CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 14603/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale e/o revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 38517 del 06.12.2021 resa nel procedimento tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], laddove, sia nella parte motivazionale che nel dispositivo, ha affermato che il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erano rimasti intimati quando invece si erano costituiti con controricorso e, conseguentemente, nessuna statuizione sulle spese era stata adottata nei loro confronti; Ritenuto che: - il procedimento per la correzione degl i errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile in caso di difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez., 6-L, ord. n. 572 del 2019); - esso è ammissibile per rimediare l’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore (Cass. civ., Sez. VI, 27/07/2016, n. 15650); - nel caso di specie, ness una regolamentazione delle spese è stata adottata dal collegio in favore della parte vittoriosa, che è stata erroneamente ritenuta intimata quando, invece, aveva depositato controricorso; - non è quindi possibile procedere alla procedura di correzione dell’errore materiale, trattandosi nella specie di un errore emendabile solo con l’impugnazione per revocazione della sentenza, così come rilevato in via subordinata dal ricorrente; - rilevato che, in via subordinata, è stata chiesta la revocazione della sentenza ed il procedimento può essere convertito in ricorso per revocazione, essendo stati rispettati i termini per la presentazione della relativa impugnazione; - ritenuto che va integrato il contraddittorio nei confronti degli altri controricorrenti nel giudizio RG. 14404/2021; - Visto l’art. 331 c.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controricorrenti nel giudizio RG. 14404/2021 entro giorni sessanta giorni dalla comunicazione del presente provve