CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso 24938-2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a, in virtù di procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA]– ricorrent e principale – contro [OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 – controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], R.G.N.24938/2021 Cron. Rep. C.C. 31/01/2024 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo. Interesse ad agire. -2 - domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA]–controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 522 del 20 21 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 9 aprile 20 21 (R.G.N. 883 /20 20 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 31 gennaio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (per l’innanzi, Cassa) propone ricorso per cassazione, notificato il 5 ottobre 2021e affidato a tre motivi, contro la sentenza n. 522 del 2021, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano e depositata il 9 aprile 2021. La Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato l’infondatezza delle pretese racchiuse nelle cartelle indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo gradoe ha confermato la decisione di prime cure per quel che concerne la cessazione della materia del contendere per le cartelle oggetto della rinuncia ai giudizi pendenti, correlata all’adesione alla definizione agevolata. 2.– [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso, notificatoil 12 novembre 2021, e spiega, inoltre, ricorso incidentale, articolato in quattro motivi. 3.–Replica con controricorso anche il geometra [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater),e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. -3 - 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il presente giudizio prende le mosse dall’opposizione che il geometra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto contro gli estratti di ruolo attinenti a cartelle di pagamento e avvisi di addebito, emessi tra il 2002 e il 2019 per contributi previdenziali non versati, sanzioni ed interessi. Tali estratti di ruolo sono stati consegnati il 25 aprile 2019 dall’agente della riscossione. La Corte d’appello di Milano ha riformato la decisione di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’azione, e ha ravvisato l’interesse ad agire del contribuente. I giudici del gravame hanno poi accolto, nel merito, l’opposizione, reputando irrituale la notifica dei titoli menzionati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con il conseguente compimento del termine quinquennale di prescrizione, in difetto di validi atti interruttivi. Quanto ai titoli, per i quali è intervenuta la rinuncia ai giudizi pendenti, è stata confermata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata dal Tribunale. 2.–È pregiudiziale, in ordine logico, l’esame del primo motivo del ricorso principale della Cassa, che denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. Avrebbe errato la Corte d’appello di Milano nel desumerel’interesse ad agire del geometra Colombo dalla condotta processuale dell’agente della riscossione, che avrebbe contestato la prescrizione del credito, e neltrascurare ogni valutazione sul contegno del contribuente. Quanto alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe «processualmente irrilevante» (pagina 18 del ricorso), in quanto soltanto l’ente creditore sarebbe legittimato ad avversare l’eccezione di prescrizione. L’adesione -4 - alla definizione agevolata, peraltro, denoterebbe la carenza d’interesse a ricorrere. 3.–Il motivo è fondato, nei termini di séguito esposti. 4.–In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone che l’estratto di ruolo non è impugnabile (primo periodo). Il legislatore puntualizza che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Tale previsione seleziona specifi che ipotesi , in cui l ’ invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,e concorre così a plasma re l ’ interesse ad agire, che si atteggia come una condizione dell ’ azione provvista di natura “dinamica” e perciò , come tale, può assumere una diversa configurazionefino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Pertanto, la disposizione menzionata si applica anche ai processi pendenti, in quanto specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela -5 - immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Nei processi pendenti, dev’essere dunque dimostrato l o specifico interesse ad agiretipizzato dalla previsione in esame. Se, nelle fasi di merito,viene in rilievo il tempestivo ricorso alla rimessione in termini , nel grado di legittimitàsoccorre il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. o fino all ’ udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (sentenza n. 26283 del 2022, cit.). 5.–In virtù delle enunciazioni delle sezioni unite di questa Corte, diffusamente richiamate nella memoria illustrativa della Cassa e non confutate dal professionista controricorrente, si deve dichiarare l’inammissibilità dell’azione che questi ha instaurato. Come traspare dalla sentenza impugnata e dalle puntuali deduzioni del ricorso della Cassa, tale azione si configuranella sua interezza come impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, come tale inammissibile in difetto dell’allegazione di uno specifico pregiudizio, nei termini enucleati dal novellato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza d’appello, che riforma sul punto la pronuncia del Tribunale, non delinea un pregiudizio conforme al paradigma normativo. Né il contribuente, che nel controricorso si limita a recepire le argomentazioni della sentenza d’appello, ha allegato un particolare vulnus, idoneo a sostanziare l’interesse ad agire e il bisogno di una tutela giurisdizionale immediata, secondo tratti distintivi che ricalchino le ipotesi definite dalla legge o siano contraddistinti da caratteristiche affini. 6.– Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale discende la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata, ai sensi -6 - dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., in quanto l’azione del geometra [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere proposta, per insussistenza di una condizione dell’azione (l’interesse ad agire). 7.– Resta assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, che vertono sul tema della prescrizione, sprovvisto di rilevanza decisoria, a fronte della statuizione sul profilo dirimente dell’inammissibilità dell’azione intrapresa. Tale statuizione conduce, altresì, all’assorbimento del l’esame del ricorso incidentale dell’agente della riscossione, che dibatte su profili in parte sovrapponibili (il primo e il secondo motivo, incentrati sulla questione dell’interesse ad agire) e in parte ininfluenti alla luce del tenore della pronuncia adottata (il terzo mezzo, sulla validità della notifica, il quarto sulla prescrizione). 8.– Le spese dell’intero processo possono essere integralmente compensate, in considerazione della complessità delle questioni dibattute e dell’incidenza dello ius superveniens e dell’intervento chiarificatore delle sezioni unite di questa Corte, posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale della Cassa e il ricorso incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate – Riscossione; cassa senza rinvio l’impugnata sentenza, in quanto l’azione del geometra [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere propostaper carenza dell’interesse