CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 14145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1774-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in [OSCURATO:PERSONA] 12; -controric e ric.incidentale - avverso la sentenza n. 5008/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. In data 11 maggio 2006, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivevano un contratto di concessione volto all’utilizzazione di un terreno demaniale in parte per sfalcio d’erba e in parte per coltivazione, contro pagamento di un canone annuo pari ad euro 27.027. 2. Con atto di citazione notificato il 14 giugno 2006, il sig. [OSCURATO:PERSONA] citava il Ministero in giudizio presso il Tribunale di Roma per gravi inadempimenti di tale contratto allegando che il terreno sarebbe stato infestato da cespugli ed altri arbusti invasivi in grado di comprometterne la coltivazione; allegava che il convenuto Ministero si sarebbe opposto alla disinfestazione a proprio carico e deduceva che gli oneri connessi a tale operazione, qualora sopportati dall’attore, comporterebbero costi esorbitanti rispetto al valore del contratto. 3. In ragione di ciò il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la risoluzione per inadempimento contrattuale del convenuto, la restituzione delle somme già versate pari ad un canone annuo, nonché il risarcimento dei danni quantificati in euro 441.558,00, oltre alla restituzione della cauzione di euro 27.027,00 già versata in esecuzione del contratto ( art.7). 4. Costituitosi il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo nonché contestava integralmente la ricostruzione dei motivi in fatto e delle ragioni in diritto prospettate dall’attore. 5. Il il tribunale disponeva C.T.U. volta ad accertare la natura e lo stato dei terreni in questione. 6. In ragione del fatto che dei 700 ha prospettati quali coltivabili dal contratto in oggetto il C.T.U. accertava la concreta utilizzabilità, senza previa bonifica, di soli ha 481, il giudice di prime cure, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva il sinallagma contrattuale gravemente inciso e per tale motivo, con la sentenza n. 17039 del 2012, dichiarava il contratto risolto condannando il convenuto al pagamento di euro 65.000,00 più interessi a titolo di risarcimento per lucro cessante, nonché alla restituzione del deposito cauzionale, con rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo (euro 27.027,00) . 7. Avverso tale pronuncia l’amministrazione soccombente proponeva appello, rilevando come il tribunale avesse violato l’art.112 cod. proc. civ. basando la risoluzione esclusivamente sulla divergenza quantitativa tra superficie concessa e superficie concretamente utilizzabile (di oltre 200 ettari) mentre nell’atto introduttivo la violazione lamentata aveva ad oggetto l’inadempimento dell’ente all’obbligo di procedere alla pulizia iniziale del fondo, in modo da consentire l’esercizio delle attività in concessione , senza precisare le relative estensioni di superfici utilizzabili e non. 7.1. L’appellante contestava nel merito la fondatezza della pretesa evidenziando che il riferimento numerico a 700 ettari oggetto di concessione era approssimativo, trattandosi di concessione a corpo e concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 113.115,46, già versata in adempimento delle statuizioni del tribunale. 8. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando le allegazioni di controparte e chiedendo la conferma della sentenza. 9. La Corte d’appello di Roma, rigettava la censura prospettata di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto il giudice di primo grado aveva risposto alla domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], seppur prospettando argomentazioni diverse rispetto a quelle prospettate da parte attorea. 9.1. Nonostante tale rilievo, facendo leva sulle disposizioni del Capitolato Generale d’oneri che prevedeva che l’onere della pulitura dei terreni ricadesse sul concessionario, nonché sulla compresenza di clausole che qualificavano il contratto come concessione a corpo e non a misura , la corte territoriale ricostruiva la volontà contrattuale delle parti nel senso di prevedere la consegna del terreno nello stato in cui versava al momento della stipula del contratto, senza alcuna preventiva bonifica, al fine di permettere operazioni di conservazione dei luoghi e manutenzione ordinaria. 9.2. Per tale motivo la Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado negando la presenza di alcun inadempimento dell’amministrazione e condannando il sig. [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma già percepita a titolo di risarcimento, e l’amministrazione alla restituzione della cauzione, in assenza di alcun danno subito dal Ministero. 10.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione della pronuncia in appello, pubblicata il 19 luglio 2019, con atto affidato a quattro motivi e notificato il 31 dicembre 2019. 11. 11. L’amministrazione resistente si costituiva con controricorso notificato il 28 gennaio 2020 e proponendo ricorso incidentale affidato ad un motivo. considerato che 12.Con il primo motivo si censura la ricostruzione in diritto dell’art. 3 del Capitolato Generale effettuata dalla corte del merito in quanto in violazione dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA], della planimetria allegata e degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., nella parte in cui il giudice non ha ritenuto puntuale e vincolante la quantificazione delle zone destinate allo sfalcio e di quelle inutilizzabili. 12.1. Il ricorrente deduce, in particolare, che la locuzione dell’art. 3 del Capitolato Generale, che, nella parte che qui rileva, recita:”[è obbligo del concessionario] di provvedere a sua cura e spese alla pulitura completa dei terreni da sterpi, spini ed erbe infestanti (felci, code di volpe, erbe palustri ecc.) e dei canali di scolo delle acque” debba essere interpretata in combinato disposto con l’art. 1 del capitolato speciale che prevede “[il terreno presenta] ha (ettari) 400 in cui può essere ricostruito il manto erboso mediante semina e circa ha 400 nel quale comunque deve essere effettuato lo sfalcio […], esistono zone acquitrinose macchia mediterranea arbusti per circa ha 100 che non debbono essere pulite”, descrizioni delle porzioni di terreno confermate dalla planimetria,. Sicchè la concessione a corpo e gli obblighi di pulizia in carico al concessionario sarebbero da riferire alle sole imprecisioni relative a tali misurazioni, e non potrebbero esonerare l’amministrazione dal presentare approssimativamente ha 700 per l’attività di sfalcio e conseguentemente la ricostruzione del giudice di appello si porrebbe in contrasto con i sopracitati articoli ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. . 13. Con il secondo motivo si censura il capo della sentenza volto a ricostruire la comune volontà dei comparenti poiché in violazione degli artt. 1322, 1323, 1325, 1362 e 1677 cod. civ. nonché l’art. 1 del capitolato generale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . 13.1. Il giudice del merito avrebbe errato nel ricostruire la volontà comune delle parti nel senso di evitare la modifica dello stato dei luoghi ad eccezione dello sfalcio d’erba e attività di manutenzione, in quanto tale ricostruzione costituirebbe unicamente il motivo per cui l’amministrazione ha sottoscritto il contratto mentre era chiaro che lo scopo comune delle parti fosse lo sfruttamento economico del terreno vista la qualificazione di concessione “a scopo agricolo” effettuata dall’art. 1 del Capitolato Generale d’oneri allegato alla concessione. 14. Con il terzo motivo si lamenta l’omessa valutazione di un fatto discusso dalle parti ed assunto come decisivo e cioè le risultanze della C.T.U. fra cui la planimetria dove secondo l’assunto del ricorrente veniva riconosciuta l’estensione dell’area non utilizzabile in ha 100, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. . 15.Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ. per mancanza della motivazione. 16.Tutti e quattro i motivi che sono strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perché attengono al merito. 16.1. Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile incassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. Cass.3590/2021; 11254/2018). 16.2. Così per esempio è stato affermato che la qualificazione del contratto come preliminare o definitive, effettuata sulla scorta della diversa ricostruzione della volontà delle parti, costituisce, pertanto, un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici (cfr. Cass. 21650/2019). 16.3. Ebbene, nel caso di specie le censure riguardano la ricostruzione della volontà delle parti sulla scorta del contenuto della concessione contratto e dei capitolati allegati e non la qualificazione giuridica di esso. 16.4. In tale prospettiva la corte di merito ha valorizzato la premessa di fatto accertata dal ctu e cioè l'esistenza di aree del terreno in cui non è possibile operare lo sfalcio d'erba per la presenza di una macchia mediterranea molto invadente. 16.5. La corte territoriale ha poi ritenuto, diversamente dal primo giudice, che la divergenza di superficie utilizzabile non aveva rilievo, in quanto la superficie data in concessione a scopo agricolo per sfalcio d'erba e coltivazione era costituita da una superficie, solo approssimativamente, determinata in 700 ettari; e tale irrilevanza derivava ‒ secondo la Corte ‒ dal fatto che la fattispecie in questione era stata espressamente definita, nell'articolo uno della concessione-contratto, come concessione a corpo, e non a misura. 16.6. Ancora – ha così prosegui to il ragionamento della Corte – il Capitolato generale d'oneri allegato alla concessione fissava all’art. 12, come obbligo del concessionario, quello di provvedere, a sua cura e spese, alla pulitura completa dei terreni da sterpi, spini ed erbe infestantie dei canali di scolo delle acque. 16.7. Ciò ha portato la corte d’appello ad escludere che fosse ravvisabile un obbligo a carico dell'amministrazione di consegnare al concessionario, al momento di avvio del rapporto, l'area demaniale in condizioni tali che fosse possibile immediatamente il suo utilizzo su tutta la estensione di 700 ettari (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 16.8. Secondo la corte territoriale dall'insieme delle clausole contrattuali si evince, piuttosto, l'intenzione delle parti rispettivamente di dare e di ricevere in concessione l'area nelle condizioni in cui si trovava, e ciò per l'effetto dello specifico divieto di rimuovere alberi e arbusti di qualsiasi specie (secondo l'articolo due paragrafo 7 della concessione e articolo 5 del capitolato generale d’oneri allegato al contratto); di procedere allo scalfo e alla potatura delle piante eventualmente esistenti sui terreni (sulla base dell'articolo 5 del capitolato particolare ), nonché dell'obbligo di conservazione e riconsegna al termine della concessione delle piante esistenti nel terreno dato in concessione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 16.9. Tutto ciò evidenzierebbe, ad avviso della corte territoriale, la volontà delle parti di evitare modifiche dello stato dei luoghi, che non fossero limitate al solo sfalcio dell'erba e alle normali attività di manutenzione dell'area oggetto della concessione. 16.10.In tale quadro negoziale, data la compresenza di clausole che si riferiscono ad una concessione a corpo, e di clausole che pongono limiti al concessionario al taglio di alberi e arbusti, la divergenza di superficie materialmente disponibile al concessionario è stata ritenuta dalla corte di merito secondaria, giacchè il contratto non avrebbe ad oggetto lo sfruttamento economico del suolo. 16.11.In conclusione, da quanto sin qui rilevato, si deduce che nella valutazione della produzione documentale e delel risultanze dell’istruttoria processuale, fra le quali la ctu, la corte territoriale non ha ravvisato alcun riferimento alla necessità di determinare l’oggetto della concessione contratto richiamando indispensabilmente la planimetria, come invece sostenuto dal ricorrente nel terzo motivo, così non ritenendola, nel suo insindacabile apprezzamento, decisiva ai fini della statuizione sulla domanda di parte attrice. 16.12. Allo stesso modo e sempre sulla scorta delle considerazioni sopra richiamate ‒ che smentiscono in radice la doglianza di omessa motivazione non essendosi la parte ricorrente neppure confrontata con esse ‒ è stata esclusa dal giudice d’appello la ravvisabilità delle condizioni per la richiesta declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'amministrazione concedente. Trattasi, anche qui, di valutazione di merito incensurabile in questa sede. 17.Il ricorso principale è, pertanto, inammissibile. 18. Passando, quindi, al ricorso incidentale, va rilevato che il Ministero controricorrente ha censurato la sentenza di appello, nella parte in cui la corte romana ha condannato l’amministrazione alla restituzione della caparra confirmatoria, in quanto essa era stata già restituita, e sulla questione si era formato il giudicato interno. 18.1. La doglianza è inammissibile. 18.2. La corte d’appello ha deciso il gravame proposto dal Ministero in ordine alla declaratoria di risoluzione per inadempimento del concedente escludendo la ravvisabilità dello stesso, e perciò ha condannato la parte privata a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, ma non ha affermato che il rapporto contrattuale non sia mai stato eseguito, e soprattutto ha rilevato che il Ministero non ha mai svolto domanda riconvenzionale di danni, e pertanto ha confermato la decisione di condanna alla restituzione del deposito cauzionale. 18.3. Rispetto a ciò la censura non tiene conto della ratio decidendi e difetta di specificità rispetto all’allegazione di un asserito giudicato implicito. 19. Anche il ricorso incidentale è inammissibile. 20. Attesa la reciproca soccombenza possono essere compensate le spese dilite. 21. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale