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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 23352/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso congiunto iscritto al n. 4064/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTI– per la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24054/2022, pubblicata in data 3.8.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - i ricorrenti chiedono congiuntamente la correzione dell’ordinanza n. 24054/2022, con cui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia, senza disporre la cancellazione della trascrizion e della domanda giudiziale, pure richiesta dalle parti; - che l’omissione è suscettibile di cor rezione, posto che la necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione Oggetto: correzione errore materiale della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità (Cass. 13715/2013; Cass. 2896/2016; Cass. 18741/2016; Cass. 14753/2018; Cass. 34609/2021).

P.Q.M. dispone la correzione dell’ordinanza n. 24054/2022, nel senso che nel dispositivo, dopo le parole: “dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione”, va aggiunta la seguente espressione “e ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata a favore di [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA] presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, 1, in data 13.9.2007, (Registro generale n. 164.982 e Registro particolare n. 71.323).

Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso congiunto iscritto al n. 4064/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTI– per la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24054/2022, pubblicata in data 3.8.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - i ricorrenti chiedono congiuntamente la correzione dell’ordinanza n. 24054/2022, con cui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia, senza disporre la cancellazione della trascrizion e della domanda giudiziale, pure richiesta dalle parti; - che l’omissione è suscettibile di cor rezione, posto che la necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione Oggetto: correzione errore materiale della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità (Cass. 13715/2013; Cass. 2896/2016; Cass. 18741/2016; Cass. 14753/2018; Cass. 34609/2021). P.Q.M. dispone la correzione dell’ordinanza n. 24054/2022, nel senso che nel dispositivo, dopo le parole: “dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione”, va aggiunta la seguente espressione “e ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata a favore di [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA] presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, 1, in data 13.9.2007, (Registro generale n. 164.982 e Registro particolare n. 71.323). Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, i
Sentenza Cassazione n. 23352/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris