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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 11064/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12678/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]. 68 presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 144, presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 4934/2016della CORTE D’APPELLOdiROMA, pubblicata il 16/11/2016 R.G. n. 4768 /201 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12678/2017 Cron.

Rep.

Ud.15/03/2023 - CC 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza n. 4934/2016,pubblicata il 16 novembre 2016, la Corte d'appello di Roma accoglieva parzialmente l'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Luigi, Silvia e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento del ricorso da loro proposto, aveva condannato l'istituto al pagamento di €. 16.241,12 a titolo di indennità per ferie nonché di €. 29.923,24 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario;

2. respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 434 cod. proc. civ. e di tardività della produzione (operata dall’[OSCURATO:PERSONA]) del c.c.n.i., riteneva la Corte territoriale, quanto allo straordinario, che l’art. 17 c.c.n.i.

EPNE prevedeva espressamente la necessaria autorizzazione del dirigente dell’ufficio ai fini dell’effettuazione del lavoro straordinario e che a nulla valesse un’eventuale difforme prassi aziendale, ciò per il principio, operante nel campo dell’impiego pubblico, secondo cui il trattamento economico fondamentale e accessorio è determinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva; non poteva dirsi equipollente all’autorizzazione del dirigente (o valida come ratifica ex post) la registrazione nel sito intranet dell’ente delle eccedenze orarie, registrazione che aveva la mera funzione di conteggiare le ore di servizio risultanti dalle timbrature in entrata e uscita, la cui liquidazione avrebbe comunque presupposto, a monte, l’autorizzazione del dirigente; quanto all’indennità per ferie non godute, la Corte territoriale riteneva erronea la statuizione di condanna per €. 16.241,12, in quanto era stata raggiunta la prova del parziale pagamento del credito per €. 11.234,78: a pag. 16 delle note autorizzate del 12.11.2012 gli originari ricorrenti, a fronte dell’eccepito pagamento di 64 gg. di ferie residue, pari a €. 11.234,78, avevano replicato che «l’Istituto doveva in ogni caso effettuare il pagamento dei residui n. 55 giorni di ferie,» sicché restava da saldare solo l’importo differenziale pari a €. 5.006,34 (€. 16.241,12-€. 11.234,78);

3. gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi assistiti da memoria, ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con tempestivo controricorso.

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito trascurato di rilevare che l’atto d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] non indicava i singoli capi della statuizione di primo grado oggetto di censura, limitandosi a riproporre le argomentazioni difensive enunciate, e disattese, dinanzi al Tribunale;

2. il motivo è inammissibile; ènoto che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione esige la critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice; i n questa prospettiva, è stato precisato che i l requisito della specificità dei motivi di appello non può prescindere dal contenuto argomentativo della sentenza impugnata richiedendosi che alle argomentazioni svolte in quest'ultima vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (v. tra altre, Cass. 18/09/2017, n. 21566; Cass. 01/12/2005, n. 26192; Cass. 17/12/2010, n. 25588); t ali affermazioni devono essere poste in correlazione con il principio secondo il quale quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le altre, Cass.13/08/2018, 20716; Cass. 21/04/2016, n. 8069; Cass. 30/07/2015 n. 16164); al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il già menzionato vizio rilevabile ex officio , è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 02/02/2017, n. 2771);in applicazione di tale principio è stato affermato che il rico rso per cassazione non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a sorreggere la critica relativa alla conformità dello stesso al modello legale (Cass.29/09/2017, n. 22880; Cass. 20/09/2006, n. 20405); orbene, parte ricorrente non ha sviluppato il motivo in esame in termini coerenti agli oneri sopra delineati in quanto ha omesso di trascrivere o riportare in maniera adeguata il contenuto della sentenza di primo grado, indispensabile al fine di consentire la verifica della effettiva pertinenza e specificità delle censure formulate con l'atto di appello e della loro reale ed effettiva idoneità a costruire un tessuto argomentativo idoneo a contrastare quello posto a fondamento della statuizione impugnata; è infatti mancata la stessa trascrizione della parte espositiva dell'atto di appello, richiamata in ricorso solo per relationem risultando all'evidenza inadeguata al fine del sindacato diretto del giudice di legittimità la trascrizione delle sole conclusioni riportate nell'atto di gravame (Cass., Sez.

L, 18 novembre 2022, n. 34050);

3. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito omesso di rilevare che l’appello si fondava su argomentazioni nuove rispetto a quelle della memoria difensiva di prime cure, giacché l’[OSCURATO:PERSONA] solo in fase di impugnazione aveva eccepito la violazione del c.c.n.i. di settore allegandolo nel relativo giudizio e solo in appello aveva contestato il documento n. 12 prodotto dagli originari ricorrenti che dava atto del monte ore di straordinario non pagato;

4. tale motivo, prima ancora che infondato (in appello sono, come noto, precluse soltanto domande ed eccezioni nuove, n on anche nuove «argomentazioni») è inammissibile per difetto della necessaria specificità, richiesta dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché i ricorrenti operano un rinvio per relationem agli atti processuali e non mettono a raffronto i passaggi della memoria di primo grado con quella d’appello in guisa da consentire a questa Corte di desumerne eventuali difformità; il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.

S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass.

S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 31223/2022);

5. con il terzo motivo deduce «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)» per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile produrre il c.c.n.i. in appello, non avvedendosi che l’[OSCURATO:PERSONA] era ormai decaduto dal diritto di produrre documenti ex art. 416 cod. proc. civ.;

6. il motivo è infondato là dove denuncia la tardività della produzione in grado di appello del c.c.n.i.,e ciò alla luce del principio secondo cui, nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, comma 2 , cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dalla medesima disposizione, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità al rapporto; in ogni caso, pur non essendo automatico l'accoglimento di tali istanze, spetta al giudice, ove formulate, valutarne l'ammissibilità, sulla base di tutti gli elementi versati in atti, esplicitando le ragioni che ne fondino il rigetto (Cass. n. 32752/2021; Cass. 21612/2019; Cass.n. 6610/2017; Cass. n. 1246/2011);

7. con il quarto motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché degli art. 36 Cost. e 1340 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); il Creazzo, all’atto della cessazione del rapporto, vantava un credito orario (c.d. pozzetto) pari a n. 1.754 ore eccedenti lo straordinario forfettario già autorizzato annualmente, sicché, come da prassi invalsa sul luogo di lavoro, tali ore avrebbero dovuto, in difetto di riposi compensativi, essere liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro; nel non riconoscere tale diritto, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio dell’art. 36 Cost. nonché l’art. 1340 cod. civ., e, oltretutto, non avrebbe colto il fatto che l’autorizzazione allo straordinario poteva dirsi implicita, senza considerare che il Creazzo svolgeva compiti di dirigente, quale vicario e, successivamente, reggente, sicché non occorreva alcuna autorizzazione;

8. il motivoè da disattendere; invero, la disciplina dettata nei diversi comparti dell'impiego pubblico contrattualizzato (e, nella specie, nell’art. 17 c.c.n.i.

EPNE) è espressione dell'orientamento, già formatosi in epoca antecedente la contrattualizzazione, in forza del quale il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell'ente (cfr. Cass. n. 2709/2017; Cass. n. 2737/2016; Cass. n. 20789/2007); attraverso quest'ultima, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto l’autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (Cass. 41251/21, cit.; nello stesso senso si era pronunciata anche la giurisprudenza del giudice amministrativo: cfr., fra le altre, Cons.

Stato, Sez.

III, 16-01-2013, n. 227; Cons.

Stato, Sez.

VI, 9 novembre 2010 n. 8626; Cons.

Stato, Sez.

III, 15 febbraio 2012 n. 783 secondo cui la formale autorizzazione costituisce, per la P.A. e per il dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavoro straordinario, assunzione di responsabilità gestionale e contabile da cui non si può prescindere); nel caso in esame, il giudice d’appello ha ritenuto non esistente l’autorizzazione al lavoro straordinario e le censure, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, si risolvono in realtà in una critica ‒ inammissibile in sede di legittimità ‒ alla valutazione delle risultanze processuali ed e vocano un’autorizzazi one implicita che, invece, il giudice d'appello non ha affatto avvalorato alla stregua delle risultanze di causa; parimenti infondata è laprospettazione della violazione del diritto alla proporzionalità della retribuzione, giacché il legislatore ha riservato alle parti collettive la determinazione del trattamento economico spettante al personale delle pubbliche amministrazioni (artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001) e pertanto, in difetto delle condizioni richieste dal c.c.n.l. (o integrativo) ai fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro, non puòsorgere il diritto al compenso; di qui anche l’irrilevanza di eventuali prassi contra legem;9. con il quintoed ultimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 cod. civ. e 416 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito, con riferimento all’indennità per le ferie non godute, violato il principio dell’onere della prova perché «gravava sull’[OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare di aver corrisposti ai ricorrenti la somma di €. 11.234,78 a titolo di ferie residue»; i ricorrenti «non avevano ammesso alcunché» essendosi solo limitati a formulare una domanda subordinata per il pagamento dell’indennità per le ferie residue;

10. il motivo è infondato; la violazione di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 360, comma 1 , n. 3 c od . p roc . c iv . e 2697 c od . c iv ., può essere utilmente denunciata nei casi in cui il giudice di merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia deciso la controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo;solo in tal caso l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli della incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto; detta evenienza non si verifica allorquando il giudice, all’esito della valutazione delle prove assunte e a prescindere dalla individuazione della parte tenuta a provare i fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, pervenga al convincimento che i fatti allegati dall’attore non siano provati, mentre lo siano quelli sui quali il convenuto ha fondato le proprie difese; in tal caso, infatti, il rigetto della domanda non discende dalla errata applicazione del principio dell’onere della prova, giacché, una volta affermato con certezza che il fatto allegato dall’attore non si è verificato mentre si è realizzato quello dedotto dal convenuto, diviene irrilevante stabilire se le circostanze da quest’ultimo allegate costituissero mera difesa oeccezione; nel caso di specie la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha ritenuto, alla stregua dell’interpretazione degli scritti difensivi delle parti, che fosse stato riconosciuto il pagamento di 64 gg. di ferie residue, pari a €. 11.234,78, sicché residuavail minor debito accertato; in altri termini, il giudice di appello non ha fondato la decisione sulla regola residuale dell’onere della prova, ma ha, al contrario, ritenuto provato, mediante «un implicito riconoscimento», e dunque per effetto di una sostanziale ammissione, il pagamento di parte delle somme richieste dagli originari ricorrenti, sicché diviene irrilevante stabilire se dovesse o meno essere addossato all’Istituto l’onere di provare l’adempimento del debito;

11. in via conclusiva, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro €. 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12678/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]. 68 presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 144, presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 4934/2016della CORTE D’APPELLOdiROMA, pubblicata il 16/11/2016 R.G. n. 4768 /201 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12678/2017 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 - CC 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 4934/2016,pubblicata il 16 novembre 2016, la Corte d'appello di Roma accoglieva parzialmente l'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Luigi, Silvia e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento del ricorso da loro proposto, aveva condannato l'istituto al pagamento di €. 16.241,12 a titolo di indennità per ferie nonché di €. 29.923,24 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario; 2. respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 434 cod. proc. civ. e di tardività della produzione (operata dall’[OSCURATO:PERSONA]) del c.c.n.i., riteneva la Corte territoriale, quanto allo straordinario, che l’art. 17 c.c.n.i. EPNE prevedeva espressamente la necessaria autorizzazione del dirigente dell’ufficio ai fini dell’effettuazione del lavoro straordinario e che a nulla valesse un’eventuale difforme prassi aziendale, ciò per il principio, operante nel campo dell’impiego pubblico, secondo cui il trattamento economico fondamentale e accessorio è determinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva; non poteva dirsi equipollente all’autorizzazione del dirigente (o valida come ratifica ex post) la registrazione nel sito intranet dell’ente delle eccedenze orarie, registrazione che aveva la mera funzione di conteggiare le ore di servizio risultanti dalle timbrature in entrata e uscita, la cui liquidazione avrebbe comunque presupposto, a monte, l’autorizzazione del dirigente; quanto all’indennità per ferie non godute, la Corte territoriale riteneva erronea la statuizione di condanna per €. 16.241,12, in quanto era stata raggiunta la prova del parziale pagamento del credito per €. 11.234,78: a pag. 16 delle note autorizzate del 12.11.2012 gli originari ricorrenti, a fronte dell’eccepito pagamento di 64 gg. di ferie residue, pari a €. 11.234,78, avevano replicato che «l’Istituto doveva in ogni caso effettuare il pagamento dei residui n. 55 giorni di ferie,» sicché restava da saldare solo l’importo differenziale pari a €. 5.006,34 (€. 16.241,12-€. 11.234,78); 3. gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi assistiti da memoria, ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con tempestivo controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito trascurato di rilevare che l’atto d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] non indicava i singoli capi della statuizione di primo grado oggetto di censura, limitandosi a riproporre le argomentazioni difensive enunciate, e disattese, dinanzi al Tribunale; 2. il motivo è inammissibile; ènoto che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione esige la critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice; i n questa prospettiva, è stato precisato che i l requisito della specificità dei motivi di appello non può prescindere dal contenuto argomentativo della sentenza impugnata richiedendosi che alle argomentazioni svolte in quest'ultima vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (v. tra altre, Cass. 18/09/2017, n. 21566; Cass. 01/12/2005, n. 26192; Cass. 17/12/2010, n. 25588); t ali affermazioni devono essere poste in correlazione con il principio secondo il quale quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le altre, Cass.13/08/2018, 20716; Cass. 21/04/2016, n. 8069; Cass. 30/07/2015 n. 16164); al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il già menzionato vizio rilevabile ex officio , è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 02/02/2017, n. 2771);in applicazione di tale principio è stato affermato che il rico rso per cassazione non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a sorreggere la critica relativa alla conformità dello stesso al modello legale (Cass.29/09/2017, n. 22880; Cass. 20/09/2006, n. 20405); orbene, parte ricorrente non ha sviluppato il motivo in esame in termini coerenti agli oneri sopra delineati in quanto ha omesso di trascrivere o riportare in maniera adeguata il contenuto della sentenza di primo grado, indispensabile al fine di consentire la verifica della effettiva pertinenza e specificità delle censure formulate con l'atto di appello e della loro reale ed effettiva idoneità a costruire un tessuto argomentativo idoneo a contrastare quello posto a fondamento della statuizione impugnata; è infatti mancata la stessa trascrizione della parte espositiva dell'atto di appello, richiamata in ricorso solo per relationem risultando all'evidenza inadeguata al fine del sindacato diretto del giudice di legittimità la trascrizione delle sole conclusioni riportate nell'atto di gravame (Cass., Sez. L, 18 novembre 2022, n. 34050); 3. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito omesso di rilevare che l’appello si fondava su argomentazioni nuove rispetto a quelle della memoria difensiva di prime cure, giacché l’[OSCURATO:PERSONA] solo in fase di impugnazione aveva eccepito la violazione del c.c.n.i. di settore allegandolo nel relativo giudizio e solo in appello aveva contestato il documento n. 12 prodotto dagli originari ricorrenti che dava atto del monte ore di straordinario non pagato; 4. tale motivo, prima ancora che infondato (in appello sono, come noto, precluse soltanto domande ed eccezioni nuove, n on anche nuove «argomentazioni») è inammissibile per difetto della necessaria specificità, richiesta dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché i ricorrenti operano un rinvio per relationem agli atti processuali e non mettono a raffronto i passaggi della memoria di primo grado con quella d’appello in guisa da consentire a questa Corte di desumerne eventuali difformità; il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 31223/2022); 5. con il terzo motivo deduce «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)» per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile produrre il c.c.n.i. in appello, non avvedendosi che l’[OSCURATO:PERSONA] era ormai decaduto dal diritto di produrre documenti ex art. 416 cod. proc. civ.; 6. il motivo è infondato là dove denuncia la tardività della produzione in grado di appello del c.c.n.i.,e ciò alla luce del principio secondo cui, nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, comma 2 , cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dalla medesima disposizione, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità al rapporto; in ogni caso, pur non essendo automatico l'accoglimento di tali istanze, spetta al giudice, ove formulate, valutarne l'ammissibilità, sulla base di tutti gli elementi versati in atti, esplicitando le ragioni che ne fondino il rigetto (Cass. n. 32752/2021; Cass. 21612/2019; Cass.n. 6610/2017; Cass. n. 1246/2011); 7. con il quarto motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché degli art. 36 Cost. e 1340 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); il Creazzo, all’atto della cessazione del rapporto, vantava un credito orario (c.d. pozzetto) pari a n. 1.754 ore eccedenti lo straordinario forfettario già autorizzato annualmente, sicché, come da prassi invalsa sul luogo di lavoro, tali ore avrebbero dovuto, in difetto di riposi compensativi, essere liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro; nel non riconoscere tale diritto, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio dell’art. 36 Cost. nonché l’art. 1340 cod. civ., e, oltretutto, non avrebbe colto il fatto che l’autorizzazione allo straordinario poteva dirsi implicita, senza considerare che il Creazzo svolgeva compiti di dirigente, quale vicario e, successivamente, reggente, sicché non occorreva alcuna autorizzazione; 8. il motivoè da disattendere; invero, la disciplina dettata nei diversi comparti dell'impiego pubblico contrattualizzato (e, nella specie, nell’art. 17 c.c.n.i. EPNE) è espressione dell'orientamento, già formatosi in epoca antecedente la contrattualizzazione, in forza del quale il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell'ente (cfr. Cass. n. 2709/2017; Cass. n. 2737/2016; Cass. n. 20789/2007); attraverso quest'ultima, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto l’autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (Cass. 41251/21, cit.; nello stesso senso si era pronunciata anche la giurisprudenza del giudice amministrativo: cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 16-01-2013, n. 227; Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2010 n. 8626; Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2012 n. 783 secondo cui la formale autorizzazione costituisce, per la P.A. e per il dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavoro straordinario, assunzione di responsabilità gestionale e contabile da cui non si può prescindere); nel caso in esame, il giudice d’appello ha ritenuto non esistente l’autorizzazione al lavoro straordinario e le censure, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, si risolvono in realtà in una critica ‒ inammissibile in sede di legittimità ‒ alla valutazione delle risultanze processuali ed e vocano un’autorizzazi one implicita che, invece, il giudice d'appello non ha affatto avvalorato alla stregua delle risultanze di causa; parimenti infondata è laprospettazione della violazione del diritto alla proporzionalità della retribuzione, giacché il legislatore ha riservato alle parti collettive la determinazione del trattamento economico spettante al personale delle pubbliche amministrazioni (artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001) e pertanto, in difetto delle condizioni richieste dal c.c.n.l. (o integrativo) ai fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro, non puòsorgere il diritto al compenso; di qui anche l’irrilevanza di eventuali prassi contra legem;9. con il quintoed ultimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 cod. civ. e 416 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito, con riferimento all’indennità per le ferie non godute, violato il principio dell’onere della prova perché «gravava sull’[OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare di aver corrisposti ai ricorrenti la somma di €. 11.234,78 a titolo di ferie residue»; i ricorrenti «non avevano ammesso alcunché» essendosi solo limitati a formulare una domanda subordinata per il pagamento dell’indennità per le ferie residue; 10. il motivo è infondato; la violazione di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 360, comma 1 , n. 3 c od . p roc . c iv . e 2697 c od . c iv ., può essere utilmente denunciata nei casi in cui il giudice di merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia deciso la controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo;solo in tal caso l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli della incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto; detta evenienza non si verifica allorquando il giudice, all’esito della valutazione delle prove assunte e a prescindere dalla individuazione della parte tenuta a provare i fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, pervenga al convincimento che i fatti allegati dall’attore non siano provati, mentre lo siano quelli sui quali il convenuto ha fondato le proprie difese; in tal caso, infatti, il rigetto della domanda non discende dalla errata applicazione del principio dell’onere della prova, giacché, una volta affermato con certezza che il fatto allegato dall’attore non si è verificato mentre si è realizzato quello dedotto dal convenuto, diviene irrilevante stabilire se le circostanze da quest’ultimo allegate costituissero mera difesa oeccezione; nel caso di specie la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha ritenuto, alla stregua dell’interpretazione degli scritti difensivi delle parti, che fosse stato riconosciuto il pagamento di 64 gg. di ferie residue, pari a €. 11.234,78, sicché residuavail minor debito accertato; in altri termini, il giudice di appello non ha fondato la decisione sulla regola residuale dell’onere della prova, ma ha, al contrario, ritenuto provato, mediante «un implicito riconoscimento», e dunque per effetto di una sostanziale ammissione, il pagamento di parte delle somme richieste dagli originari ricorrenti, sicché diviene irrilevante stabilire se dovesse o meno essere addossato all’Istituto l’onere di provare l’adempimento del debito; 11. in via conclusiva, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro €. 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presuppo
Sentenza Cassazione n. 11064/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris