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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 22924/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4515/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Adele DELLA CORTE , domiciliat i presso gli indicati indirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decreto cron. n. 4515 /2 0 1 7 de l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositatoil 28 . 12 . 2 017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ro domand a per essere ammessi al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per un credito vantato nella misura di € 300.000 , in linea capitale.

A sostegno della domanda, i ricorrenti allegarono di avere consegnato, invarie occasioni, quella somma di denaro complessivaa [OSCURATO:PERSONA], presentatosi come «consulente e promotore finanziario»,affinché provvedesse ad investirla; ma di non avere poi ricevuto alcun importo in restituzione, nonostante l’azione cautelare per sequestro conservativo mossa nei suoi confronti e nonostante il suo rinvio a giudizio in sede penale.

Il giudice delegato accolse in parte ladomanda, nel limite dell’importo di cui ritenne provata la consegna (€ 99.750) , sul presupposto della nullità del contratto di investimento stipulato tra le parti,per mancanza della necessaria forma scritta, e del conseguente obbligo dell’accipiens di restituire il denaro indebitamente percepito. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opposizione contro il parziale rigetto dell’insinuazione e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata contumacia del fallimento, revocò il provvedimento del giudice delegatoe dichiarò «inammissibile la domanda di ammissione al passivo».

Contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] e Adele Della Corte hanno proposto ricorso per cassazione articolato in undicimotivi.

Il fallimento è rimasto contumace.

Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo di ricorso il decreto è censurato per «nullità del provvedimento e del procedimento (violazione del divieto di reformatio in peius) in relazione agli artt. 98, 99, 93 r.d. 267/1942 (legge fallimentare), art. 112 c.p.c. ( art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»).

2. Il motivo è palesemente fondato, perché è vietata al giudice dell’opposizione allo stato passivo la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza di un’impugnazione del curatore del fallimento(o di un altro creditore), eventualmente incidentale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, legge fall.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , per giungere a tanto, si è limitato ad affermare che il ricorso in opposizione «costituisce un mezzo di gravame con effetti devolutivi determinando la sottoposizione alla cognizione del tribunale di tutta la domanda proposta dai creditori» e a citare, quale precedente conforme, Cass. n. 12047/2015.

Dopo di che si è ritenuto legittimato a riesaminare «l’intera domanda presentata da Picone e Della Volpe[recte Della Corte]».

3. I ricorrenti hanno quindi avuto facile argomento nell’evidenziare che il precedente citato depone in senso esattamente contrario a quanto affermato dal Tribunale di NapoliNord.

Infatti, in quell’arresto, si ribadisce che « l’art. 99 legge fall., novellato dapprima dal d.lgs. n. 5/2006 e successivamente dal d.lgs. n. 169/2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, retto dal principio di immutabilità della domanda», sia pure ponendo un distinguo rispetto al giudizio d’appello («Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, né comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante l’inapplicabilità della normativa propria del giudizio d’appello, di cui agli artt. 342 e 346 c.p.c.»).

E a sollevare l’interprete da ogni difficoltà di comprensione del decisum sotto questo profilo la motivazione della sentenza n. 12047/2015 precisa in modo esplicito che, « In mancanza dell’impugnazione della Curatela, per il Tribunale si poneva solo il divieto della reformatio in pejus rispetto all’ammissione al passivo…».

4. Si tratta, del resto, di una regola unanimemente condivisa, che non fa parte della disciplina speciale dell’appello, bensì di quella generale del mezzi di impugnazione, nell’ambito dellaquale vale pur sempre il principio di «corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato» (art. 112 c.p.c.), da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno (in questo caso endofallimentare) formatosisulle parti del la decisione che non sono stateimpugnate (v. art. 329 c.p.c.).

Al punto che non si rinvengono precedenti di legittimità in cui sia stato necessario riaffermare ex professo quel principio, ma soltantoincidentali riaffermazioni in contesti in cui esso non veniva comunque rimesso in discussione (come appunto Cass n. 12047/2015 e, sempre in materia di opposizione allo stato passivo, Cass. n. 37100/2022) o decisioni concernenti la delimitazione della materia coperta dal giudicato (come Cass. n. 25877/2020, in merito alla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio) ovvero ancora l’operatività del divieto di reformatio in peiusin situazioni particolari ( v., ad es.

Cass. n. 20446/2022, ove si è tenuto fermo che «la previsione dell’art.136 Cost., secondo cui la declaratoria d’incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest’ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, debba essere raccordata con i principi generali dell’ordinamento in materia diimpugnazioni», e, in particolare, con la circostanza che,«essendo i poteri del giudice dell’impugnazione determinati con riferimento all ’ impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia d’incostituzionalità impedisce che il ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peiusdi cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c.»; in senso conformevengono ivi citate Cass. nn. 599/2008; 15835 / 2010 ; 5442 / 2016) .

5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso , in quanto comporta la cassazione del decreto impugnato nel suo fulcro essenziale che « dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo», impone il rinvio del processo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che dovrà decid ere , in diversa composizione, sull’intera domanda dei ricorrenti , fermo il giudicato endofallimentare sull’ esistenza del credito nella misura già ammessaal passivo dal giudice delegato.

Restanocosì assorbiti tutti gli ulteriori motivi.

6. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti i rimanenti motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], perché decida, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4515/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Adele DELLA CORTE , domiciliat i presso gli indicati indirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decreto cron. n. 4515 /2 0 1 7 de l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositatoil 28 . 12 . 2 017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.6.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ro domand a per essere ammessi al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per un credito vantato nella misura di € 300.000 , in linea capitale. A sostegno della domanda, i ricorrenti allegarono di avere consegnato, invarie occasioni, quella somma di denaro complessivaa [OSCURATO:PERSONA], presentatosi come «consulente e promotore finanziario»,affinché provvedesse ad investirla; ma di non avere poi ricevuto alcun importo in restituzione, nonostante l’azione cautelare per sequestro conservativo mossa nei suoi confronti e nonostante il suo rinvio a giudizio in sede penale. Il giudice delegato accolse in parte ladomanda, nel limite dell’importo di cui ritenne provata la consegna (€ 99.750) , sul presupposto della nullità del contratto di investimento stipulato tra le parti,per mancanza della necessaria forma scritta, e del conseguente obbligo dell’accipiens di restituire il denaro indebitamente percepito. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opposizione contro il parziale rigetto dell’insinuazione e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata contumacia del fallimento, revocò il provvedimento del giudice delegatoe dichiarò «inammissibile la domanda di ammissione al passivo». Contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] e Adele Della Corte hanno proposto ricorso per cassazione articolato in undicimotivi. Il fallimento è rimasto contumace. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso il decreto è censurato per «nullità del provvedimento e del procedimento (violazione del divieto di reformatio in peius) in relazione agli artt. 98, 99, 93 r.d. 267/1942 (legge fallimentare), art. 112 c.p.c. ( art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»). 2. Il motivo è palesemente fondato, perché è vietata al giudice dell’opposizione allo stato passivo la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza di un’impugnazione del curatore del fallimento(o di un altro creditore), eventualmente incidentale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, legge fall. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , per giungere a tanto, si è limitato ad affermare che il ricorso in opposizione «costituisce un mezzo di gravame con effetti devolutivi determinando la sottoposizione alla cognizione del tribunale di tutta la domanda proposta dai creditori» e a citare, quale precedente conforme, Cass. n. 12047/2015. Dopo di che si è ritenuto legittimato a riesaminare «l’intera domanda presentata da Picone e Della Volpe[recte Della Corte]». 3. I ricorrenti hanno quindi avuto facile argomento nell’evidenziare che il precedente citato depone in senso esattamente contrario a quanto affermato dal Tribunale di NapoliNord. Infatti, in quell’arresto, si ribadisce che « l’art. 99 legge fall., novellato dapprima dal d.lgs. n. 5/2006 e successivamente dal d.lgs. n. 169/2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, retto dal principio di immutabilità della domanda», sia pure ponendo un distinguo rispetto al giudizio d’appello («Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, né comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante l’inapplicabilità della normativa propria del giudizio d’appello, di cui agli artt. 342 e 346 c.p.c.»). E a sollevare l’interprete da ogni difficoltà di comprensione del decisum sotto questo profilo la motivazione della sentenza n. 12047/2015 precisa in modo esplicito che, « In mancanza dell’impugnazione della Curatela, per il Tribunale si poneva solo il divieto della reformatio in pejus rispetto all’ammissione al passivo…». 4. Si tratta, del resto, di una regola unanimemente condivisa, che non fa parte della disciplina speciale dell’appello, bensì di quella generale del mezzi di impugnazione, nell’ambito dellaquale vale pur sempre il principio di «corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato» (art. 112 c.p.c.), da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno (in questo caso endofallimentare) formatosisulle parti del la decisione che non sono stateimpugnate (v. art. 329 c.p.c.). Al punto che non si rinvengono precedenti di legittimità in cui sia stato necessario riaffermare ex professo quel principio, ma soltantoincidentali riaffermazioni in contesti in cui esso non veniva comunque rimesso in discussione (come appunto Cass n. 12047/2015 e, sempre in materia di opposizione allo stato passivo, Cass. n. 37100/2022) o decisioni concernenti la delimitazione della materia coperta dal giudicato (come Cass. n. 25877/2020, in merito alla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio) ovvero ancora l’operatività del divieto di reformatio in peiusin situazioni particolari ( v., ad es. Cass. n. 20446/2022, ove si è tenuto fermo che «la previsione dell’art.136 Cost., secondo cui la declaratoria d’incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest’ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, debba essere raccordata con i principi generali dell’ordinamento in materia diimpugnazioni», e, in particolare, con la circostanza che,«essendo i poteri del giudice dell’impugnazione determinati con riferimento all ’ impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia d’incostituzionalità impedisce che il ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peiusdi cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c.»; in senso conformevengono ivi citate Cass. nn. 599/2008; 15835 / 2010 ; 5442 / 2016) . 5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso , in quanto comporta la cassazione del decreto impugnato nel suo fulcro essenziale che « dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo», impone il rinvio del processo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che dovrà decid ere , in diversa composizione, sull’intera domanda dei ricorrenti , fermo il giudicato endofallimentare sull’ esistenza del credito nella misura già ammessaal passivo dal giudice delegato. Restanocosì assorbiti tutti gli ulteriori motivi. 6. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti i rimanenti motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], perché decida, in diversa composizione
Decreto Cassazione n. 22924/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris