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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16543/2026

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epositata in data 17.5.2019, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, cheha respinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza n.428/3/2017 della C.T.P. di Genova che, a sua volta, aveva rigettato,previa riunione, i separati ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione diNumero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026tre atti di contestazione, nn.

TLFCO100231, TLFC00100352 eTLFCO0100354, notificati al liquidatore della società, con i qualivenivano irrogate sanzioni ex art. 2, comma 5 bis, del d.l. n.138/2011, per omesso versamento delle somme iscritte a ruolo aseguito della adesione ai condoni ed alle sanatorie previste dalla leggen. 289/2002 entro il 31.12.2011.2.

Riteneva la C.T.R., in sintesi, che la sentenza di primo grado dovevatrovare integrale conferma, atteso che le disposizioni contenute negliarticoli 5 bis e 5 ter del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n.148/2011, stabilivano sia i termini entro i quali andavano notificate lecartelle esattoriali per il pagamento delle rate definite ma nonversate, sia le sanzioni previste per il mancato pagamento di detterate, sia ancora le sanzioni ulteriori conseguenti al mancatopagamento nel termine ultimo del 31/12/2011.

L’Ufficio avevaprovveduto nei termini alla notifica delle cartelle esattoriali e, inmancanza, di versamento entro il 31/12/2011, ad erogare le sanzionipreviste.

L'attività svolta dall'Ufficio era pertanto in linea con leprevisioni normative.

Non si verteva in materia di decretazioned’urgenza, posto che i commi 5 bis e 5 ter erano stati inseriti dallalegge di conversione; infondata era anche l'eccezione di decadenza, inquanto le cartelle esattoriali erano state notificate nelle date del29/12/2008, 10.3.2008 e 12.2.2008, sicché, in base a quanto chiaritodalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17877 del 31 agosto 2011,a decorrere da tali date non si doveva fare riferimento ai singolitermini di prescrizione previsti per i crediti portati nel ruolo, bensìall'ordinaria prescrizione dell'unico credito pecuniario portato dal titoloesecutivo rappresentato dalla cartella.3.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «vizio ex art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c. in riferimento all’art. 2, commi 5 bis e 5 ter del d.l. 138/2011,per violazione del principio di legalità, di cui all’art. 3, commi 1 e 3 delD.lgs. n. 472/1997», la società assume l’erroneità della pronunciaimpugnata per non avere la C.T.R. considerato che essa ricorrente erastata illegittimamente sanzionata due volte: la seconda sanzione erastata introdotta tre anni dopo la condotta omissiva del 2008, sicchèessa poteva essere punita solo con la sanzione del 30% e non anchecon la sanzione aggiuntiva del 50%.

Piuttosto, il legislatore avrebbedovuto prevedere l’applicazione delle aggravanti di cui all’art. 12 deldecreto legislativo n. 472/1997 e non già ricorrere alla duplicazionedelle sanzioni.

Erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto checomportamento omissivo andasse riferito alla data del 31.12.2011.2.

Con il secondo motivo denunzia «vizio ex art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., in riferimento agli articoli 17 e 20 del D.lgs. n. 472/1997,per intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziariadall’accertamento (atti di contestazione) della violazione per lasanzione ex art. 2, comma 5 te0,r del D.L. n. 289/2011».

Secondo lasocietà ricorrente la C.T.R. non aveva compreso che l’eccezione didecadenza non si riferiva alla notifica delle cartelle di pagamento,avvenuta nei termini ossia entro il 31.12.2008.

Gli atti dicontestazione andavano piuttosto notificati entro cinque anni dal31.12.2008 ovvero entro il 31.12.2013, mentre nel caso in esameerano stati notificati nel 2016.3.

Con il terzo motivo, rubricato «vizio ex art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., in relazione alla perenzione degli atti di contestazione notificatiin data 26.4.2016», la società ricorrente lamenta l’omesso esame diun fatto decisivo che è stato discusso tra le parti ossia la contestataperenzione degli atti di contestazione, così come posta al paragrafo 3,Numero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026pagine 7 e ss., dell’atto di appello.

La C.T.R. avrebbe erroneamenteritenuto operante la prescrizione decennale anziché la decadenza ed inogni caso la prescrizione sarebbe comunque quinquennale, perchétrattavasi di sanzioni amministrative, come chiarito dalla sentenza aSezioni unite n. 23397/2016.4.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.4.1.

L’art. 2, comma 5-bis del d.l. n. 138/2011 convertito in l. n.148/2011 stabilisce: “L'Agenzia delle entrate e le società del gruppoEquitalia e di [OSCURATO:PERSONA], al fine di recuperare all'entrata delbilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notificadelle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e nonoltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, di una ricognizione di talicontribuenti.

Nei successivi trenta giorni, le società del gruppoEquitalia e quelle di [OSCURATO:PERSONA] provvedono, altresì, ad avviarenei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedenteogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero dellesomme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati,anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato enon versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termineultimo del 31 dicembre 2011.”4.2.

A mente del successivo comma 5 ter, “In caso di omessopagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine dicui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento dellepredette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti iperiodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora incorso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da partedell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31Numero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dalcontribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quelloindicato nelle dichiarazioni relative al condono.

Per i soggetti chehanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, itermini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiuntopendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.”4.3.

Dal combinato disposto delle due disposizioni si ricava che lecartelle di pagamento dovevano essere notificate entro il 31.12.2008 (vedi Cass. n. 8858/2024) e ciò è pacificamente avvenuto, mentrel’omesso pagamento di quanto non versato entro la nuova scadenzainderogabile del 31.12.2011 costituisce un’ autonoma violazione, dasanzionare nella misura prevista del 50%, entro il terminequinquennale decorrente dalla violazione ossia dal 31.12.2011. (vediCass. n. 18802/2025), anch’esso pacificamente rispettato.4.4.

Il legislatore ha dettato una specifica disciplina per la riscossionedelle somme dovute dai contribuenti che si siano avvalsi dei condoni edelle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002 a mezzo dell’art. 2,commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, cit., entrambi inseritidall'art. 1, comma 1, legge n. 148 del 2011, in sede di conversione,ed il secondo modificato dall'art. 11, comma 10-bis, d.l. n. 201 del2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

Sulpunto questa Corte ha precisato che tali norme perseguono la celereesazione di quanto dovuto dai contribuenti per effetto dell'adesione(non seguita dai versamenti prescritti) ai condoni previsti dalla leggen. 289 del 2002; le stesse, tuttavia, non incidono in alcun modo sulladisciplina e sugli effetti dei condoni stessi, che restano interamenteregolati da quest’ultima con disposizioni specificamente riferite aciascuno dei diversi tipi ivi disciplinati.

Con la disposizione di cui alcomma 5-bis il legislatore ha previsto un termine ultimo per l’Ente diriscossione, fissato al 31 dicembre 2011, per avviare, nei confronti deiNumero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026contribuenti che si fossero avvalsi dei detti condoni o sanatorie, ogniazione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle sommedovute e non corrisposte anche mediante l'invio di un'intimazione apagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza.

Ilsuccessivo comma 5-ter opera, invece, sul versante del contribuente,fissando una sanzione (evidentemente ulteriore rispetto alla sanzionegià eventualmente prevista dalla legge n. 289 del 2002) a carico diquanti non abbiano provveduto a pagare entro il medesimo termine.4.5.

Come chiaramente spiegato nella pronuncia di questa Corte n.18802/2025, tali disposizioni prevedono, pertanto: a) la ricognizionedelle somme dichiarate e non versate da chi si sia avvalso di condonie sanatorie ex legge n. 289 del 2002; b) l'avvio ad opera dell’Ente diriscossione di azioni di recupero del dovuto (con gli interessi), entro lafine dell’anno 2011, anche ( ma non necessariamente) mediantel'invio di una intimazione a pagare quanto concordato; c) in caso diperdurante inadempienza, l'ulteriore sanzione del 50 per cento dellesomme e il controllo fiscale per i periodi successivi a quelli condonati(Cfr. Cass. 22/11/2011 n. 26908).5.

La statuizione di rigetto dell’appello è pertanto conforme a diritto.6.

In conclusione, il ricorso va rigettato.7.

Spese secondo soccombenza.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Numero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
epositata in data 17.5.2019, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, cheha respinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza n.428/3/2017 della C.T.P. di Genova che, a sua volta, aveva rigettato,previa riunione, i separati ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione diNumero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026tre atti di contestazione, nn. TLFCO100231, TLFC00100352 eTLFCO0100354, notificati al liquidatore della società, con i qualivenivano irrogate sanzioni ex art. 2, comma 5 bis, del d.l. n.138/2011, per omesso versamento delle somme iscritte a ruolo aseguito della adesione ai condoni ed alle sanatorie previste dalla leggen. 289/2002 entro il 31.12.2011.2. Riteneva la C.T.R., in sintesi, che la sentenza di primo grado dovevatrovare integrale conferma, atteso che le disposizioni contenute negliarticoli 5 bis e 5 ter del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n.148/2011, stabilivano sia i termini entro i quali andavano notificate lecartelle esattoriali per il pagamento delle rate definite ma nonversate, sia le sanzioni previste per il mancato pagamento di detterate, sia ancora le sanzioni ulteriori conseguenti al mancatopagamento nel termine ultimo del 31/12/2011. L’Ufficio avevaprovveduto nei termini alla notifica delle cartelle esattoriali e, inmancanza, di versamento entro il 31/12/2011, ad erogare le sanzionipreviste. L'attività svolta dall'Ufficio era pertanto in linea con leprevisioni normative. Non si verteva in materia di decretazioned’urgenza, posto che i commi 5 bis e 5 ter erano stati inseriti dallalegge di conversione; infondata era anche l'eccezione di decadenza, inquanto le cartelle esattoriali erano state notificate nelle date del29/12/2008, 10.3.2008 e 12.2.2008, sicché, in base a quanto chiaritodalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17877 del 31 agosto 2011,a decorrere da tali date non si doveva fare riferimento ai singolitermini di prescrizione previsti per i crediti portati nel ruolo, bensìall'ordinaria prescrizione dell'unico credito pecuniario portato dal titoloesecutivo rappresentato dalla cartella.3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «vizio ex art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c. in riferimento all’art. 2, commi 5 bis e 5 ter del d.l. 138/2011,per violazione del principio di legalità, di cui all’art. 3, commi 1 e 3 delD.lgs. n. 472/1997», la società assume l’erroneità della pronunciaimpugnata per non avere la C.T.R. considerato che essa ricorrente erastata illegittimamente sanzionata due volte: la seconda sanzione erastata introdotta tre anni dopo la condotta omissiva del 2008, sicchèessa poteva essere punita solo con la sanzione del 30% e non anchecon la sanzione aggiuntiva del 50%. Piuttosto, il legislatore avrebbedovuto prevedere l’applicazione delle aggravanti di cui all’art. 12 deldecreto legislativo n. 472/1997 e non già ricorrere alla duplicazionedelle sanzioni. Erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto checomportamento omissivo andasse riferito alla data del 31.12.2011.2. Con il secondo motivo denunzia «vizio ex art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., in riferimento agli articoli 17 e 20 del D.lgs. n. 472/1997,per intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziariadall’accertamento (atti di contestazione) della violazione per lasanzione ex art. 2, comma 5 te0,r del D.L. n. 289/2011». Secondo lasocietà ricorrente la C.T.R. non aveva compreso che l’eccezione didecadenza non si riferiva alla notifica delle cartelle di pagamento,avvenuta nei termini ossia entro il 31.12.2008. Gli atti dicontestazione andavano piuttosto notificati entro cinque anni dal31.12.2008 ovvero entro il 31.12.2013, mentre nel caso in esameerano stati notificati nel 2016.3. Con il terzo motivo, rubricato «vizio ex art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., in relazione alla perenzione degli atti di contestazione notificatiin data 26.4.2016», la società ricorrente lamenta l’omesso esame diun fatto decisivo che è stato discusso tra le parti ossia la contestataperenzione degli atti di contestazione, così come posta al paragrafo 3,Numero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026pagine 7 e ss., dell’atto di appello. La C.T.R. avrebbe erroneamenteritenuto operante la prescrizione decennale anziché la decadenza ed inogni caso la prescrizione sarebbe comunque quinquennale, perchétrattavasi di sanzioni amministrative, come chiarito dalla sentenza aSezioni unite n. 23397/2016.4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.4.1. L’art. 2, comma 5-bis del d.l. n. 138/2011 convertito in l. n.148/2011 stabilisce: “L'Agenzia delle entrate e le società del gruppoEquitalia e di [OSCURATO:PERSONA], al fine di recuperare all'entrata delbilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuentiche si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notificadelle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e nonoltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, di una ricognizione di talicontribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppoEquitalia e quelle di [OSCURATO:PERSONA] provvedono, altresì, ad avviarenei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedenteogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero dellesomme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati,anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato enon versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termineultimo del 31 dicembre 2011.”4.2. A mente del successivo comma 5 ter, “In caso di omessopagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine dicui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento dellepredette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti iperiodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora incorso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da partedell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31Numero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dalcontribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quelloindicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti chehanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, itermini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiuntopendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.”4.3. Dal combinato disposto delle due disposizioni si ricava che lecartelle di pagamento dovevano essere notificate entro il 31.12.2008 (vedi Cass. n. 8858/2024) e ciò è pacificamente avvenuto, mentrel’omesso pagamento di quanto non versato entro la nuova scadenzainderogabile del 31.12.2011 costituisce un’ autonoma violazione, dasanzionare nella misura prevista del 50%, entro il terminequinquennale decorrente dalla violazione ossia dal 31.12.2011. (vediCass. n. 18802/2025), anch’esso pacificamente rispettato.4.4. Il legislatore ha dettato una specifica disciplina per la riscossionedelle somme dovute dai contribuenti che si siano avvalsi dei condoni edelle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002 a mezzo dell’art. 2,commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, cit., entrambi inseritidall'art. 1, comma 1, legge n. 148 del 2011, in sede di conversione,ed il secondo modificato dall'art. 11, comma 10-bis, d.l. n. 201 del2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011. Sulpunto questa Corte ha precisato che tali norme perseguono la celereesazione di quanto dovuto dai contribuenti per effetto dell'adesione(non seguita dai versamenti prescritti) ai condoni previsti dalla leggen. 289 del 2002; le stesse, tuttavia, non incidono in alcun modo sulladisciplina e sugli effetti dei condoni stessi, che restano interamenteregolati da quest’ultima con disposizioni specificamente riferite aciascuno dei diversi tipi ivi disciplinati. Con la disposizione di cui alcomma 5-bis il legislatore ha previsto un termine ultimo per l’Ente diriscossione, fissato al 31 dicembre 2011, per avviare, nei confronti deiNumero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026contribuenti che si fossero avvalsi dei detti condoni o sanatorie, ogniazione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle sommedovute e non corrisposte anche mediante l'invio di un'intimazione apagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza. Ilsuccessivo comma 5-ter opera, invece, sul versante del contribuente,fissando una sanzione (evidentemente ulteriore rispetto alla sanzionegià eventualmente prevista dalla legge n. 289 del 2002) a carico diquanti non abbiano provveduto a pagare entro il medesimo termine.4.5. Come chiaramente spiegato nella pronuncia di questa Corte n.18802/2025, tali disposizioni prevedono, pertanto: a) la ricognizionedelle somme dichiarate e non versate da chi si sia avvalso di condonie sanatorie ex legge n. 289 del 2002; b) l'avvio ad opera dell’Ente diriscossione di azioni di recupero del dovuto (con gli interessi), entro lafine dell’anno 2011, anche ( ma non necessariamente) mediantel'invio di una intimazione a pagare quanto concordato; c) in caso diperdurante inadempienza, l'ulteriore sanzione del 50 per cento dellesomme e il controllo fiscale per i periodi successivi a quelli condonati(Cfr. Cass. 22/11/2011 n. 26908).5. La statuizione di rigetto dell’appello è pertanto conforme a diritto.6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Spese secondo soccombenza.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Numero registro generale 37890/2019Numero sezionale 4307/2026Numero di raccolta generale 16543/2026Data pubblicazione 27/05/2026condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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