero periodo in contestazione, la Corte di merito haanalizzato plurimi dati probatori di natura documentale evalutato gli stessi come atti a dimostrare che il Soave,cofondatore della società e azionista di controllo della stessa,godesse fin dall’inizio di tutti i più ampi poteri, di ordinaria estraordinaria amministrazione, e di esclusività nella gestionedella società, incompatibili con l’esistenza del vincolo disubordinazione.Le critiche mosse sul punto dall’attuale ricorrente, se pureprospettate come inadempimento all’obbligo di motivazione incorrispondenza al dictum della ordinanza rescindente,investono, nella sostanza, la valutazione del materialeistruttorio e, specificamente, di plurimi documenti il cuicontenuto si assume travisato.

Simili censure esulano, tuttavia,dal perimetro di violazione dell’art. 384 c.p.c. e investonoinammissibilmente la quaestio facti, non revisionabile in sede dilegittimità.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violaNzuimoenroe re gistro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026dell’art. 116 c.p.c. nell’apprezzamento della ricorrenNuzmae ro ddi ir accolta generale 7978/2026un’ipotesi di subordinazione attenuata, con conseguentDeat a pubblicazione 31/03/2026violazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. inrelazione alla valutazione dei documenti.2.1.

Il motivo è infondato.Come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n.20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del2015; Cass. n. 25216 del 2014), la violazione dell’art. 116 c.p.c.è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice valuti una prova legalesecondo prudente apprezzamento o un elemento di provaliberamente valutabile come prova legale.

Il motivo in esamenon descrive una simile anomalia ma argomenta, unicamente einammissibilmente, che la Corte di rinvio ha male esercitato ilsuo prudente apprezzamento delle prove.

La stessa denuncia diconseguente violazione di legge, e specificamente degli artt.2094 e 2095 c.c., è formulata sul presupposto di unaricostruzione in fatto diversa da quella fatta propria dallasentenza impugnata, così collocandosi all’esterno del perimetrodel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., che presupponeuna ricostruzione in fatto incontestata (v.

Cass. n. 3340 del2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017;n. 195 del 2016).3.

Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.4.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).Numero registro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 7978/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro12.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 13917-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona delLiquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];165 - controricorrente –avverso la sentenza n. 600/2024 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 31/12/2024 R.G.N. 514/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 165/20261. La Corte d’appello di Venezia, decidendo in sede di rinviNou mdearol ldai r accolta generale 7978/2026Corte di cassazione (ordinanza n. 9935 del 2022), ha respintDoat a pubblicazione 31/03/2026l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermando lasentenza di primo grado, con cui era stata rigettata la domandadi riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., dal 10 maggio 1975 al 22settembre 2011, e di condanna della società al pagamento didifferenze retributive, determinate sulla base della qualificadirigenziale rivendicata.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 384 c.p.c. permancata osservanza dei principi di diritto enunciati dallaSuprema Corte nell’ordinanza rescindente. In particolare, pernon avere la Corte di rinvio dato ingresso alle prove testimonialied anzi esteso il perimetro dei propri poteri decisori allavalutazione di ammissibilità delle prove medesime, giudicandole stesse inammissibili con argomenti generici e apodittici, inviolazione del diritto alla prova spettante alla parte ricorrente;inoltre, per avere respinto la domanda del Soave, diriconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, adottandole stesse ragioni esposte nella sentenza cassata, in violazionedegli artt. 2094 e 2095 c.c., e comunque in base ad una erroneavalutazione delle prove documentali offerte; ancora, per averereiteratamente omesso di motivare il rigetto della domNuamnedroa re gistro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026riferita ai periodi in cui il Soave non ricopriva cariche socNiaumlie.r o di raccolta generale 7978/20261.1. Il motivo è infondato. Data pubblicazione 31/03/20261.2. In tema di giudizio di rinvio, questa Corte ha chiarito che ilimiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi aseconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto ilricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto,ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi dellacontroversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella primaipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primocomma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza dicassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e lavalutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nellaseconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati,ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamentocomplessivo in funzione della statuizione da rendere insostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenzegià verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la sua potestasiudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio didiritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti giàacquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione,nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, siaconsentita in base alle direttive impartite dalla decisione dilegittimità (Cass., 7 agosto 2014, n. 17790; Cass. 24 ottobre2019, n. 27337; Cass. n. 17240 del 2023).Si è, inoltre, ribadito che il ricorso per cassazione avverso ladecisione pronunciata in sede di rinvio implica il potere-doveredella Suprema Corte di interpretare direttamente il contenuto ela portata della propria precedente statuizione, mantenendo lapropria decisione entro i limiti fissati dalla legge per il giudiziodi rinvio. Esso è, appunto, un giudizio chiuso, «in cui le parti nonpossono avanzare richieste diverse da quelle già presNeum enroé re gistro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026formulare difese, che, per la loro novità, alterino completaNmumeerno tdei r accolta generale 7978/2026il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativDoat a pubblicazione 31/03/2026all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia incontrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nelnulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed ilprincipio di diritto che in essa viene enunciato non in via astrattama agli effetti della decisione finale» (Cass. n. 28646 del 2021).1.3. Sulla censura concernente la dichiarata inammissibilitàdelle prove orali, deve premettersi che l’ordinanza rescindente,nell’accogliere il primo e il secondo motivo di ricorso con cui sidenunciava il carattere apparente della motivazione in punto dirigetto dell’istanza di prova testimoniale volta a dimostrare laricorrenza degli indici di subordinazione, ha osservato come nonvi fosse “alcuna plausibile evidenziazione - una volta affermatala cumulabilità della qualità di amministratore e di lavoratoresubordinato - del perché sia stata considerata, ai fini delgiudizio, solo la prova documentale […] e non anche quellatestimoniale, volta alla dimostrazione dell'espletamento, adopera del ricorrente, di mansioni diverse ed ulteriori, nonchédell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo edisciplinare dell'organo di amministrazione della società”, tenutoconto, fra l’altro, dell’insegnamento di legittimità (Cass. n.18285 del 2021) secondo cui la mancata ammissione di unmezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se ilgiudice pone a fondamento della propria decisionel'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché laparte abbia offerto di adempierlo.La pronuncia rescindente ha unicamente rilevato l’assenza dimotivazione a base della mancata ammissione delle provetestimoniali ed ha demandato al giudice di rinvio il compito, nondi procedere all’assunzione delle prove, bensì di valutaNrumee role re gistro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026relative istanze e di motivare, in modo rispettoso dei reNqumueirso idti ir accolta generale 7978/2026legali e costituzionali, la decisione di ammissione o meno delDleat a pubblicazione 31/03/2026stesse, decisione che appartiene alla esclusiva competenza delgiudice di merito.Tale compito ha svolto la Corte di rinvio e la valutazione diinammissibilità dei capitoli di prova testimoniale, motivata siadall’assenza, comune a tutti, “di puntuale indicazione deicontesti spazio-temporali e delle mansioni in concreto svoltenonché dei soggetti che avrebbero impartito al Soave lenecessarie direttive” (sentenza d’appello, p. 9), e sia perspecifici profili (genericità, carattere valutativo, irrilevanza)evidenziati accanto a ciascun capitolo, non è suscettibile disindacato in questa sede di legittimità se non ove si traduca inun difetto di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia. Al riguardo, si è precisato che il vizio dimotivazione per omessa ammissione della prova testimoniale odi altra prova può essere denunciato per cassazione solo nelcaso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e,quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concretosia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia dellealtre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214 del 2019;n. 18072 del 2024; n. 30721 del 2024), con la conseguenza cheè inammissibile il motivo di ricorso che, come nel caso in esame,non illustra la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta lamancata ammissione (Cass. n. 30810 del 2023).Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre l’erroneitàdella valutazione compiuta dai giudici di rinvio in quantoNumero registro generale 13917/2025“palesemente smentita dalla formulazione dei capitoli di provaN umero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 7978/2026contenenti … la puntuale indicazione delle circostanze rilevanDtait a pubblicazione 31/03/2026ai fini degli elementi che si intendevano dimostrare” (ricorso, p.43), senza in alcun modo argomentare sul requisito di decisivitàdella prova medesima.1.4. Parimenti infondata è la censura che addebita alla sentenzaimpugnata di non essersi attenuta al dictum della ordinanzarescindente, reiterando una inesistente o apparentemotivazione sulla inconfigurabilità di un rapporto di lavorosubordinato di natura dirigenziale.Deve premettersi che l’ordinanza rescindente ha dichiaratoassorbito il terzo motivo di ricorso con cui si denunciava laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. pernon avere la Corte territoriale ravvisato, nel rapporto di lavorodirigenziale dedotto, anche solo sulla base delle provedocumentali, il requisito della subordinazione attenuata.Il vizio della motivazione, poiché non rispettosa dei requisiticostituzionali, è stato affermato, in accoglimento del quartomotivo di ricorso, per non avere i giudici di appello “offertoalcuna spiegazione circa la riconosciuta insussistenza delrequisito della subordinazione per i periodi – durante i quali ilricorrente non aveva cariche sociali - dal 1975 al 28.12.1987 edal 30.12.2010 in poi, facendo la motivazione esclusivamenteperno sul possesso delle predette cariche dal 29.12.1987 aldicembre 2010, salvo un riferimento alla partecipazione dimaggioranza del ricorrente nella società (tuttavia nonincompatibile con il requisito della subordinazione; e cfr., sulpunto, Cass. 17/11/2004, n. 21759) ed alla sottoscrizione, adopera di quest'ultimo, della lettera di assunzione e delconferimento del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e Tecnico”(ordinanza, p. 3).Numero registro generale 13917/2025La sentenza pronunciata in sede di rinvio ha motivato sullaN umero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 7978/2026inesistenza del vincolo di subordinazione sia in riferimento Daait a pubblicazione 31/03/2026periodi in cui il Soave non rivestiva cariche sociali, analizzandoi documenti prodotti e, in particolare, la lettera di assunzionecon mansioni di direttore generale datata 1.5.1975 esottoscritta dal medesimo Soave nella duplice veste di datore elavoratore e valorizzando, inoltre, la mancanza di allegazioni eprove volte a dimostrare come “alla formale costituzione delrapporto (fosse) seguita l’effettiva instaurazione di un rapportodi lavoro subordinato” (sentenza, p. 21). Con riferimento alperiodo fra dicembre 2010 e settembre 2011, la Corte di rinvioha evidenziato l’assenza di allegazioni sia della eterodirezione esia di attività in concreto svolte in tale intervallo temporale(sentenza, p. 22).Sull’intero periodo in contestazione, la Corte di merito haanalizzato plurimi dati probatori di natura documentale evalutato gli stessi come atti a dimostrare che il Soave,cofondatore della società e azionista di controllo della stessa,godesse fin dall’inizio di tutti i più ampi poteri, di ordinaria estraordinaria amministrazione, e di esclusività nella gestionedella società, incompatibili con l’esistenza del vincolo disubordinazione.Le critiche mosse sul punto dall’attuale ricorrente, se pureprospettate come inadempimento all’obbligo di motivazione incorrispondenza al dictum della ordinanza rescindente,investono, nella sostanza, la valutazione del materialeistruttorio e, specificamente, di plurimi documenti il cuicontenuto si assume travisato. Simili censure esulano, tuttavia,dal perimetro di violazione dell’art. 384 c.p.c. e investonoinammissibilmente la quaestio facti, non revisionabile in sede dilegittimità.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violaNzuimoenroe re gistro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026dell’art. 116 c.p.c. nell’apprezzamento della ricorrenNuzmae ro ddi ir accolta generale 7978/2026un’ipotesi di subordinazione attenuata, con conseguentDeat a pubblicazione 31/03/2026violazione o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. inrelazione alla valutazione dei documenti.2.1. Il motivo è infondato.Come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n.20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del2015; Cass. n. 25216 del 2014), la violazione dell’art. 116 c.p.c.è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice valuti una prova legalesecondo prudente apprezzamento o un elemento di provaliberamente valutabile come prova legale. Il motivo in esamenon descrive una simile anomalia ma argomenta, unicamente einammissibilmente, che la Corte di rinvio ha male esercitato ilsuo prudente apprezzamento delle prove. La stessa denuncia diconseguente violazione di legge, e specificamente degli artt.2094 e 2095 c.c., è formulata sul presupposto di unaricostruzione in fatto diversa da quella fatta propria dallasentenza impugnata, così collocandosi all’esterno del perimetrodel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., che presupponeuna ricostruzione in fatto incontestata (v. Cass. n. 3340 del2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017;n. 195 del 2016).3. Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.4. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020).Numero registro generale 13917/2025Numero sezionale 165/2026Numero di raccolta generale 7978/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro12.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi,oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]