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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13452/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso1706 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1867/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 208/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18110/20221.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1867/2022N, umero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 13452/2026pronunciandosi in sede di rinvio da questa Corte con ordinanzaData pubblicazione 09/05/2026n. 31337/2021 con oggetto la sentenza n. 8828/2014 dellamedesima Corte d'Appello, che aveva dichiarato inammissibilel’appello dell’INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Tivoliche lo aveva condannato, con sentenza n. 63/2012 alpagamento in favore del dipendente in quiescenza GianfrancoGreco della somma di € 21.427,36 a titolo di retribuzione per illavoro straordinario e di € 22.595,21 a titolo di trattamentoeconomico relativo alle mansioni di vicario del dirigente, oltreinteressi legali dalla maturazione al soddisfo, nel giudizioriassunto dall’INAIL nei confronti del dr.

Greco, accoglieval’appello dell’INAIL e rigettava integralmente la domandaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del 29 dicembre 2009.2.

Il dr.

Greco, dipendente INAIL, inquadrato nell’area C, p.e.C4, e, dal 2001, p.e.

C5, [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001, in quiescenzadal 31.8.2007, aveva agito in giudizio sostenendo di aver svoltodal 1996 sino al pensionamento incarichi di reggenza delle sediINAIL di Velletri, [OSCURATO:PERSONA] e Tivoli, svolgendo un orariodi lavoro superiore a quello contrattuale con conseguentematurazione di ore di lavoro straordinario, in parte autorizzatee remunerate, per altra parte convogliate nella cd. bancaore/pozzetto per poter essere usufruite sotto forma di riposicompensativi.

Aveva dunque chiesto la condanna dell’istituto alpagamento delle differenze retributive maturate dallosvolgimento del ruolo di vicario e delle ore di straordinariomaturate e non pagate.3.

Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso,riconoscendo lo svolgimento di lavoro straordinario e dellemansioni superiori di vicario con diritto al pagamento delleNumero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/2026relative differenze retributive dal 2003 al 2006, staNunmteero dli ara ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026maturazione della prescrizione per gli anni pregressi.4.

Dichiarato inammissibile l’appello dell’istituto dalla Corteterritoriale, questa Corte con ordinanza n. 31337/2021accoglieva i motivi di ricorso dell’istituto relativi alla declaratoriadi inammissibilità dell’appello, che invece avrebbe dovuto esseredichiarato ammissibile, e procedeva a rinvio restitutorio perl’esame nel merito.5.

Con la seconda sentenza d’appello, la Corte di Romarigettava le domande azionate; riteneva, infatti, non provato losvolgimento in maniera prevalente di mansioni superiori,valutando che i verbali di passaggio delle consegne e degliorganigrammi prodotti agli atti e posti dal Tribunale afondamento della sua decisione di accoglimento attestasserosolamente lo svolgimento di funzioni vicarie da parte dellavoratore, ma non anche l’espletamento dei compiti di vicarioin maniera prevalente sotto il profilo quantitativo, qualitativo etemporale; con riguardo al lavoro straordinario, ne rilevava lamancata autorizzazione e, pertanto, riteneva l’insussistenza deldiritto del lavoratore al pagamento; condannava l’originarioricorrente al pagamento in favore dell’INAIL delle spese delgiudizio dell’intero processo, liquidate per ciascuna della quattrofasi.6.

Per la cassazione della seconda sentenza d’appello ricorreil pensionato con tre motivi; resiste l’INAIL con controricorso,con ricorso incidentale con un motivo; resiste il ricorrente concontroricorso al ricorso incidentale; il ricorrente ha depositatomemoria conclusiva.Ragioni della decisioneNumero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/20261.

Con il primo motivo parte ricorrente principale Nduemedrou dci era ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d. lgs. n. 165/2001,del combinato disposto degli artt. 416 c.p.c. e 2697 c.c., dell’art.115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Sostiene che la sentenzad’appello è errata nella parte in cui ha ritenuto non assolto daparte del lavoratore l’onere probatorio in merito allosvolgimento di mansioni superiori.2.

Il motivo non è fondato, perché con esso non si denunciaun errore di sussunzione, ma la valutazione di merito delleprove, non rivedibile in sede di legittimità ove congruamente elogicamente motivata.3.

Vengono sovrapposte nella doglianza le nozioni direggenza (alla quale si ricorre in caso di vacanza dell’ufficiodirigenziale nelle more della procedura di copertura dellavacanza medesima) e quella di svolgimento di funzioni vicarie,che implicano la sostituzione del dirigente in caso di assenzamomentanea.4.

Sul punto, la sentenza impugnata è conformeall’orientamento espresso da questa Corte in tema disvolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali, secondo il quale(Cass. n. 18712/2016), in tema di impiego pubblicocontrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansionidirigenziali da parte di un funzionario fa sorgere il diritto alcorrispondente trattamento economico a condizione che illavoratore assolva all'onere di allegazione e prova circa lapienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo equantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché inordine alle responsabilità attribuite, restando irrilevante, a talfine, la presenza di un atto formale di preposizione privo deirequisiti di regolarità.Numero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/20265.

Con il secondo motivo, parte ricorrente priNnumceiproa dli era ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e1340 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).

Assume che la pronunciad’appello è errata nella parte in cui ha ritenuto che, mancandola prova della preventiva formale autorizzazione, nulla puòessere riconosciuto al ricorrente a titolo di straordinario,ignorando la prassi dell’INAIL per cui, ove alla data di cessazionedel rapporto un lavoratore vantasse ore residue nella banca ore,queste venivano liquidate unitamente alle altre competenza difine rapporto; nel caso di specie, l’istituto non avrebbeprovveduto alla liquidazione di 1256 ore di lavoro straordinarioresidue confluite nella banca ore e non utilizzate6.

Il motivo non è fondato.7.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n.11064/2023, §§ 7 ss.) che la domanda concernente il creditoorario (cd. pozzetto), nel caso di specie pari a n. 1256 oreeccedenti lo straordinario forfettario già autorizzatoannualmente, che, come da prassi invalsa sul luogo di lavoro,avrebbero dovuto, in difetto di riposi compensativi, essereliquidate alla cessazione del rapporto di lavoro perautorizzazione implicita, e comunque non necessaria per icompiti di vicario, non è accoglibile.8.

Invero, la disciplina dettata nei diversi compartidell'impiego pubblico contrattualizzato (e, nella specie, nell’art.17 [OSCURATO:PERSONA]) è espressione dell'orientamento, già formatosiin epoca antecedente la contrattualizzazione, in forza del qualeil diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone laprevia autorizzazione dell'ente (cfr. Cass. n. 2709/2017; Cass.n. 2737/2016; Cass. n. 20789/2007); attraverso quest'ultima,infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettatidall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia edNumero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/2026economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, Ncuommerom di ara ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/20261, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001, in quanto l’autorizzazionemedesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenzadelle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario ilricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verificadella compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio,compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costodel personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagliartt. 40 ss. d. lgs. n. 165/2001, nelle diverse versionisuccedutesi nel tempo (Cass. n. 41251/21).

Nello stesso sensosi era pronunciata anche la giurisprudenza del giudiceamministrativo: cfr., fra le altre, Cons.

Stato, Sez.

III,16.1.2013, n. 227; Cons.

Stato, Sez.

VI, 9.11.2010, n. 8626;Cons.

Stato, Sez.

III, 15.2.2012, n. 783, secondo cui la formaleautorizzazione costituisce, per la P.A. e per il dirigente delservizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavorostraordinario, assunzione di responsabilità gestionale econtabile da cui non si può prescindere.9.

Nel caso in esame, il giudice d’appello ha ritenuto nonesistente l’autorizzazione al lavoro straordinario e le censure,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, sirisolvono in realtà in una critica ‒ inammissibile in sede dilegittimità ‒ alla valutazione delle risultanze processuali edevocano un’autorizzazione implicita che, invece, il giudiced'appello non ha affatto avvalorato, alla stregua delle risultanzedi causa.10.

Parimenti infondata è la prospettazione della violazionedel diritto alla proporzionalità della retribuzione, giacché illegislatore ha riservato alle parti collettive la determinazione deltrattamento economico spettante al personale delle pubblicheamministrazioni (artt. 2 e 45 d. lgs. n. 165/2001) e, pertanto,Numero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/2026in difetto delle condizioni richieste dal CCNL (o integraNtuivmoer)o dai rai ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario normaledi lavoro, non può sorgere il diritto al compenso; di qui anchel’irrilevanza di eventuali prassi contra legem.11.

Con il terzo motivo, viene denunciata violazione e falsaapplicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e delle tabellerecanti i “[OSCURATO:PERSONA]” ad esso allegate, affermando che,per il primo grado di giudizio, andavano applicate le tariffevigenti ratione temporis.12.

Il motivo non è fondato.13.

Opera, nel caso di specie, il principio in base al quale, intema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n.55/2014, cui devono essere commisurati i compensi deiprofessionisti, trovano applicazione ogni qual volta laliquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alladata di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché laprestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nellavigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data laprestazione professionale non sia stata ancora completata.

Neconsegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia conclusocon sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., nonoperano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioniprofessionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia purelimitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma delladecisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del gradoprecedente, deve applicare la disciplina vigente al momentodella sentenza d'appello, atteso che l'accezioneomnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di uncorrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza(Cass. n. 31884/2018; conf.

Cass. n. 19989/2021).Numero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/202614.

Né si rileva alcuna sproporzione della liquidazione oNupmeerroa dti ara ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026con la seconda sentenza d’appello, trattandosi di questione al difuori del perimetro del giudizio di legittimità, una volta nonrilevata (né allegata) la violazione dei minimi o dei massimitariffari.15.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la sentenzaimpugnata viene censurata per violazione o falsa applicazionedegli artt. 389 c.p.c. e 1282 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), peressere i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro produttividi interessi di pieno diritto, mentre con la sentenza impugnatail lavoratore non è stato condannato al pagamento degliinteressi sulle somme da restituire, dal giorno dell’avvenutopagamento al saldo.16.

Il motivo non è ammissibile per difetto di interesse,trattandosi di effetto di diritto in relazione all’operatività delquale non è necessaria specifico capo di pronuncia.17.

Infatti, l'azione di restituzione delle somme pagate in basead una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibileallo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega adun'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e,dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fededell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato ènecessaria la formazione di un titolo restitutorio, il qualecomprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda intal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzionenel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessilegali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giornodell'avvenuto pagamento (Cass. n. 34011/2021).18.

Le spese del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, seguono la misura e il valore della reciprocasoccombenza.Numero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 13452/2026 P.Q.MData pubblicazione 09/05/2026La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile ilricorso incidentale.Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di 2/3 dellespese del presente giudizio, che liquida per l’intero in € 3.600per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge, compensando il residuo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso1706 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1867/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 208/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18110/20221. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1867/2022N, umero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 13452/2026pronunciandosi in sede di rinvio da questa Corte con ordinanzaData pubblicazione 09/05/2026n. 31337/2021 con oggetto la sentenza n. 8828/2014 dellamedesima Corte d'Appello, che aveva dichiarato inammissibilel’appello dell’INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Tivoliche lo aveva condannato, con sentenza n. 63/2012 alpagamento in favore del dipendente in quiescenza GianfrancoGreco della somma di € 21.427,36 a titolo di retribuzione per illavoro straordinario e di € 22.595,21 a titolo di trattamentoeconomico relativo alle mansioni di vicario del dirigente, oltreinteressi legali dalla maturazione al soddisfo, nel giudizioriassunto dall’INAIL nei confronti del dr. Greco, accoglieval’appello dell’INAIL e rigettava integralmente la domandaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del 29 dicembre 2009.2. Il dr. Greco, dipendente INAIL, inquadrato nell’area C, p.e.C4, e, dal 2001, p.e. C5, [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001, in quiescenzadal 31.8.2007, aveva agito in giudizio sostenendo di aver svoltodal 1996 sino al pensionamento incarichi di reggenza delle sediINAIL di Velletri, [OSCURATO:PERSONA] e Tivoli, svolgendo un orariodi lavoro superiore a quello contrattuale con conseguentematurazione di ore di lavoro straordinario, in parte autorizzatee remunerate, per altra parte convogliate nella cd. bancaore/pozzetto per poter essere usufruite sotto forma di riposicompensativi. Aveva dunque chiesto la condanna dell’istituto alpagamento delle differenze retributive maturate dallosvolgimento del ruolo di vicario e delle ore di straordinariomaturate e non pagate.3. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso,riconoscendo lo svolgimento di lavoro straordinario e dellemansioni superiori di vicario con diritto al pagamento delleNumero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/2026relative differenze retributive dal 2003 al 2006, staNunmteero dli ara ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026maturazione della prescrizione per gli anni pregressi.4. Dichiarato inammissibile l’appello dell’istituto dalla Corteterritoriale, questa Corte con ordinanza n. 31337/2021accoglieva i motivi di ricorso dell’istituto relativi alla declaratoriadi inammissibilità dell’appello, che invece avrebbe dovuto esseredichiarato ammissibile, e procedeva a rinvio restitutorio perl’esame nel merito.5. Con la seconda sentenza d’appello, la Corte di Romarigettava le domande azionate; riteneva, infatti, non provato losvolgimento in maniera prevalente di mansioni superiori,valutando che i verbali di passaggio delle consegne e degliorganigrammi prodotti agli atti e posti dal Tribunale afondamento della sua decisione di accoglimento attestasserosolamente lo svolgimento di funzioni vicarie da parte dellavoratore, ma non anche l’espletamento dei compiti di vicarioin maniera prevalente sotto il profilo quantitativo, qualitativo etemporale; con riguardo al lavoro straordinario, ne rilevava lamancata autorizzazione e, pertanto, riteneva l’insussistenza deldiritto del lavoratore al pagamento; condannava l’originarioricorrente al pagamento in favore dell’INAIL delle spese delgiudizio dell’intero processo, liquidate per ciascuna della quattrofasi.6. Per la cassazione della seconda sentenza d’appello ricorreil pensionato con tre motivi; resiste l’INAIL con controricorso,con ricorso incidentale con un motivo; resiste il ricorrente concontroricorso al ricorso incidentale; il ricorrente ha depositatomemoria conclusiva.Ragioni della decisioneNumero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/20261. Con il primo motivo parte ricorrente principale Nduemedrou dci era ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d. lgs. n. 165/2001,del combinato disposto degli artt. 416 c.p.c. e 2697 c.c., dell’art.115 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sostiene che la sentenzad’appello è errata nella parte in cui ha ritenuto non assolto daparte del lavoratore l’onere probatorio in merito allosvolgimento di mansioni superiori.2. Il motivo non è fondato, perché con esso non si denunciaun errore di sussunzione, ma la valutazione di merito delleprove, non rivedibile in sede di legittimità ove congruamente elogicamente motivata.3. Vengono sovrapposte nella doglianza le nozioni direggenza (alla quale si ricorre in caso di vacanza dell’ufficiodirigenziale nelle more della procedura di copertura dellavacanza medesima) e quella di svolgimento di funzioni vicarie,che implicano la sostituzione del dirigente in caso di assenzamomentanea.4. Sul punto, la sentenza impugnata è conformeall’orientamento espresso da questa Corte in tema disvolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali, secondo il quale(Cass. n. 18712/2016), in tema di impiego pubblicocontrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansionidirigenziali da parte di un funzionario fa sorgere il diritto alcorrispondente trattamento economico a condizione che illavoratore assolva all'onere di allegazione e prova circa lapienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo equantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché inordine alle responsabilità attribuite, restando irrilevante, a talfine, la presenza di un atto formale di preposizione privo deirequisiti di regolarità.Numero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/20265. Con il secondo motivo, parte ricorrente priNnumceiproa dli era ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e1340 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Assume che la pronunciad’appello è errata nella parte in cui ha ritenuto che, mancandola prova della preventiva formale autorizzazione, nulla puòessere riconosciuto al ricorrente a titolo di straordinario,ignorando la prassi dell’INAIL per cui, ove alla data di cessazionedel rapporto un lavoratore vantasse ore residue nella banca ore,queste venivano liquidate unitamente alle altre competenza difine rapporto; nel caso di specie, l’istituto non avrebbeprovveduto alla liquidazione di 1256 ore di lavoro straordinarioresidue confluite nella banca ore e non utilizzate6. Il motivo non è fondato.7. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n.11064/2023, §§ 7 ss.) che la domanda concernente il creditoorario (cd. pozzetto), nel caso di specie pari a n. 1256 oreeccedenti lo straordinario forfettario già autorizzatoannualmente, che, come da prassi invalsa sul luogo di lavoro,avrebbero dovuto, in difetto di riposi compensativi, essereliquidate alla cessazione del rapporto di lavoro perautorizzazione implicita, e comunque non necessaria per icompiti di vicario, non è accoglibile.8. Invero, la disciplina dettata nei diversi compartidell'impiego pubblico contrattualizzato (e, nella specie, nell’art.17 [OSCURATO:PERSONA]) è espressione dell'orientamento, già formatosiin epoca antecedente la contrattualizzazione, in forza del qualeil diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone laprevia autorizzazione dell'ente (cfr. Cass. n. 2709/2017; Cass.n. 2737/2016; Cass. n. 20789/2007); attraverso quest'ultima,infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettatidall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia edNumero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/2026economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, Ncuommerom di ara ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/20261, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001, in quanto l’autorizzazionemedesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenzadelle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario ilricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verificadella compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio,compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costodel personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagliartt. 40 ss. d. lgs. n. 165/2001, nelle diverse versionisuccedutesi nel tempo (Cass. n. 41251/21). Nello stesso sensosi era pronunciata anche la giurisprudenza del giudiceamministrativo: cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. III,16.1.2013, n. 227; Cons. Stato, Sez. VI, 9.11.2010, n. 8626;Cons. Stato, Sez. III, 15.2.2012, n. 783, secondo cui la formaleautorizzazione costituisce, per la P.A. e per il dirigente delservizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavorostraordinario, assunzione di responsabilità gestionale econtabile da cui non si può prescindere.9. Nel caso in esame, il giudice d’appello ha ritenuto nonesistente l’autorizzazione al lavoro straordinario e le censure,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, sirisolvono in realtà in una critica ‒ inammissibile in sede dilegittimità ‒ alla valutazione delle risultanze processuali edevocano un’autorizzazione implicita che, invece, il giudiced'appello non ha affatto avvalorato, alla stregua delle risultanzedi causa.10. Parimenti infondata è la prospettazione della violazionedel diritto alla proporzionalità della retribuzione, giacché illegislatore ha riservato alle parti collettive la determinazione deltrattamento economico spettante al personale delle pubblicheamministrazioni (artt. 2 e 45 d. lgs. n. 165/2001) e, pertanto,Numero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/2026in difetto delle condizioni richieste dal CCNL (o integraNtuivmoer)o dai rai ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario normaledi lavoro, non può sorgere il diritto al compenso; di qui anchel’irrilevanza di eventuali prassi contra legem.11. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione e falsaapplicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e delle tabellerecanti i “[OSCURATO:PERSONA]” ad esso allegate, affermando che,per il primo grado di giudizio, andavano applicate le tariffevigenti ratione temporis.12. Il motivo non è fondato.13. Opera, nel caso di specie, il principio in base al quale, intema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n.55/2014, cui devono essere commisurati i compensi deiprofessionisti, trovano applicazione ogni qual volta laliquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alladata di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché laprestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nellavigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data laprestazione professionale non sia stata ancora completata. Neconsegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia conclusocon sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., nonoperano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioniprofessionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia purelimitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma delladecisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del gradoprecedente, deve applicare la disciplina vigente al momentodella sentenza d'appello, atteso che l'accezioneomnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di uncorrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza(Cass. n. 31884/2018; conf. Cass. n. 19989/2021).Numero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/202614. Né si rileva alcuna sproporzione della liquidazione oNupmeerroa dti ara ccolta generale 13452/2026Data pubblicazione 09/05/2026con la seconda sentenza d’appello, trattandosi di questione al difuori del perimetro del giudizio di legittimità, una volta nonrilevata (né allegata) la violazione dei minimi o dei massimitariffari.15. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la sentenzaimpugnata viene censurata per violazione o falsa applicazionedegli artt. 389 c.p.c. e 1282 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), peressere i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro produttividi interessi di pieno diritto, mentre con la sentenza impugnatail lavoratore non è stato condannato al pagamento degliinteressi sulle somme da restituire, dal giorno dell’avvenutopagamento al saldo.16. Il motivo non è ammissibile per difetto di interesse,trattandosi di effetto di diritto in relazione all’operatività delquale non è necessaria specifico capo di pronuncia.17. Infatti, l'azione di restituzione delle somme pagate in basead una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibileallo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega adun'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e,dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fededell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato ènecessaria la formazione di un titolo restitutorio, il qualecomprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda intal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzionenel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessilegali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giornodell'avvenuto pagamento (Cass. n. 34011/2021).18. Le spese del presente giudizio, liquidate come dadispositivo, seguono la misura e il valore della reciprocasoccombenza.Numero registro generale 18110/2022Numero sezionale 1706/2026Numero di raccolta generale 13452/2026 P.Q.MData pubblicazione 09/05/2026La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile ilricorso incidentale.Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di 2/3 dellespese del presente giudizio, che liquida per l’intero in € 3.600per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge, compensando il residuo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13452/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris