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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 20446/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 23228-2019 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 751 SCIPLINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale — avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2019 R.G.N. 875/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 21.1.2019, la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuta la contribuzione per la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, richiesta dall'INPS all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], condannandola altresì al pagamento delle sanzioni previste per l'omissione contributiva.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che i contributi a percentuale richiesti non si fossero ancora prescritti alla data di ricezione dell'avviso bonario, decorrendo il relativo termine prescrizionale dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; sotto altro profilo, ha ritenuto che non fosse in specie ravvisabile alcuno specifico intento della professionista di occultare il reddito professionale in relazione al quale era stata poi accertata l'omissione contributiva, di talché la sanzione andava modulata sul più tenue regime di cui all'art. 116, lett. a),

I. n. 388/2000.

Per la cassazione di tale ultima statuizione ha ricorso l'INPS, deducendo un motivo di censura.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, con il quale ha proposto altresì ricorso incidentale tardivo per la cassazione della statuizione concernente la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi a percentuale.

L'INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, deducendo in particolare lo spostamento del termine per il pagamento dei contributi oggetto di causa per effetto del d.P.C.M. 10.6.2010 (pubbl. in G.U. n. 141 del 19.6.2010).Con ordinanza n. 29118 del 2021, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa all'udienza pubblica in considerazione della complessità delle questioni devolute con l'unico mezzo del ricorso principale.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

In vista dell'udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b),

I. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che l'insussistenza di una specifica volontà dell'odierna controricorrente (e ricorrente incidentale) di sottrarsi all'obbligo di versare i contributi potesse configurare la più lieve fattispecie dell'omissione contributiva, invece che la più grave dell'evasione: ad avviso dell'INPS, infatti, l'omissione delle comunicazioni concernenti io svolgimento dell'attività lavorativa all'ente titolare del rapporto contributivo determinerebbe ex se la fattispecie dell'evasione, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia denunciato aliunde e ad altri fini i propri redditi.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., degli artt. 2, commi 26 ss., e 3,

I. n. 335/1995, dell'art. 1, comma 4,

I. n. 233/1990, e dell'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435/2011, per avere la Corte territoriale ritenuto che il dies a quo della prescrizione dei contributi a percentuale dovesse decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (in specie avvenuta il 29.9.2010) e non invece da quella in cui i contributi medesimi dovevano essere pagati.Ciò posto, la censura avanzata con il ricorso principale è inammissibile.

Nell'interpretare il disposto dell'art. 116, comma 8, lett. b),

I. n. 388/2000, questa Corte - componendo con sentenza n. 28966 del 2011 un contrasto insorto all'interno di questa stessa Sezione Lavoro - ha anzitutto chiarito che, mentre nella lettera a) dell'art. 116, comma 8,

I. n. 388/2000, viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.

La sentenza cit. ha quindi ricordato che, sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass.

S.U. n. 4808 del 2005 per l'art. 1, comma 217, lett. a),

I. n. 662/1996, che disciplinava la fattispecie dell'omissione contributiva in modo sostanzialmente analogo a quanto adesso previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a),

I. n. 388/2000, la meno grave ipotesi dell'omissione contributiva è configurabile sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie, sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie, precisando che l'apparente contraddittorietà della seconda ipotesi rispetto alla prima si spiega in relazione ai casi in cui, pur sussistendo obbligo di "denuncia", non vi è obbligo di "registrazioni".

E, sulla scorta di tale configurazione della fattispecie dell'omissione, che sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè [al} caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".

A tale riguardo, la sentenza cit. ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo.

In questo senso, ha aggiunto la sentenza in esame, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo.

E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b),

I. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel rigoroso senso delineato da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.).

A tale orientamento (successivamente ribadito, tra le tante, da Cass. nn. 10509 del 2012, 4188 del 2013, 17119 del 2015, 5281 del 2017, 10427 del 2018) il Collegio intende qui dare continuità; ed è evidente che, alla sua stregua, la censura dell'INPS risulta affatto inammissibile, dal momento che, lungi dal configurare una violazione di legge, pretenderebbe di revocare in dubbio l'accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuta regolarizzazione dell'attività con la Cassa di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], dall'avvenuta denuncia dei redditi ai fini fiscali e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno in specie escluso che il comportamento omissivo dell'odierna controricorrente fosse accompagnato dall'intenzione specifica di non versare i contributi.

In tal senso, deve ritenersi che solo apparente risulti il contrasto evidenziato nell'ordinanza di rimessione tra l'orientamento cui si intende dare continuità e le fattispecie decise da Cass. n. 28700 del 2020 e 8110 del 2021 (quest'ultima peraltro adesivamente richiamata dall'INPS nella memoria ex art. 378 c.p.c.): è sufficiente rilevare che, in entrambe, questa Corte ha richiamato e dato pedissequa applicazione al principio di diritto espresso da Cass. n. 28966 del 2011, cit., e dalle successive conformi Cass. nn. 17119 del 2015 e 5281 del 2017, la questione della non intenzione specifica di occultare la base contributiva venendo logicamente in rilievo solo in conseguenza di una specifica allegazione e prova della parte interessata, che non risulta che in quei casi fosse stata sollevata e avesse formato oggetto di specifico accertamento da parte dei giudici di merito.

Semmai, è giusto il caso di precisare che l'interpretazione che qui s'è ribadita della differenza tra omissione ed evasione contributiva, ai sensi dell'art. 116, lett. a) e b),

I. n. 388/2000, non ha nulla a che fare con la fattispecie della riduzione delle sanzioni civili, prevista ai successivi commi 10 e 15 dell'art. 116, cit., per il caso in cui, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia stato pagamento di essa "nel termine fissato dagli enti impositori", evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto: come chiaramente affermato da Cass. n. 3799 del 2019, si tratta di fattispecie che presuppone per l'appunto una richiesta di adempimento da parte dell'ente previdenziale cui abbia fatto seguito, entro il termine indicato nella richiesta stessa, il successivo adempimento del soggetto obbligato.

Ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso principale, segue l'inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale: trattandosi di processo iniziato dopo l'entrata in vigore della novella apportata all'art. 327, comma 1°, c.p.c., dall'art. 46, comma 17,

I. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (21.1.2019), ossia entro il 21.7.2019, mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente solo in data 23.8.2019; né rileva in contrario che il ricorso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2°, c.p.c., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzi tale tempestività "interna" il presupposto stesso dell'operatività della sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, da ult., Cass. n. 17707 del 2021).

Si deve peraltro aggiungere che le anzidette conclusioni non possono essere revocate in dubbio in conseguenza della sentenza n. 104 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alta Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22,

I. n. 576/1980, e per ciò tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Con orientamento consolidato fin da Cass.

S.U. n. 1368 del 1992, questa Corte ha infatti ritenuto che la previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria d'incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, debba essere raccordata con i principi generali dell'ordinamento in materia di impugnazioni, e specialmente con quello secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse, derivandone, per un verso, che è inibito a questa Corte di rilevare d'ufficio la pronuncia di incostituzionalità sopravvenuta ove questa attenga ad un aspetto o ad un profilo della disposizione applicata che, non essendo stato nemmeno indirettamente investito dai motivi di ricorso, concerna una questione non sottoposta all'esame del giudice di legittimità e su cui s'è dunque formato il giudicato (così, tra le tante, Cass. nn. 6614 del 1999, 15809 del 2005, 394 del 2006), e, per un altro verso, che, essendo i poteri del giudice dell'impugnazione determinati con riferimento all'impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia d'incostituzionalità impedisce che il ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peius di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. (così in specie Cass. nn. 599 del 2008, 15835 del 2010 e 5442 del 2016); e applicando i suesposti principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che, concernendo il ricorso principale dell'INPS la sola questione della configurabilità dell'evasione (invece che dell'omissione) contributiva, non si potrebbe dar corso all'applicazione del ius superveniens costituito dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno della parte impugnante e che, in secondo luogo, la sopravvenuta inefficacia del ricorso incidentale tardivo, conseguente alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale, impedisce all'uopo di valorizzare l'impugnazione proposta dalla parte controricorrente, benché essa, concernendo la sussistenza del debito contributivo, avrebbe potuto in via d'ipotesi rendere rilevante il ius superveniens, riguardando l'applicazione delle sanzioni un capo della sentenza dipendente da quello che aveva formato oggetto d'impugnazione e avendo le Sezioni Unite di questa Corte precisato che, quando la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest'ultima (Cass.

S.U. n. 21691 del 2016).

Le spese del giudizio di legittimità vanno senz'altro compensate in considerazione delle ragioni addotte nell'ordinanza di rimessione, mentre, attesa la declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale e la consequenziale inefficacia del ricorso incidentale, i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, vanno dichiarati a carico del solo ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2°, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (così da ult.

Cass. n. 1343 del 2019).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 23228-2019 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 751 SCIPLINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale — avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2019 R.G.N. 875/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 21.1.2019, la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuta la contribuzione per la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, richiesta dall'INPS all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], condannandola altresì al pagamento delle sanzioni previste per l'omissione contributiva. La Corte, in particolare, ha ritenuto che i contributi a percentuale richiesti non si fossero ancora prescritti alla data di ricezione dell'avviso bonario, decorrendo il relativo termine prescrizionale dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; sotto altro profilo, ha ritenuto che non fosse in specie ravvisabile alcuno specifico intento della professionista di occultare il reddito professionale in relazione al quale era stata poi accertata l'omissione contributiva, di talché la sanzione andava modulata sul più tenue regime di cui all'art. 116, lett. a), I. n. 388/2000. Per la cassazione di tale ultima statuizione ha ricorso l'INPS, deducendo un motivo di censura. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, con il quale ha proposto altresì ricorso incidentale tardivo per la cassazione della statuizione concernente la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi a percentuale. L'INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, deducendo in particolare lo spostamento del termine per il pagamento dei contributi oggetto di causa per effetto del d.P.C.M. 10.6.2010 (pubbl. in G.U. n. 141 del 19.6.2010).Con ordinanza n. 29118 del 2021, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa all'udienza pubblica in considerazione della complessità delle questioni devolute con l'unico mezzo del ricorso principale. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. In vista dell'udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che l'insussistenza di una specifica volontà dell'odierna controricorrente (e ricorrente incidentale) di sottrarsi all'obbligo di versare i contributi potesse configurare la più lieve fattispecie dell'omissione contributiva, invece che la più grave dell'evasione: ad avviso dell'INPS, infatti, l'omissione delle comunicazioni concernenti io svolgimento dell'attività lavorativa all'ente titolare del rapporto contributivo determinerebbe ex se la fattispecie dell'evasione, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia denunciato aliunde e ad altri fini i propri redditi. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., degli artt. 2, commi 26 ss., e 3, I. n. 335/1995, dell'art. 1, comma 4, I. n. 233/1990, e dell'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435/2011, per avere la Corte territoriale ritenuto che il dies a quo della prescrizione dei contributi a percentuale dovesse decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (in specie avvenuta il 29.9.2010) e non invece da quella in cui i contributi medesimi dovevano essere pagati.Ciò posto, la censura avanzata con il ricorso principale è inammissibile. Nell'interpretare il disposto dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, questa Corte - componendo con sentenza n. 28966 del 2011 un contrasto insorto all'interno di questa stessa Sezione Lavoro - ha anzitutto chiarito che, mentre nella lettera a) dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000, viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione. La sentenza cit. ha quindi ricordato che, sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass. S.U. n. 4808 del 2005 per l'art. 1, comma 217, lett. a), I. n. 662/1996, che disciplinava la fattispecie dell'omissione contributiva in modo sostanzialmente analogo a quanto adesso previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000, la meno grave ipotesi dell'omissione contributiva è configurabile sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie, sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie, precisando che l'apparente contraddittorietà della seconda ipotesi rispetto alla prima si spiega in relazione ai casi in cui, pur sussistendo obbligo di "denuncia", non vi è obbligo di "registrazioni". E, sulla scorta di tale configurazione della fattispecie dell'omissione, che sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè [al} caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate". A tale riguardo, la sentenza cit. ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo. In questo senso, ha aggiunto la sentenza in esame, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.). A tale orientamento (successivamente ribadito, tra le tante, da Cass. nn. 10509 del 2012, 4188 del 2013, 17119 del 2015, 5281 del 2017, 10427 del 2018) il Collegio intende qui dare continuità; ed è evidente che, alla sua stregua, la censura dell'INPS risulta affatto inammissibile, dal momento che, lungi dal configurare una violazione di legge, pretenderebbe di revocare in dubbio l'accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuta regolarizzazione dell'attività con la Cassa di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], dall'avvenuta denuncia dei redditi ai fini fiscali e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno in specie escluso che il comportamento omissivo dell'odierna controricorrente fosse accompagnato dall'intenzione specifica di non versare i contributi. In tal senso, deve ritenersi che solo apparente risulti il contrasto evidenziato nell'ordinanza di rimessione tra l'orientamento cui si intende dare continuità e le fattispecie decise da Cass. n. 28700 del 2020 e 8110 del 2021 (quest'ultima peraltro adesivamente richiamata dall'INPS nella memoria ex art. 378 c.p.c.): è sufficiente rilevare che, in entrambe, questa Corte ha richiamato e dato pedissequa applicazione al principio di diritto espresso da Cass. n. 28966 del 2011, cit., e dalle successive conformi Cass. nn. 17119 del 2015 e 5281 del 2017, la questione della non intenzione specifica di occultare la base contributiva venendo logicamente in rilievo solo in conseguenza di una specifica allegazione e prova della parte interessata, che non risulta che in quei casi fosse stata sollevata e avesse formato oggetto di specifico accertamento da parte dei giudici di merito. Semmai, è giusto il caso di precisare che l'interpretazione che qui s'è ribadita della differenza tra omissione ed evasione contributiva, ai sensi dell'art. 116, lett. a) e b), I. n. 388/2000, non ha nulla a che fare con la fattispecie della riduzione delle sanzioni civili, prevista ai successivi commi 10 e 15 dell'art. 116, cit., per il caso in cui, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia stato pagamento di essa "nel termine fissato dagli enti impositori", evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto: come chiaramente affermato da Cass. n. 3799 del 2019, si tratta di fattispecie che presuppone per l'appunto una richiesta di adempimento da parte dell'ente previdenziale cui abbia fatto seguito, entro il termine indicato nella richiesta stessa, il successivo adempimento del soggetto obbligato. Ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso principale, segue l'inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale: trattandosi di processo iniziato dopo l'entrata in vigore della novella apportata all'art. 327, comma 1°, c.p.c., dall'art. 46, comma 17, I. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (21.1.2019), ossia entro il 21.7.2019, mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente solo in data 23.8.2019; né rileva in contrario che il ricorso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2°, c.p.c., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzi tale tempestività "interna" il presupposto stesso dell'operatività della sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, da ult., Cass. n. 17707 del 2021). Si deve peraltro aggiungere che le anzidette conclusioni non possono essere revocate in dubbio in conseguenza della sentenza n. 104 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alta Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22, I. n. 576/1980, e per ciò tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Con orientamento consolidato fin da Cass. S.U. n. 1368 del 1992, questa Corte ha infatti ritenuto che la previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria d'incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, debba essere raccordata con i principi generali dell'ordinamento in materia di impugnazioni, e specialmente con quello secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse, derivandone, per un verso, che è inibito a questa Corte di rilevare d'ufficio la pronuncia di incostituzionalità sopravvenuta ove questa attenga ad un aspetto o ad un profilo della disposizione applicata che, non essendo stato nemmeno indirettamente investito dai motivi di ricorso, concerna una questione non sottoposta all'esame del giudice di legittimità e su cui s'è dunque formato il giudicato (così, tra le tante, Cass. nn. 6614 del 1999, 15809 del 2005, 394 del 2006), e, per un altro verso, che, essendo i poteri del giudice dell'impugnazione determinati con riferimento all'impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia d'incostituzionalità impedisce che il ius superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peius di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. (così in specie Cass. nn. 599 del 2008, 15835 del 2010 e 5442 del 2016); e applicando i suesposti principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che, concernendo il ricorso principale dell'INPS la sola questione della configurabilità dell'evasione (invece che dell'omissione) contributiva, non si potrebbe dar corso all'applicazione del ius superveniens costituito dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno della parte impugnante e che, in secondo luogo, la sopravvenuta inefficacia del ricorso incidentale tardivo, conseguente alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale, impedisce all'uopo di valorizzare l'impugnazione proposta dalla parte controricorrente, benché essa, concernendo la sussistenza del debito contributivo, avrebbe potuto in via d'ipotesi rendere rilevante il ius superveniens, riguardando l'applicazione delle sanzioni un capo della sentenza dipendente da quello che aveva formato oggetto d'impugnazione e avendo le Sezioni Unite di questa Corte precisato che, quando la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest'ultima (Cass. S.U. n. 21691 del 2016). Le spese del giudizio di legittimità vanno senz'altro compensate in considerazione delle ragioni addotte nell'ordinanza di rimessione, mentre, attesa la declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale e la consequenziale inefficacia del ricorso incidentale, i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, vanno dichiarati a carico del solo ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2°, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (così da ult. Cass. n. 1343 del 2019). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali