CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 07348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 31235-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MOROSINI 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2023 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; - controrícorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già Equitalia sud.S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 197/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 623/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa - rg. 31235/18 - Causa numero 16 Con sentenza del 23/4/18 la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza 11/2/16 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'opposizione ad estratto di ruolo del contribuente in epigrafe. In particolare, ha ritenuto l'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione non esercitabile ove la cartella relativa al ruolo sia stata notificata regolarmente e non opposta; ha escluso che il disconoscimento generico di conformità della copia fotostatica della raccomandata relativa alla cartella potesse privare il documento della sua efficacia, in quanto l'attività dell'ufficio postale rendeva certa la corrispondenza tra il destinatario e la persona a cui è consegnata, mentre la consegna all'indirizzo del destinatario faceva scattare la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c.; ha ritenuto infine che l'avviso di addebito era stato regolarmente notificato ex articolo 140 c.p.c. e tuttavia non opposto dal contribuente. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed INAIL. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 2719 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto valida la notifica della cartella pur in difetto di relata di notifica (l'affermazione della genericità del disconoscimento dell'avviso non è stata invece impugnata). Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 615-617 c.p. c. per avere la corte territoriale trascurato che l'opposizione ad estratto di ruolo è sempre possibile per far valere fatti sopravvenuti quale la prescrizione o il pagamento. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 140 per aver trascurato che nel caso era mancata la spedizione della raccomandata informativa e la busta con la semplice dicitura della compiuta giacenza era insufficiente. Le censure sono inammissibili per difetto di interesse ad agire. Risulta invero che la ricorrente ha proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo e ad una cartella di pagamento di cui viene dedotta la mancata notifica. In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, di recente è intervenuto il legislatore, il quale, con il D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, intitolato alla Formazione e contenuto dei ruoli, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in ragione del verificarsi de specifiche circostanze di cui alla norma medesima. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 26283 del 06/09/2022) hanno precisato come la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, sia ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tra quelli impugnabili; la seconda parte della norma, invece, nel regolare specifici casi di azione stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé il bisogno di una tutela giurisdizionale, tenendo conto dell'interesse ad agire. Le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno affermato: - che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla I. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Rv. 665660 - 01); - che, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla I. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.) (Rv. 665660 - 02); I principi esposti, di valenza generale, trovano applicazione anche alla fattispecie di causa, relativa a crediti previdenziali, vedendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso un estratto di ruolo, per asserito difetto di notifica delle cartelle. Parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un interesse qualificato all'impugnazione. In difetto di prova dell'interesse ad agire avverso il solo ruolo, ogni questione attinente alle vicende pregresse del procedimento esattoriale diviene irrilevante. Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione clarA_ sopravvenienza dell'intervento nomofilattico su richiamato solo in corso di causa. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica