Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 34609/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto d'ufficio al n. 3534-2021, relativo al ricorso n. 25032-2009 definito con sentenza n. 3404/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - CO23 —2-7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con "istanza di cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c." del 03/02/2021, la signora [OSCURATO:PERSONA] — elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende come da mandato a tergo dell'istanza medesima — agendo quale avente causa dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a loro volta aventi causa da [OSCURATO:PERSONA]), quali avevano concluso una transazione sulla domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, 1.fall. proposta dalla curatela del Fallimento della "s. di.

Parrinello /intonino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', ha invocato «la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 24.02.1993, Reg.

Gen.

N. 4163, Reg.

Particolare n. 3736, dalla Curatela del fallimento n. 505/1983-1994 R.G.F.-Tribunale di Marsala, in capo al fondo rustico, oggi di proprietà della medesima istante, sito in Mazara del Vallo (...) nonché altro fabbricato rurale dipendente dal vicino caseggiato "Antalbo'S>, dando atto che in precedenza il Giudice delegato presso il Tribunale di Marsala aveva dichiarato «il non luogo a procedere sull'istanza posto che il giudizio di revocatoria all'epoca della rinuncia era pendente innanzi alla Corte di Cassazione, proc. n. 25032/2009 RG.»;

1.1. la suddetta istanza è stata iscritta a ruolo come "richiesta di correzione di errore materiale d'ufficio" ex 391-bis c.p.c.;

1.2. a seguito del deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

2. non ricorrono i presupposti per la correzione dell'errore materiale segnalato nella istanza che ha dato impulso al presente procedimento Ric. 2021 n. 03534 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -2- ufficioso, non essendo ravvisabili nella sentenza di questa Corte n. 3404/2013 un'omissione in tal modo emendabile;

3. invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cancellazione ex art. art. 2688 c.c. della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (Cass. 1859/1991, 12444/2000), potendo essere disposta nel giudizio di legittimità, «per assicurare l'economia dei giudiRI: e intelpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata de/processo», solo in caso di estinzione per rinunzia o inattività delle parti e purché sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità (Cass. 5587/2007, 13715/2013, 18741/2016, 2896/2016, 14753/18), dovendo diversamente le parti rivolgersi al giudice di merito (Cass. 20269/2017);

4. tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, in cui il giudizio di cassazione de quo (R.G.N. 25032) si è concluso con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e l'istanza non è stata presentata concordemente dalle parti;

5. stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a provvedere né sulle spese (Cass. Sez.

U, nn. 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27916/2018) né sulla applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato (Cass. 14919/2017, 6813/2015).

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del /06/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto d'ufficio al n. 3534-2021, relativo al ricorso n. 25032-2009 definito con sentenza n. 3404/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - CO23 —2-7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con "istanza di cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c." del 03/02/2021, la signora [OSCURATO:PERSONA] — elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende come da mandato a tergo dell'istanza medesima — agendo quale avente causa dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a loro volta aventi causa da [OSCURATO:PERSONA]), quali avevano concluso una transazione sulla domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, 1.fall. proposta dalla curatela del Fallimento della "s. di. Parrinello /intonino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', ha invocato «la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 24.02.1993, Reg. Gen. N. 4163, Reg. Particolare n. 3736, dalla Curatela del fallimento n. 505/1983-1994 R.G.F.-Tribunale di Marsala, in capo al fondo rustico, oggi di proprietà della medesima istante, sito in Mazara del Vallo (...) nonché altro fabbricato rurale dipendente dal vicino caseggiato "Antalbo'S>, dando atto che in precedenza il Giudice delegato presso il Tribunale di Marsala aveva dichiarato «il non luogo a procedere sull'istanza posto che il giudizio di revocatoria all'epoca della rinuncia era pendente innanzi alla Corte di Cassazione, proc. n. 25032/2009 RG.»; 1.1. la suddetta istanza è stata iscritta a ruolo come "richiesta di correzione di errore materiale d'ufficio" ex 391-bis c.p.c.; 1.2. a seguito del deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. non ricorrono i presupposti per la correzione dell'errore materiale segnalato nella istanza che ha dato impulso al presente procedimento Ric. 2021 n. 03534 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- ufficioso, non essendo ravvisabili nella sentenza di questa Corte n. 3404/2013 un'omissione in tal modo emendabile; 3. invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cancellazione ex art. art. 2688 c.c. della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (Cass. 1859/1991, 12444/2000), potendo essere disposta nel giudizio di legittimità, «per assicurare l'economia dei giudiRI: e intelpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata de/processo», solo in caso di estinzione per rinunzia o inattività delle parti e purché sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità (Cass. 5587/2007, 13715/2013, 18741/2016, 2896/2016, 14753/18), dovendo diversamente le parti rivolgersi al giudice di merito (Cass. 20269/2017); 4. tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, in cui il giudizio di cassazione de quo (R.G.N. 25032) si è concluso con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e l'istanza non è stata presentata concordemente dalle parti; 5. stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a provvedere né sulle spese (Cass. Sez. U, nn. 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27916/2018) né sulla applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato (Cass. 14919/2017, 6813/2015). P.Q.M. Rigetta l'istanza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del /06/202
Sentenza Cassazione n. 34609/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris