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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 37100/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso n.34316/20 18 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via delle Milizie n. 9 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procur a specialeallegata in calce a l ricorso , ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] 1919 S. p .

A . , elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 32 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente; OGGETTO Fallimento.

Opposizionestato passivo.

Ud. 26/10/2022 CC Cron.

R.G.N.34316/2018 avverso il decreto del Tribunale di Salerno n. 2781 /2018 depositato il 24 . 10 . 20 18 , nel procedimento ivi iscritto al n. 11888/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26.10.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese l’ammissione al passivo d el fallimento [OSCURATO:PERSONA] 1919 S.p.A. del l’importo di € 79.000, recato da un assegno bancario asseritamente emesso in esecuzione di un accodo risolutivo del rapporto di lavoro subordinato stipulato con la società poi fallita quale calciatore professionista.

Il giudice delegato ammise il credito al passivo, ma in chirografo e non con il richiesto privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., ritenendo indimostrato che l’emissione dell’assegno fosse da ricollegareal rapporto di lavoro subordinato. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione , ribadendo che l’importo recato dall’assegno era la terza e ultima rata del pagamento concordato in sede di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale di Salerno respinse l’opposizione, ri t enendo che, «secondo la stessa prospettazione dell’opponente», l’assegno sarebbe stato emesso per provvedere a un pagamento difforme da quanto dovuto al calciatore in forza del contratto depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in esecuzione di un accordo nullo, perché volto a realizzare interessi non meritevoli di tutela.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico, ma articolato, motiv o .

Si è costituito con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] 1919 S.p.A.Il ricorrente ha inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico complesso motivo è così rubricato nel ricorso : «Violazione art. 2751-bis, n. 1, [c.c.], ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro – per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360, n. 5, [c.p.c.], oltre che per violazione delle altre norme di diritto applicabili alla specie».

1.1. Nell’illustrare il motivo, il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia considerato che è pacifica la stipulazione di un contratto di lavorosubordinato con la società poi fallita e che l’accordo transattivo sulla risoluzione era coerente con i l contratto depositato in L ega Calcio , a prescindere dalla stipulazione di altro contratto,ivi non depositato, che prevedeva un compenso maggiore, ma solo per il primo anno di lavoro. 2.Il motiv o si rivela inammissibile in tutte le sue articolate sfaccettature.

2.1. È innanzitutto evidente l’inammissibilità, per indeterminatezza e genericità assolute , della doglianz a finale indicata nella rubrica di « violazione delle altre norme di diritto applicabili alla specie», che non ha ricevuto, nella illustrazione del motivo, alcuna specificazione in ordine ad altri principi di diritto (in aggiunta a quello posto dall’art.2751-bis) che il giudice di merito avrebbe violato.

2.2. La medesima sorte deve essere riservata alla denuncia della pretesa violazione dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. (unica indicazione normativa specifica contenuta nel ricorso), disposizione di legge della quale il Tribunale di Salerno non ha fatto applicazione in alcun modo.

Infatti, il tribunale non si è occupato della natura privilegiat a o chirografaria del credito vantato, ma ha negato, in radice, l’esistenza del credito , la cui ammissione al passivo -in chirografo- è rimasta soltanto in virt ù del divieto di reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato, in mancanza di impugnazione incidentale da parte del curatore.

E o ccorre osservare che parte rico rrente, nonostante un generico accenno a un possibile vizio di extrapetizione per essersi il tribunale addentrato « in questioni esulanti dal thema decidendum» (pag. 15 del ricorso) , non ha formulato un motivo di ricorsobasato su questo argomento. 2.3.Rimane da considerare la censura di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» , ma anch’essa non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

2.3.1. Innanzitutto, non è ben chiarito quale sia il «fatto decisivo» di cui si denuncia l’omesso esame.Sembra che la parte intenda riferirsi alla presenza di un contratto di lavoro regolarmente depositato in [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto economico – quant unque difforme da quello di altro contratto non depositato – sarebbe tuttavia sufficiente a dare giustificazione economica del l’importo concordato in sede di risoluzione del contratto (€134.000 , di cui l’ assegno di € 79.000 rappresentava la terza e ultimarata) .

2.3.2. Ammesso che si possa così individuare il «fatto decisivo» di cui si denuncia l’omesso esame – ma sarebbe stato onere della parte indicarlo in modo inequivoco –, il ricorso resterebbe comunqueinammissibile, perché manca una specifica contestazione della chiara e decisiva affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui fu proprio l’ opponente a prospettare che l’assegno bancario era stato emesso « per provvedere al pagamento di somme … difformi rispetto a quelle risultanti dai contratti redatti sui moduli predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e presso la stessa depositati» (« … secondo la stessa prospettazione dell’opponente … l’assegno bancario sopradescritto è stato emesso , in realtà, per provvedere al pagamento di somme – a seguito della risoluzione consensuale dei negozi formalmente stipulati tra le parti – difformi rispetto a quelle risultanti dai contratti redatti su moduli predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e presso la stessa depositati»).

Ebbene, sarebbe stato onere del rico rrente censurare quella affermazione precisando esattamente quale era stata la sua prospettazione dalla quale il tribunale ha ritenuto di trarre la conclusione di una sostanziale ammissione, mentre nulla ha dedotto in proposito, affrontando direttamente il tema della prova del contenuto del contratto.

2.3.3. Néla difesa del ricorrente ha messo in discussione in alcun modo la valutazione in diritto del tribunale in merito alla nullità degli accordi economici tra società professionistiche e calciatori che prevedono compensi difformi rispetto a quelli previsti nei contratti depositati in LegaCalcio.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori come perlegge ; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n.34316/20 18 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via delle Milizie n. 9 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procur a specialeallegata in calce a l ricorso , ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] 1919 S. p . A . , elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 32 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente; OGGETTO Fallimento. Opposizionestato passivo. Ud. 26/10/2022 CC Cron. R.G.N.34316/2018 avverso il decreto del Tribunale di Salerno n. 2781 /2018 depositato il 24 . 10 . 20 18 , nel procedimento ivi iscritto al n. 11888/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26.10.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese l’ammissione al passivo d el fallimento [OSCURATO:PERSONA] 1919 S.p.A. del l’importo di € 79.000, recato da un assegno bancario asseritamente emesso in esecuzione di un accodo risolutivo del rapporto di lavoro subordinato stipulato con la società poi fallita quale calciatore professionista. Il giudice delegato ammise il credito al passivo, ma in chirografo e non con il richiesto privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., ritenendo indimostrato che l’emissione dell’assegno fosse da ricollegareal rapporto di lavoro subordinato. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione , ribadendo che l’importo recato dall’assegno era la terza e ultima rata del pagamento concordato in sede di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale di Salerno respinse l’opposizione, ri t enendo che, «secondo la stessa prospettazione dell’opponente», l’assegno sarebbe stato emesso per provvedere a un pagamento difforme da quanto dovuto al calciatore in forza del contratto depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in esecuzione di un accordo nullo, perché volto a realizzare interessi non meritevoli di tutela. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico, ma articolato, motiv o . Si è costituito con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] 1919 S.p.A.Il ricorrente ha inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico complesso motivo è così rubricato nel ricorso : «Violazione art. 2751-bis, n. 1, [c.c.], ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro – per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360, n. 5, [c.p.c.], oltre che per violazione delle altre norme di diritto applicabili alla specie». 1.1. Nell’illustrare il motivo, il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia considerato che è pacifica la stipulazione di un contratto di lavorosubordinato con la società poi fallita e che l’accordo transattivo sulla risoluzione era coerente con i l contratto depositato in L ega Calcio , a prescindere dalla stipulazione di altro contratto,ivi non depositato, che prevedeva un compenso maggiore, ma solo per il primo anno di lavoro. 2.Il motiv o si rivela inammissibile in tutte le sue articolate sfaccettature. 2.1. È innanzitutto evidente l’inammissibilità, per indeterminatezza e genericità assolute , della doglianz a finale indicata nella rubrica di « violazione delle altre norme di diritto applicabili alla specie», che non ha ricevuto, nella illustrazione del motivo, alcuna specificazione in ordine ad altri principi di diritto (in aggiunta a quello posto dall’art.2751-bis) che il giudice di merito avrebbe violato. 2.2. La medesima sorte deve essere riservata alla denuncia della pretesa violazione dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. (unica indicazione normativa specifica contenuta nel ricorso), disposizione di legge della quale il Tribunale di Salerno non ha fatto applicazione in alcun modo. Infatti, il tribunale non si è occupato della natura privilegiat a o chirografaria del credito vantato, ma ha negato, in radice, l’esistenza del credito , la cui ammissione al passivo -in chirografo- è rimasta soltanto in virt ù del divieto di reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato, in mancanza di impugnazione incidentale da parte del curatore. E o ccorre osservare che parte rico rrente, nonostante un generico accenno a un possibile vizio di extrapetizione per essersi il tribunale addentrato « in questioni esulanti dal thema decidendum» (pag. 15 del ricorso) , non ha formulato un motivo di ricorsobasato su questo argomento. 2.3.Rimane da considerare la censura di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» , ma anch’essa non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. 2.3.1. Innanzitutto, non è ben chiarito quale sia il «fatto decisivo» di cui si denuncia l’omesso esame.Sembra che la parte intenda riferirsi alla presenza di un contratto di lavoro regolarmente depositato in [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto economico – quant unque difforme da quello di altro contratto non depositato – sarebbe tuttavia sufficiente a dare giustificazione economica del l’importo concordato in sede di risoluzione del contratto (€134.000 , di cui l’ assegno di € 79.000 rappresentava la terza e ultimarata) . 2.3.2. Ammesso che si possa così individuare il «fatto decisivo» di cui si denuncia l’omesso esame – ma sarebbe stato onere della parte indicarlo in modo inequivoco –, il ricorso resterebbe comunqueinammissibile, perché manca una specifica contestazione della chiara e decisiva affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui fu proprio l’ opponente a prospettare che l’assegno bancario era stato emesso « per provvedere al pagamento di somme … difformi rispetto a quelle risultanti dai contratti redatti sui moduli predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e presso la stessa depositati» (« … secondo la stessa prospettazione dell’opponente … l’assegno bancario sopradescritto è stato emesso , in realtà, per provvedere al pagamento di somme – a seguito della risoluzione consensuale dei negozi formalmente stipulati tra le parti – difformi rispetto a quelle risultanti dai contratti redatti su moduli predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e presso la stessa depositati»). Ebbene, sarebbe stato onere del rico rrente censurare quella affermazione precisando esattamente quale era stata la sua prospettazione dalla quale il tribunale ha ritenuto di trarre la conclusione di una sostanziale ammissione, mentre nulla ha dedotto in proposito, affrontando direttamente il tema della prova del contenuto del contratto. 2.3.3. Néla difesa del ricorrente ha messo in discussione in alcun modo la valutazione in diritto del tribunale in merito alla nullità degli accordi economici tra società professionistiche e calciatori che prevedono compensi difformi rispetto a quelli previsti nei contratti depositati in LegaCalcio. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori come perlegge ; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a nor
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