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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 41178/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 7 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Latina, eseguito il 15 maggio 2021, avente ad oggetto un'area di mq 700 identificata in Catasto del Comune di Terracina al fg. 109, part. 622, con riferimento ai reati di cui agli art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Il difensore dell'indagato presenta un appello con cui rappresenta che la decisione era ingiusta quanto meno in relazione alla richiesta subordinata di modifica del sequestro e di autorizzazione a prelevare alcuni beni che non erano di sua proprietà al fine di restituirli ai legittimi proprietari nonché a sistemare e risanare il terreno e smaltire quant'altro necessario.

Trasmette una mali alla Cancelleria con cui ribadisce le sue difese e chiede di non essere condannato alle spese in relazione al ricorso presentato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché non presenta i requisiti minimi del ricorso per cassazione, non sottoponendo a censura il provvedimento impugnato e limitandosi a reiterare l'istanza di autorizzazione alla bonifica del terreno, già disattesa con motivazione ineccepibile dal Tribunale del riesame che ha indicato nell'autorità giudiziaria procedente il soggetto deputato alla sua valutazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 15 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 7 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Latina, eseguito il 15 maggio 2021, avente ad oggetto un'area di mq 700 identificata in Catasto del Comune di Terracina al fg. 109, part. 622, con riferimento ai reati di cui agli art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Il difensore dell'indagato presenta un appello con cui rappresenta che la decisione era ingiusta quanto meno in relazione alla richiesta subordinata di modifica del sequestro e di autorizzazione a prelevare alcuni beni che non erano di sua proprietà al fine di restituirli ai legittimi proprietari nonché a sistemare e risanare il terreno e smaltire quant'altro necessario. Trasmette una mali alla Cancelleria con cui ribadisce le sue difese e chiede di non essere condannato alle spese in relazione al ricorso presentato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché non presenta i requisiti minimi del ricorso per cassazione, non sottoponendo a censura il provvedimento impugnato e limitandosi a reiterare l'istanza di autorizzazione alla bonifica del terreno, già disattesa con motivazione ineccepibile dal Tribunale del riesame che ha indicato nell'autorità giudiziaria procedente il soggetto deputato alla sua valutazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 15 ottobre 2
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