CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27229-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e P.I. 01947090682) con sede in Pescara alla via Ravenna n. 99, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti, con studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 47. - ricorrente - contro La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], concessionario della fiscalità locale, iscritta nel registro delle imprese di Pescara al n. 130298 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico, in persona del curatore pro tempore, - intimato - avverso la sentenza n. 1379/2021 pubblicata il 20/09/2021 emessa dalla Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA], notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pescara dichiarò, a seguito di ricorso depositato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 28/2/2020, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico, rilevando: i) che copia del ricorso e del decreto di convocazione erano stati regolarmente notificati ai sensi dell’art. 15 comma 3 l.f. a mezzo pec; ii) che la ricorrente era legittimata all’istanza di fallimento ai sensi dell’art. 87 dpr 602/1993; iii) che la debitrice -della quale era certa la natura di imprenditore commerciale -non aveva dimostrato la ricorrenza delle condizioni esonerative di cui all’art. 1, comma 2, l.f., non essendo neanche comparsa in udienza e non avendo depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi e una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria; iv) che la sussistenza dello stato di insolvenza emergeva dal mancato pagamento dei crediti documentati dell’istante (pari ad oltre € 37.000,00), dall’esito del tentativo di pignoramento presso terzi da questa esperito e dall’omesso deposito di bilanci successivi all’esercizio 2013. 2. La sentenza è stata reclamata ex art. 18 l. fall. dalla società dichiarata fallita, la quale ha chiesto la revoca del fallimento deducendo, anzitutto, che erano carenti i «requisiti di fallibilità» previsti dall’art. 1, comma 2, l.f., giacché, come risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi (che allegava al ricorso unitamente ad ulteriore documentazione contabile, tra cui il libro degli inventari), l’attivo patrimoniale ed i ricavi non avevano superato nel triennio le soglie di legge ed i debiti complessivi ammontavano ad € 277.374,32; in secondo luogo che lo stato d’insolvenza del debitore non era stato in alcun modo provato, né vi erano stati elementi da cui poterlo desumere, considerata anche l’assenza di protesti, la circostanza che il pignoramento presso terzi promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avuto comunque esito positivo, la proprietà di un immobile di valore di gran lunga superiore al credito azionato dalla ricorrente. 3. La Corte di appello ha rigettato il reclamo. La Corte territoriale ha ritenuto che: a) quanto al primo motivo di reclamo, risulta essere principio pacifico che l’art. 1 comma 2 l.f. pone a carico del debitore l’oneredi provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, pur residuando un potere di indagine officiosa giudiziale (Corte cost. 1/7/2009, n. 198), il cui esercizio è però necessariamente limitato ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive; b) l’accertamento dei requisiti di non fallibilità si fonda essenzialmente sulla documentazione contabileche il debitore è in grado di fornire, come si desume anche dall’art.15 l.fall., che onera proprio il debitore del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi edi una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria; c) itre bilanci prodotti in questa sede erano stati depositati presso il registro delle imprese tutti in data 10/11/2020, cioè successivamente allapronuncia della sentenza reclamata ed appena dieci giorni prima del deposito del presentereclamo; d) la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che il suddetto adempimento (il deposito del bilancio) assolve a una funzione meramenteinformativa, o «conoscitiva», propria della pubblicità - notizia, che, tuttavia, risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale,finanziaria ed economica della società e che i bilanci degli ultimi treesercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare ex art. 15 l.f. sono quelli approvati edepositati nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 2435 c.c., giacché ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto conl’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base aidati di bilancio) fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o nontempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche inconseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di questiadempimenti formali; e) nella valutazione dell’attivo patrimonialetrovano applicazione i principi contabili di cui sono espressione gli artt. 2424 e segg. c.c.,sicc hé, con riferimento agli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera -al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale -il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio ; f ) nella documentazione prodotta dalla stessa reclamante erano ricompresi sia i bilanci depositati presso il registro delle imprese (conle modalità temporali di cui si è detto, che facevano sorgere legittimi sospetti circa una loro redazione postuma e funzionale alla proposizione del reclamo), sia quelli contenuti nel librodegli inventari a norma dell’art. 2217 c.c., che fa rinvio, quanto alle valutazioni di bilancio,«ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili»; h) tra le diverse versioni dei medesimi bilanci (che dovrebbero essere stati redatti secondo i medesimi criteri contabili) era dato riscontrare, proprio con riferimento all’attivo patrimoniale, una identità divalori esclusivamente con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2017, mentre per i due esercizi successivi si riscontravano significative differenze, in quanto il bilancio al 31/12/2018 indica va un valore complessivo dell’attivo pari, nella versione depositata presso il registro delleimprese, ad € 279.516,00 e, nella versione contenuta nel libro degli inventari,ad € 293.879,60, e soprattutto il bilancio al 31/12/2019 indicava, nelle due versioni, valori complessivirispettivamente pari ad € 294.673,00 e ad € 314.203,41, superiore, quest’ultimo, alla soglia fissata dall’art. 1, comma 2, lett. a) l. f all. ; i) t ale incongruenza, che non trovavaalcuna spiegazione nella relazione tecnica prodotta da lla reclamante, unitamente alle modalità temporali del deposito dei bilanci degli esercizi 2017, 2018 e 2019 (peraltro nel persistente omesso deposito dei bilanci degli esercizi ricompresi tra il 2013 ed il 2016), induce va non solo a dubitare fortemente dell’attendibilità dei bilanci che la reclamante avrebbe voluto utilizzare per provare il possesso dei requisiti di nonfallibilità, ma rendeva evidente come la documentazione contabile prodotta dalla stessareclamante attestasseun valore dell’attivo patrimoniale nell’esercizio 2019 superiore alla soglia di non fallibilità e rend esse quanto meno del tutto incerta ed insufficiente la prova della quale la reclamante era , come detto, onerata, imponendo di ritenere non assolto tale onere; l) anche con riferimento al requisito attinente all’ammontare complessivo dei debiti, scaduti e non scaduti, alla data della dichiarazione di fallimento, le allegazioni e la documentazione prodotta dalla reclamante (che non comprendeva una aggiornata relazione patrimoniale, economica e finanziaria) non potevano ritenersi idonei afornire la dimostrazione dell’effettivo ammontare di quei debiti, che essa reclamante – senza alcuna specificazione – si limita va a rapportare a quella altrettanto genericamente indicat a nell’ultimo bilancio depositato, non accompagnato da nota informativa; m) quanto all’ulteriore motivo di reclamo, lavalutazione dell’insolvenza di imprese in esercizio non poteva basarsi su criteri esclusivamente o prevalentemente patrimoniali, giacché tale insolvenza, intesa come situazione d’incapacità deldebitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, non si identificavain modonecessario ed automatico (salvo il caso delle imprese in liquidazione, che nella specie nonricorreva) con il mero raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale dell’impresa, sia perché anche in presenza di un eventuale sbilancio negativo èpossibile che l’imprenditore continui a godere di credito e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normalile proprie obbligazioni, configurandosi l’eventuale difficoltà in cui egli versa comemeramente transitoria sia perché, all’opposto, ove l’eccedenza di attivo dipenda dal valore dibeni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell’impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell’insolvenza ben può ugualmente essere riscontrato; n) nella specie, i bilanci prodotti dalla reclamante attesta va no come la stessa non disponevadi risorse economiche sufficienti a fare fronte, oltre ai debiti attuali (da quantificare quanto menonell’importo indicato dalla stessa reclamante), alle spese gestionali future (attestandosi i ricavi d egli ultimi esercizi essenzialmente nell’ammontare dei canoni di locazione ammontanti ad €36.000,00 annui, peraltro compensati, per l’anno 2018, con controcrediti della conduttrice, come emerso nella procedura esecutiva presso terzi promessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ), né dispon eva di risorse finanziarie o di credito bancario, sicché la soddisfazione delle obbligazioni restava affidata essenzialmente alle sole risorse patrimoniali costituite dai cespiti immobiliari, che –ove anche si fosse ten uto conto del valore di mercato stimato in sede fallimentare –non solo risultavano insuff i cienti, secondo ragionevoli valori di realizzo, alla integrale soddisfazione dei debiti, ma implica va no tempi di monetizzazione non brevi e, soprattutto, una liquidazioneincompatibile con la permanenza dell’impresa sul mercato. 2. La sentenza, pubblicata il 20/09/2021, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] h a resistito con controricorso. Il fallimento intimato non ha svolto difese. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedi norme di diritto, in particolare degli artt. 2214, 2217, 2424 e ss., 2426 codice civile, art. 15 d.p.r. 600/73, in combinato disposto con l’art. 1 Legge 267/1942 per avere la Corte d’Appello considerato, nell’attivo patrimoniale della società fallita, il costo storico dell’immobile, senza detrarre quello relativo al suo ammortamento e, per l’effetto, aver ritenuto non attendibili i bilanci prodotti dalla reclamante.Evidenzia la ricorrente che l a Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA], muovendo dal presupposto dell’inattendibilità dei bilanci, avrebbe ritenuto non provata la dedotta assenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 1 della L.F. sia con riferimento all’attivo patrimoniale che alla situazione debitoria. Più in particolare, quanto all’attivo patrimoniale, la Corte aquilana avrebbeaffermato che alla data del 31.12.2019 la società debitrice avrebbe avuto un attivo patrimoniale di € 314.203,41, superiore, quest’ultimo, alla soglia fissata dall’art. 1, comma 2, lett. a) l.f.”, acquisendo detto dato contabile dalla voce “totale attività” del libro inventari. Osserva ancora la ricorrente che la Corte di merito avrebbe confrontato con il bilancio la sola sezione 4 del libro inventari (non redatta secondo i principi di cui agli artt.2424 cc e segg. ma tesa ad epilogare unicamente i conti DARE ed AVERE ): nella sezione del libro inventari esaminata, i fondi di ammortamento sono iscritti in AVERE (sezione delle passività), mentre nel bilancio di esercizio, come prescritto dalla normativa civilistica, i fondi di ammortamento sono portati direttamente in rettifica del valore del cespite. Invece – aggiunge la ricorrente -la coincidenza “qualitativa” trala quarta sezione del libro inventari ed il prospetto di bilancio e,dunque, l’attendibilità del bilancio stesso, sarebbe di agevole dimostrabilità. Si evidenzia che la differenza di € 14.364 - riscontrata dalla Corte territoriale - sarebbe costituita da l fondo ammortamento che in bilancio, come imposto dall’art. 2426 commi 1 e 2 c.c., incide direttamente sul costo storico del cespite, riducendolo. Anche per l’esercizio 2019 –aggiunge la ricorrente – sarebbe stato commesso lo stesso errore, posto che la Corte di appello non avrebbe considerato che, nella redazione del bilancio, le immobilizzazioni sono iscritte al netto del corrispondente fondo di ammortamento.Con la conseguenza che dall'analisi dei documenti contabili/fiscali (tra loro perfettamente coincidenti sotto l’aspetto qualitativo), l'attivo patrimoniale aziendale degli esercizi 2017- 2018-2019 avrebbe un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e che il giudice di appello avrebbe errato nel considerare perfettamente sovrapponibili i dati contenuti nel libro inventari, redatto ai sensi degli art. 2214, 2117 c.c. e art. 15 d.p.r. 600/73 e quelli contenuti nel bilancio redatto ai sensi dell’art. 2424 c.c.. Avrebbe ulteriormente errato la Corte territoriale nel considerare, ai fini della verifica di cui all’art. 1 della L.F., il dato contenuto nel libro inventari per l’anno 2019 che, alla voce totale attività, riportava al suo interno il valore storico delle immobilizzazioni, al lordo dei costi di ammortamento e non quello contenuto nel bilancio che, invece, coerentemente con l’art. 2424 c.c. ed in ossequio ai commi 1 e 2 dell’art. 2426 c.c., considerava il valore delle immobilizzazioni, al netto dei costi di ammortamento. Si evidenzia c he la violazion e delle norme sopra riportateavrebbe dunque condotto la Corte aquilana, da un lato , ad accertare -erroneamente-che, nel 2019, la [OSCURATO:PERSONA] aveva superato il limite di € 300.000,00 fissato dall’art. 1 L.F. con riferimento all’attivo societario, dall’altro a ritenere non attendibili i bilanci prodotti in giudizio; alla inattendibilità dei bilanci, la Corte d’Appello avrebbe, infine, ricondotto erroneamente il mancato raggiungimento della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] circa l’entità dei debiti scaduti e da scadere, nonostante la loro precisa indicazione sia nel libro inventari che nel bilancio. Ne consegue che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui avevaconsiderato, ai sensi dell’art. 1 L.F., nell’attivo patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2019 il valore delle immobilizzazioni al lordo dei costi di ammortamento, attingendo detto dato dalla voce “totale attività” riportata nel libro inventari invece che dalla voce “totale attivo”, riportata nel bilancio, nel quale veniva correttamente individuato il valore delle immobilizzazione al netto dei costi di ammortamento, coerentemente a quanto previsto dall’art. 2424 c.c. e ss.e all’art. 2426 commi 1 e 2 del c.c.. 1.2 Il motivo –così articolato – è inammissibile. Non considera la ricorrente che l’inattendibilità dei bilanci –da cui la Corte di appello avrebbe tratto la mancata prova da parte della stessa società fallita del mancato superamento dei requisiti dimensionali di fallibilità – si fonda, come prima ragione fondante, sulla mancata tempestività del loro deposito, posto che la Corte aquilana ha evidenziato che gli stessi erano stati depositati presso il registro delle imprese tutti in data 10/11/2020, cioè successivamente alla pronuncia della sentenza reclamata ed appena dieci giorni prima del deposito del presente reclamo, e dunque con intento evidentemente finalizzato alle esigenze processuali della società reclamante. Ebbene, tale ratio decidendi – già di per sé sola sufficiente – a fondare un giudizio di non attendibilità dei bilanci non è stata in alcun modo censurata e contrastata nel motivo di ricorso qui in esame, così rendendo superfluo l’esame delle ulteriori doglianze sopra ricordate posto che anche il loro eventuale accoglimento non scalfirebbe la complessiva valutazione di inattendibilità dei bilanci, con la conseguente (e corretta) valutazione del mancato assolvimento da parte della società debitrice dell’onere di provare la sussistenza dei requisiti soggettivi di non fallibilità di cui all’art. 1 della l.fall. Del resto, non può essere dimenticato che i l ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 ; Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 ; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 - , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020). 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,vizio di omesso esame dei fatti storici contenuti nei bilanci prodotti dalla reclamante, aventi carattere decisivo nella verifica della sussistenza dei requisitiprevisti dall’art. 1 l. fall. Si evidenzia che la Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto in considerazione i fatti storici contenuti nei bilanci prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], omettendo di confrontarli con i parametri di legge previsti dall’art. 1 della Legge Fallimentare. La ricorrente osserva che i fatti storici in questione riguard erebbero , relativamente agli esercizi degli anni 2017, 2018 e 2019, l’ammontare di ricavi lordi inferiori ad € 200.000,00, l’importo dei debiti, anche non scaduti, inferiore ad € 500.000,00 ed un attivo patrimoniale annuo inferiore a 300.000,00.I fatti di cui sopra risulterebbero - aggiunge la ricorrente - riportati nei b ilanci depositati (DOCC. 1, 2, 3 fascicoletto cassazione), presso la Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA], unitamente al reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara e sarebberostati oggetto di discussione tra le parti tanto che, sia la [OSCURATO:PERSONA] che la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero interloquito nei propri scritti difensivi e, in particolare, nelle loro comparse di costituzione depositate nel fascicolo della fase di reclamo, con la conseguenza che la valutazione dei fatti riportati nel bilancio avrebbe determinato certamente un esito differente del giudizio svoltosi dinanzi alla Corted’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA] la quale avrebbe, conseguentemente, accertato l’insussistenza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] dei requisiti soggettivi di fallibilità previsti dall’art. 1 della Legge Fallimentare. 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile. Sul punto giova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così,Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014). Ciò posto, risulta evidente che, per un verso, non corrisponde al vero che la Corte di appello non abbiaconsiderato ed esaminato anche gli altri requisiti di soggettiva non fallibilità previsti dall’art. 1 l. fall., posto che, per lo meno per l’indebitamento complessivo, ha evidenziato che, alla data della dichiarazione di fallimento, le allegazioni e la documentazione prodotta dalla reclamante (che non comprendeva un’aggiornata relazione patrimoniale, economica e finanziaria) non potevano ritenersi idonei a fornire la dimostrazione dell’effettivo ammontare di quei debiti, che la reclamante stessa - senza al cuna specificazione - si limitava a rapportare a quello altrettanto genericamente indicato nell’ultimo bilancio depositato, non accompagnato da nota informativa; per altro verso, i “fatti storici” del cui omesso esame oggi si duole la ricorrente neanche rivestono rilievo di decisività posto che anche la sussistenza di uno solo dei tre requisiti di fallibilità (ricavi lordi, attivo patrimoniale e indebitamento complessivo) di cui al predetto art. 1 rende fallibile l’impresa, con la conseguenza che non risulta neanche necessario l’accertamento della insussistenza degli altri requisiti. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228del 2