Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17700/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1936 - controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 1557/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 19/04/2024 R.G.N. 494/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026RILEVATO CHECon sentenza n.1557/24, la Corte d’appello di Romariformava la pronuncia di primo grado e dichiaravainammissibile per difetto d’interesse l’opposizioneproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un estratto diruolo, a sostegno della quale si deduceva l’intervenutaprescrizione delle pretese contributive dell’Inps,l’omessa preventiva contestazione bonaria e ladecadenza ex art.25 d.P.R. n.602/73.Avverso la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tremotivi.Resiste con controricorso il concessionario Agenzia delleEntrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), mentre è rimasto intimatol’Inps.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione della l. n.215/21, la quale sarebbeinapplicabile al giudizio previdenziale, siccome afferenteal solo giudizio impugnatorio tributario.Il motivo è infondato.Va qui richiamato il costante orientamento di questaCorte secondo cui l’art.12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73(introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/21, come convertitodalla l. n. 215/21) è applicabile anche alle controversieprevidenziali (v. tra le tante Cass.10595/2023,Cass.3511/2024, Cass.14284/2024).Numero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.100 c.p.c., 2696 e 2948 c.c.,per avere la Corte d’appello negato l’interesseall’opposizione.Il motivo è infondato.L’art.12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73 stabilisce chel’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazioneinsieme alla cartella esattoriale – cui è equiparatol’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. conmod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitoreche agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contrattipubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stessodovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficionei rapporti con una pubblica amministrazione”.Questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite (Cass., S.U.,n.26283/2022), ha affermato che: a) la norma si applicaanche ai debiti previdenziali (sul punto v. poiCass.7348/2023); b) al di fuori delle tre ipotesimenzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto diruolo è inammissibile per difetto di interesse; c)trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dellasussistenza dell’interesse va compiuta al tempo dellasentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tenerNumero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026conto della sopravvenienza rappresentata dal citatoart.12, co.4 bis.[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.190/2023 hariconosciuto la legittimità costituzionale della norma,avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casidi tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli,pur auspicando un intervento del legislatore stesso voltoa rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza cheancora affligge il sistema italiano della riscossione, ancheriguardo al profilo delle notificazioni.Successivamente è intervenuto il legislatore con il d.lgs.n.110/2024, che ha ampliato i casi di cui all’art.12, co.4-bis, ma senza che parte ricorrente vi rientri comunque,deducendo il solo rifiuto di una richiesta di sgravio.Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso dispecie dell’art.12, co.4-bis d.P.R. n.602/1973, e nonessendo allegata alcuna delle ipotesi ivi previste diimpugnazione diretta dell’estratto di ruolo, sussistecarenza d’interesse all’opposizione originaria avversol’estratto di ruolo (v.

Cass.10595/2023,Cass.3511/2024, Cass.14284/2024).

Correttamente laCorte d’appello ha perciò dichiarato inammissibilel’originaria opposizione.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.91 c.p.c., e si chiede la rifusionedelle spese di lite a seguito dell’accoglimento dei primidue motivi.Il rigetto dei primi due motivi determina l’assorbimentodel terzo.Le spese d lite seguono la soccombenza verso [OSCURATO:PERSONA],mentre nulla si deve statuire nei confronti dell’Inps,rimasto intimato.Numero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate ad [OSCURATO:PERSONA] in euro 5.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che,processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater,d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo allaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1936 - controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 1557/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 19/04/2024 R.G.N. 494/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026RILEVATO CHECon sentenza n.1557/24, la Corte d’appello di Romariformava la pronuncia di primo grado e dichiaravainammissibile per difetto d’interesse l’opposizioneproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un estratto diruolo, a sostegno della quale si deduceva l’intervenutaprescrizione delle pretese contributive dell’Inps,l’omessa preventiva contestazione bonaria e ladecadenza ex art.25 d.P.R. n.602/73.Avverso la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tremotivi.Resiste con controricorso il concessionario Agenzia delleEntrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), mentre è rimasto intimatol’Inps.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione della l. n.215/21, la quale sarebbeinapplicabile al giudizio previdenziale, siccome afferenteal solo giudizio impugnatorio tributario.Il motivo è infondato.Va qui richiamato il costante orientamento di questaCorte secondo cui l’art.12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73(introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/21, come convertitodalla l. n. 215/21) è applicabile anche alle controversieprevidenziali (v. tra le tante Cass.10595/2023,Cass.3511/2024, Cass.14284/2024).Numero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.100 c.p.c., 2696 e 2948 c.c.,per avere la Corte d’appello negato l’interesseall’opposizione.Il motivo è infondato.L’art.12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73 stabilisce chel’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazioneinsieme alla cartella esattoriale – cui è equiparatol’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. conmod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitoreche agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previstonell'articolo 80, comma 4, del codice dei contrattipubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stessodovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficionei rapporti con una pubblica amministrazione”.Questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite (Cass., S.U.,n.26283/2022), ha affermato che: a) la norma si applicaanche ai debiti previdenziali (sul punto v. poiCass.7348/2023); b) al di fuori delle tre ipotesimenzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto diruolo è inammissibile per difetto di interesse; c)trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dellasussistenza dell’interesse va compiuta al tempo dellasentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tenerNumero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026conto della sopravvenienza rappresentata dal citatoart.12, co.4 bis.[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.190/2023 hariconosciuto la legittimità costituzionale della norma,avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casidi tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli,pur auspicando un intervento del legislatore stesso voltoa rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza cheancora affligge il sistema italiano della riscossione, ancheriguardo al profilo delle notificazioni.Successivamente è intervenuto il legislatore con il d.lgs.n.110/2024, che ha ampliato i casi di cui all’art.12, co.4-bis, ma senza che parte ricorrente vi rientri comunque,deducendo il solo rifiuto di una richiesta di sgravio.Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso dispecie dell’art.12, co.4-bis d.P.R. n.602/1973, e nonessendo allegata alcuna delle ipotesi ivi previste diimpugnazione diretta dell’estratto di ruolo, sussistecarenza d’interesse all’opposizione originaria avversol’estratto di ruolo (v. Cass.10595/2023,Cass.3511/2024, Cass.14284/2024). Correttamente laCorte d’appello ha perciò dichiarato inammissibilel’originaria opposizione.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art.91 c.p.c., e si chiede la rifusionedelle spese di lite a seguito dell’accoglimento dei primidue motivi.Il rigetto dei primi due motivi determina l’assorbimentodel terzo.Le spese d lite seguono la soccombenza verso [OSCURATO:PERSONA],mentre nulla si deve statuire nei confronti dell’Inps,rimasto intimato.Numero registro generale 9703/2024Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 17700/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate ad [OSCURATO:PERSONA] in euro 5.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che,processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater,d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo allaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino