CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso laquale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 1;- ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA’COOPERATIVA, in persona del l.r.p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Musumeci,l’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente e ricorrente incidentale–per la cassazione della sentenza n. 1231/2017 della Commissionetributaria regionale del Piemonte, depositata il 6 settembre 2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18marzo 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27491/2017Numero sezionale 2511/2026Numero di raccolta generale 12976/2026Data pubblicazione 06/05/20261. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cuneo, emettevaCredito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA], accertandol’avvenuta utilizzazione in compensazione, nell’anno 2009, di creditiIres maturati nel 2008, in misura eccedente il limite di cui all’art. 34,comma 1, della legge n. 388 del 2000, irrogando altresì la sanzione dicui all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cuneo, avendo la parteprestato acquiescenza parziale versando imposta e interessi, ritenevalegittima la sanzione di cui a tale previsione ma ne riduceva l’importoad un terzo, non essendo l’atto stato preceduto dalla comunicazione diirregolarità.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte rigettaval’appello principale dell’ufficio e accoglieva l’appello della società,ritenendo inapplicabile la sanzione. Ciò in quanto l’art. 13, comma 1,d. lgs. n. 471 del 1997 sanziona chi non esegue i versamenti dovutiper cui non era applicabile al caso di specie, ove un versamento non èpreviso dal punto di vista tecnico mentre da quello finanziario la sommacontestata è comunque presso le casse erariali, in ciò differendo dalcaso in cui si compensi un credito insufficiente o inesistente, trattandosidi una limitazione normativa alla sua disponibilità ma di caratteremomentaneo. Ciò trovava conferma nella successiva introduzione, daparte del d.lgs. n. 158/2015, dell’art. 13, comma 4, che sanzional’utilizzazione di una eccedenza o credito di imposta esistente ma inmisura superiore a quella spettante.4. Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso,affidandosi a un motivo.Numero registro generale 27491/2017Numero sezionale 2511/2026Numero di raccolta generale 12976/2026Data pubblicazione 06/05/2026La società spiega controricorso e propone ricorso incidentalecondizionato, affidato a quattro motivi, illustrando poi le sue difese conmemoria.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 18 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In memoria parte controricorrente ha evidenziato che lacondotta non sarebbe sanzionabile alla luce del successivoinnalzamento dei limiti di utilizzabilità del credito, poiché il limite dellacompensazione è stato elevato alla somma prima di euro 700.000 epoi di euro 2.000.000, capiente in relazione al credito compensato;ritenendo che lo jus superveniens abbia determinato una abolitiocriminis, ha invocato a sostegno della tesi il precedente di questa Cortecostituito da Cass. n. 18377/2024.Sul punto, alla luce di precedenti sezionali non tutti conformi traloro, come già rilevato da Cass. n. 902/2026, appare opportuna larimessione della causa alla pubblica udienza. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.Così deciso in Roma in data 18 marzo 2026 ed in riconvocazione indata 4 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti