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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 33940/2023

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, depositata il 28.09.2022, N.R.G. 14851/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.11.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; FATTO

1. Con sentenza n. 425/2016, la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il gravame proposto dalMinistero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito MIUR) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all'accertamento del suo diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Ancona all'interno della quale era stata iscritta fino al 2007, in occasione dell'aggiornamento periodico per il triennio 2014-2017, nonché la condanna del Ministero ad effettuare il suddetto reinserimento.

La Corte territoriale ha ritenuto che, in forza della normativa di riferimento (art. 1 comma 1 bis d.l. n. 97/2004, convertito nella

I. n. 143/2004), la mancata presentazione da parte di un docente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie ne comporta la cancellazione, ma non pregiudica il diritto dell'insegnante di ottenere, a seguito di domanda presentata successivamente, il reinserimento nelle graduatorie valide per gli anni scolastici a venire, in applicazione dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. in legge n. 143 del 2004 non abrogato; infine, ha inoltre precisato che a tale interpretazione non si può essere opposta la sopravvenuta chiusura delle graduatorie provinciali divenute ad esaurimento, la quale esclude l'inserimento ex novo di altri soggetti, ma non il re-inserimento di quelli già precedentemente iscritti.

2. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.Con ordinanza n. 28189/2022 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ed ha ritenuto tardivo il controricorso; ha pertanto considerato la Pierfederici intimata e non ha provveduto sulle spesedel giudizio di legittimità.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, assistito da memoria, per due motivi, per la revocazione della suddetta ordinanza.

5. IlMinistero dell’Istruzione e del Merito ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorso per revocazione lamenta che l’ordinanza impugnata è viziata per un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, rilevabile ai sensi degli artt. 391 bise 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., in quanto la Corte di cassazione, nelrileva re che il ricorso principale era stato notificatoin data 12.6.2017 e depositato presso la cancelleria della Suprema Corte in data 22.6.2017, ha ritenuto che il 22.6.2017 fosse l’ultimo giorno utile per il deposito del ricorso medesimo ed ha considerato tardiva la notifica del controricorso, avvenuta in data 17.7.2017.

Deduce che il ricorso principale poteva essere depositato in cancelleria nel termine di 20 giorni dalla notificazione, e che pertanto l’ultimo giorno utile per il deposito avrebbe dovuto essere individuato nel 2.7.2017; evidenzia che il termine ultimo per la notifica del controricorso era il22.7.2017 e che la notifica del controricorso è stata dunque tempestiva.

2. Con il secondo motivo, il ricorso per revocazione lamenta l’erroneità della conseguente statuizione secondo cui non doveva procedersi alla liquidazione delle spese di lite, essendo la Pierfedericirimasta intimata. 3.Il ricorso per revocazione è fondato.

4. Giova rammentare che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazioneex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass.n. 26643/2018).

Nel ribadire tali principi, questa Corte ha chiaritoche detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b)risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversaed ha pertanto ravvisato un errore di percezione da parte di questa Corteconsistente nell’avere ritenuto che il resistente non si fosse costituito, rilevando che tale errore era risultato con immediatezza e che era stato decisivo, avendo comportato la mancata statuizione sulle spese del giudizio di legittimità(Cass. n. 25865/2023, la quale ha richiamato Cass. n. 16439/2021, Cass. Sez.

U. n. 31032 /2019 , Ca ss. n. 3190/2006).

Si è inoltreevidenziato che la linea di demarcazione tra il procedimento di correzione dell'errore materiale (o della materiale omissione) e quello di revocazione per errore di fatto è correlata al livello di incidenza dell'errore: nel primo caso l'errore si colloca al livello della semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre nel secondo si inquadra come causa di un vero e proprio vizio di formazione di quella volontà; si è in particolare rimarcato che nell'ipotesi della r evocazione è la volontà del giudice a essere viziata dall'errore di fatto, al punto da imporsi non la semplice correzione dell'aspetto parvente (art. 287 ss. cod. proc. civ.) legato alla forma estrinseca del documento che la racchiude mediante emenda dell'errore in ciò immediatamente riscontrabile, ma l'esperimento di un apposito mezzo di impugnazione della sentenza (artt. 323 e 395 cod. proc. civ.) anche di cassazione (art. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.), onde rimuoverla, in quanto inficiata sul piano contenutistico, seppure per effetto di una svista di quanto emergente dagli atti processuali; questo è normalmente riconosciuto in giurisprudenzacon l'affermazione secondo cui il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento cartaceo e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione,tanto che l'ordinanza che lo conclude è per tale ragione priva di funzione propriamente decisoria e non è soggetta a impugnazione neppure col ricorso straordinario ex art. 111 cost. (Cass. n. 24281/2023, la quale ha richiamatoCass.

Sez.

U n. 5165 del 2004 e Cass. n. 5950 del 2007; Cass. n. 16205 del 2013;Cass. n. 5733 del 2019; e Cass. Sez.

U. n. 11508 del 2012) .

Questa Corte ha d’altronde chiarito che il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile in caso di difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ed è ammissibile per rimediare l’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore; ha invece ravvisato un errore revocatorio nella mancata regolamentazione delle spese in favore della parte vittoriosa in ragione del fatto che la parte vittoriosa era stata ritenuta intimata quando, invece, aveva depositato controricorso( Cass. n. 4559/2023 , la quale ha richiamato Cass. Sez., 6-L, ord. n. 572 del 2019 e Cass. civ., Sez.

VI, 27/07/2016, n. 15650).

LeSezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23445/2014 hanno inoltre enunciato il seguente principio di diritto: “Può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., quello sul computo concreto del termine annuale maggiorato della sospensione feriale dei termini, in quanto esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, atteso che il rilievo del dies ad quem e l’applicazione del calendario comune – la quale attinge oltretutto fatti che rientrano nella comune esperienza –indispensabili per valutare la tempestività dell’impugnazione sono facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice”.

5. Alla luce di tali principi, nel caso di specie si ravvisa un vero e proprio errore revocatorio, in quanto nessuna regolamentazione delle spese è stata adottata dal Collegio in favore della parte vittoriosa, erroneamente ritenuta intimata ancorché avessedepositato il controricorso in tempo utile ; l ’errore sul computo del termine per la notifica del controricorso ha infatti riguardato un fatto interno al giudizio di legittimità che si è risolto in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del dies ad quem per la suddetta notifica e l’applicazione del calendario comune adempimenti indispensabili per valutare la rituale proposizione del controricorso (elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti).

In particolare, l’ordinanza n. 28189/2022, dopo avere correttamente indicato sia il termine per il deposito del ricorso (20 giorni dalla notifica) previsto dall’art.369 cod. proc. civ. cheil termine per la notifica del controricorso previsto dall’art.370 cod. proc. civ.ratione temporis applicabile (venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso), ha rilevato che il ricorso è stato notificato in data 12.6.2017 ed è stato depositato in cancelleria in data 22.6.2017, qualificando tale data come ultimo giorno utile per tale adempimento, così erroneamente rilevando il dies ad quem per la notifica del controricorso.

Ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., il termine di 20 giorni per il deposito del ricorso scadeva infattiin data 3.7.2017, atteso che il 2.7.2017 era domenica ed il termine per il deposito del controricorso scadeva in data 24.7.2017, inquanto il 23.7.2017 era domenica.

Ritenuto l’errore di fatto nei termini esposti, si individua il capo dell’ordinanza n. 28189/2022da rescindere in quello con il quale la Corte ha dichiarato di non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per il fatto che il resistente non aveva svolto difese.

6. Passando al giudizio rescissorio, si deve provvedere a statuire sul riparto delle spese di lite del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza n. 20189/2022, considerando che non ricorre alcuna ragione che giustifichi la deroga al principio della soccombenza, che il valore della controversia era indeterminabilee che, essendo stata l’ordinanza pubblicata in data 28.9.2022 si devono applicare il D.M. 55/2014 e il D.M. 37/2018.

Per l’effetto, si determinano i compensi in euro € 4000 ,00 ; vanno inoltre liquidatigli esborsi, che si quantificano in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

7. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione e del Meritodeve essere condannat o alla rifusione a favore del la ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione dell’ordinanza n. 28189/2022 della Corte di cassazione e per l’effetto revoca l’ordinanza impugnata limitatamente al capo che ha escluso la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito al pagamento delle spese del presente giudizio , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2300 ,00 per co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, depositata il 28.09.2022, N.R.G. 14851/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.11.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1. Con sentenza n. 425/2016, la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il gravame proposto dalMinistero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito MIUR) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all'accertamento del suo diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Ancona all'interno della quale era stata iscritta fino al 2007, in occasione dell'aggiornamento periodico per il triennio 2014-2017, nonché la condanna del Ministero ad effettuare il suddetto reinserimento. La Corte territoriale ha ritenuto che, in forza della normativa di riferimento (art. 1 comma 1 bis d.l. n. 97/2004, convertito nella I. n. 143/2004), la mancata presentazione da parte di un docente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie ne comporta la cancellazione, ma non pregiudica il diritto dell'insegnante di ottenere, a seguito di domanda presentata successivamente, il reinserimento nelle graduatorie valide per gli anni scolastici a venire, in applicazione dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. in legge n. 143 del 2004 non abrogato; infine, ha inoltre precisato che a tale interpretazione non si può essere opposta la sopravvenuta chiusura delle graduatorie provinciali divenute ad esaurimento, la quale esclude l'inserimento ex novo di altri soggetti, ma non il re-inserimento di quelli già precedentemente iscritti. 2. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.Con ordinanza n. 28189/2022 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ed ha ritenuto tardivo il controricorso; ha pertanto considerato la Pierfederici intimata e non ha provveduto sulle spesedel giudizio di legittimità. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, assistito da memoria, per due motivi, per la revocazione della suddetta ordinanza. 5. IlMinistero dell’Istruzione e del Merito ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo, il ricorso per revocazione lamenta che l’ordinanza impugnata è viziata per un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, rilevabile ai sensi degli artt. 391 bise 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., in quanto la Corte di cassazione, nelrileva re che il ricorso principale era stato notificatoin data 12.6.2017 e depositato presso la cancelleria della Suprema Corte in data 22.6.2017, ha ritenuto che il 22.6.2017 fosse l’ultimo giorno utile per il deposito del ricorso medesimo ed ha considerato tardiva la notifica del controricorso, avvenuta in data 17.7.2017. Deduce che il ricorso principale poteva essere depositato in cancelleria nel termine di 20 giorni dalla notificazione, e che pertanto l’ultimo giorno utile per il deposito avrebbe dovuto essere individuato nel 2.7.2017; evidenzia che il termine ultimo per la notifica del controricorso era il22.7.2017 e che la notifica del controricorso è stata dunque tempestiva. 2. Con il secondo motivo, il ricorso per revocazione lamenta l’erroneità della conseguente statuizione secondo cui non doveva procedersi alla liquidazione delle spese di lite, essendo la Pierfedericirimasta intimata. 3.Il ricorso per revocazione è fondato. 4. Giova rammentare che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazioneex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass.n. 26643/2018). Nel ribadire tali principi, questa Corte ha chiaritoche detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b)risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversaed ha pertanto ravvisato un errore di percezione da parte di questa Corteconsistente nell’avere ritenuto che il resistente non si fosse costituito, rilevando che tale errore era risultato con immediatezza e che era stato decisivo, avendo comportato la mancata statuizione sulle spese del giudizio di legittimità(Cass. n. 25865/2023, la quale ha richiamato Cass. n. 16439/2021, Cass. Sez. U. n. 31032 /2019 , Ca ss. n. 3190/2006). Si è inoltreevidenziato che la linea di demarcazione tra il procedimento di correzione dell'errore materiale (o della materiale omissione) e quello di revocazione per errore di fatto è correlata al livello di incidenza dell'errore: nel primo caso l'errore si colloca al livello della semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre nel secondo si inquadra come causa di un vero e proprio vizio di formazione di quella volontà; si è in particolare rimarcato che nell'ipotesi della r evocazione è la volontà del giudice a essere viziata dall'errore di fatto, al punto da imporsi non la semplice correzione dell'aspetto parvente (art. 287 ss. cod. proc. civ.) legato alla forma estrinseca del documento che la racchiude mediante emenda dell'errore in ciò immediatamente riscontrabile, ma l'esperimento di un apposito mezzo di impugnazione della sentenza (artt. 323 e 395 cod. proc. civ.) anche di cassazione (art. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.), onde rimuoverla, in quanto inficiata sul piano contenutistico, seppure per effetto di una svista di quanto emergente dagli atti processuali; questo è normalmente riconosciuto in giurisprudenzacon l'affermazione secondo cui il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento cartaceo e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione,tanto che l'ordinanza che lo conclude è per tale ragione priva di funzione propriamente decisoria e non è soggetta a impugnazione neppure col ricorso straordinario ex art. 111 cost. (Cass. n. 24281/2023, la quale ha richiamatoCass. Sez. U n. 5165 del 2004 e Cass. n. 5950 del 2007; Cass. n. 16205 del 2013;Cass. n. 5733 del 2019; e Cass. Sez. U. n. 11508 del 2012) . Questa Corte ha d’altronde chiarito che il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile in caso di difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ed è ammissibile per rimediare l’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore; ha invece ravvisato un errore revocatorio nella mancata regolamentazione delle spese in favore della parte vittoriosa in ragione del fatto che la parte vittoriosa era stata ritenuta intimata quando, invece, aveva depositato controricorso( Cass. n. 4559/2023 , la quale ha richiamato Cass. Sez., 6-L, ord. n. 572 del 2019 e Cass. civ., Sez. VI, 27/07/2016, n. 15650). LeSezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23445/2014 hanno inoltre enunciato il seguente principio di diritto: “Può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., quello sul computo concreto del termine annuale maggiorato della sospensione feriale dei termini, in quanto esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, atteso che il rilievo del dies ad quem e l’applicazione del calendario comune – la quale attinge oltretutto fatti che rientrano nella comune esperienza –indispensabili per valutare la tempestività dell’impugnazione sono facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice”. 5. Alla luce di tali principi, nel caso di specie si ravvisa un vero e proprio errore revocatorio, in quanto nessuna regolamentazione delle spese è stata adottata dal Collegio in favore della parte vittoriosa, erroneamente ritenuta intimata ancorché avessedepositato il controricorso in tempo utile ; l ’errore sul computo del termine per la notifica del controricorso ha infatti riguardato un fatto interno al giudizio di legittimità che si è risolto in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del dies ad quem per la suddetta notifica e l’applicazione del calendario comune adempimenti indispensabili per valutare la rituale proposizione del controricorso (elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti). In particolare, l’ordinanza n. 28189/2022, dopo avere correttamente indicato sia il termine per il deposito del ricorso (20 giorni dalla notifica) previsto dall’art.369 cod. proc. civ. cheil termine per la notifica del controricorso previsto dall’art.370 cod. proc. civ.ratione temporis applicabile (venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso), ha rilevato che il ricorso è stato notificato in data 12.6.2017 ed è stato depositato in cancelleria in data 22.6.2017, qualificando tale data come ultimo giorno utile per tale adempimento, così erroneamente rilevando il dies ad quem per la notifica del controricorso. Ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., il termine di 20 giorni per il deposito del ricorso scadeva infattiin data 3.7.2017, atteso che il 2.7.2017 era domenica ed il termine per il deposito del controricorso scadeva in data 24.7.2017, inquanto il 23.7.2017 era domenica. Ritenuto l’errore di fatto nei termini esposti, si individua il capo dell’ordinanza n. 28189/2022da rescindere in quello con il quale la Corte ha dichiarato di non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per il fatto che il resistente non aveva svolto difese. 6. Passando al giudizio rescissorio, si deve provvedere a statuire sul riparto delle spese di lite del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza n. 20189/2022, considerando che non ricorre alcuna ragione che giustifichi la deroga al principio della soccombenza, che il valore della controversia era indeterminabilee che, essendo stata l’ordinanza pubblicata in data 28.9.2022 si devono applicare il D.M. 55/2014 e il D.M. 37/2018. Per l’effetto, si determinano i compensi in euro € 4000 ,00 ; vanno inoltre liquidatigli esborsi, che si quantificano in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. 7. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione e del Meritodeve essere condannat o alla rifusione a favore del la ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione dell’ordinanza n. 28189/2022 della Corte di cassazione e per l’effetto revoca l’ordinanza impugnata limitatamente al capo che ha escluso la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito al pagamento delle spese del presente giudizio , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2300 ,00 per co