CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18834/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso;uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso perl'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 31 luglio 2025 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del 3giugno 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che haapplicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcereperché gravemente indiziato dei reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati aicapi A1) e B1), nonché dei reati-fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati aicapi A2) e B2). 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordinealla sussistenza del reato associativo di cui al capo A1 a scapito del concorso di persone nelreato di cui al capo A2 (rimasto allo stadio del tentativo). Sostiene, al riguardo, la pienacorrispondenza temporale tra il reato associativo e il (presunto) reato-fine (entrambicommessi dal mese di gennaio 2020 a quello di ottobre 2022); identico è il contestospaziale: Platì; le dichiarazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] manifestano solouna intenzione in assenza di uno stabile programma delinquenziale e di una stabileorganizzazione. Mancano condotte che precedono e seguono il reato di cui al capo A2,manca una motivazione che spieghi perché non si configuri, nel caso di specie, un concorsodi persone nel reato (magari continuato), in assenza di quell’elemento organizzativo senza ilquale non v’è delitto associativo. Mancano il requisito organizzativo e la stabilità del vincoloche consentono la realizzazione dei reati-fine; gli elementi indicati dall’ordinanza sonopresenti in qualsiasi operazione illecita di importazione di grossi carichi di sostanzastupefacente.1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla propria partecipazione al sodalizio di cui al capo A1 affermata mediante il ricorsoa frasi standardizzate. Manca la prova dell’inserimento della condotta valorizzata per iltentativo di importazione in un contesto associativo più ampio, manca l’analisi del raccordotra la tentata importazione e il quadro delle rispettive consapevolezze in merito al ruoloassunto dal ricorrente, alla sua volontà di partecipare alla realizzazione di uno stabileprogramma e a quella degli altri sodali di avvalersi della sua collaborazione in vista dellarealizzazione di un fine comune.1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di omessa e manifestaillogicità della motivazione in ordine al reato di cui al capo A2. Deduce la mancanza dimotivazione sulla attuale (o comunque potenziale) disponibilità della sostanza oggetto ditrattative; la motivazione sul punto è apparente.1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sullasussistenza oggettiva del reato associativo di cui al capo B1. Lamenta il malgoverno delleconversazioni intercettate e la intrinseca contraddittorietà della motivazione al riguardo (ilriferimento è alla conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e TrimboliGiuseppe nel corso della quale si fa riferimento a 2-4 operazioni in tutto, ciò che esclude laindeterminatezza del vincolo). Deduce, ancora, lamancanza di motivazione sullariconducibilità delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capoB1 piuttosto che a quello di cui al capo A1, del quale sono pure indagati e che copre ilmedesimo arco temporale. I due [OSCURATO:PERSONA], come pure [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avevanoraggiunto alcun accordo associativo con gli altri co-indagati ma si limitavano alla conclusionedi singoli affari illeciti che non intendevano portare a conoscenza di nessuno,ciò a riprova delfatto che, tenuto anche conto del dato temporale (le conversazioni sono intervenute adistanza di due anni l’una dall’altra) gli accordi venivano presi volta per volta al di fuori dispecifiche dinamiche associative. Altro aspetto illogico della motivazione riguarda lavalorizzazione, in chiave associativa, di conversazioni risalenti a un anno prima del tentativodi importazione: - la fluidità dei rapporti aveva come oggetto il singolo affare; si ribadisce chegli elementi indicati e valorizzati per sostenere l’elemento organizzativo possono essererinvenuti in qualsiasi operazione illecita avente ad oggetto l’importazione di rilevanti partite didroga.1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sullapropria partecipazione al sodalizio di cui al capo B1 desunta dalle vicende relative altentat ivo di importazione e dal la t ipologia di condotta tenuta (f inanziatoredell’operazione/incaricato della esfiltrazione della droga al porto di [OSCURATO:PERSONA]). Lamenta lainsufficienza dell’inserimento nel mondo del narcotraffico e delle proprie competenze“professionali” a giustificare l’integrazione nella struttura del gruppo, il rapporto sistematicocon gli altri sodali e la consapevolezza di contribuire al programma criminale. Nemmeno laconsumazione dei reati fine da parte degli stessi soggetti prova l’esistenza del reatoassociativo in assenza di prova della collocazione di tali reati nell’ambito di un programmacriminale. La motivazione è altresì illogica nella parte in cui si afferma che [OSCURATO:PERSONA] coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di piccole importazioni cui questi avevaopposto un netto rifiuto, ciò che prova semmai l’inesistenza di una affectio societatis tra idue; ancora - sempre sullo stesso tema - si lamenta la illogicità del passaggio motivazionalecontenuto a pag. 36 ove si dà conto che il ricorrente era stato coinvolto nell’operazione diimportazione a partire dal mese di settembre 2021 quando la trattativa per l’importazione(capo B2) era già in corso sicché egli ha preso parte solo all’attività inerente la tentataimportazione. Nell’ordinanza genetica si afferma che [OSCURATO:PERSONA] avevamanifestato al fratello [OSCURATO:PERSONA] l’intenzione di non voler coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] in altrePalermo [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato la volontà del fratello di escludere il ricorrente dalle1.6.Con il sesto motivo, che, come il terzo, riguarda il capo B2, deduce che i fornitoricolombiani non avevano la materiale disponibilità della droga la cui spedizione rimandavanoogni volta con conseguente richiesta di restituzione dei soldi; la motivazione è generica sulpunto.1.7.Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione apparentesulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della sola misura custodiale afarvi fronte. Lamenta il mancato apprezzamento del cd. tempo silente e la omessamotivazione su inadeguatezza degli arresti domiciliati con applicazione del braccialettoelettronico.2.Il 22 novembre 2025 il ricorrente ha presentato motivi nuovi.2.1.Con il primo motivo nuovo deduce per l’erronea applicazione della legge penale e lamancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di elementi specifici econcreti attestanti l'esistenza di un vincolo associativo di cui al capo B1) delle provvisorieimputazioni in relazione agli artt. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, 125 e 273 cod. proc. pen.2.2.Con il secondo motivo aggiunto deduce l’inosservanza di norme processualistabilite a pena di nullità e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazioneagli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e aicriteri di proporzionalità della misura privativa della libertà da applicare in concreto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.L’odierno ricorrente risponde (provvisoriamente) dei reati a lui ascritti per aver presoparte all’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui alcapo A1 con compiti e ruoli direttivi, nonché di aver concorso, con il ruolo di finanziatore ecommittente, nel delitto di tentata importazione dal Sudamerica di 100/150 chilogrammi disostanza stupefacente del tipo cocaina da commercializzare sul territorio italiano, delittofacente parte del programma criminoso del sodalizio (capo A2). Si imputa, altresì alricorrente, di aver preso parte ad un’altra associazione per delinquere finalizzata al traffico disostanze stupefacenti di cui al capo B1 con compiti e ruoli direttivi, nonché di aver concorso,con il ruolo di finanziatore e committente, nel delitto di tentata importazione dal Sudamericadi 100/150 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da commercializzare sulterritorio italiano, delitto facente parte del programma criminoso del sodalizio (capo B2).2.1.L’ordinanza impugnata affronta separatamente i fatti di cui ai capi A1-A2, rispetto aquelli di cui ai capi B1-B2.2.2.Dalla sua lettura risulta, con riferimento ai primi due reati, quanto segue:2.3.nell’anno 2019 [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Sudamerica quale emissario deifratelli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per pianificare e curare la spedizione inItalia di sostanza stupefacente del tipo cocaina per conto del sodalizio di appartenenza;2.4.si era trattenuto oltreoceano per diverso tempo adoperandosi per l’invio dellasostanza attesa dai committenti calabresi;2.5.durante questo periodo i contatti con lo [OSCURATO:PERSONA] venivano curati dal cugino, ToninoMontalto, che pure aveva (ed aveva avuto) rapporti di confidenza con i narcotrafficantisudamericani;2.6.il [OSCURATO:PERSONA] era affiancato dalla compagna, [OSCURATO:PERSONA], pienamente informata delprogredire delle operazioni e dispensatrice, a sua volta, di suggerimenti, consigli, talvoltarimproveri;2.7.i due avevano compiti esecutivi (invio di denaro allo [OSCURATO:PERSONA] per la suapermanenza nel territorio colombiano durante il tempo necessario per condurre le trattativecon i narcos) e di raccordo con il gruppo di finanziatori platiesi;2.8.la lunga permanenza di [OSCURATO:PERSONA] in Sudamerica non stava dando frutti,suscitando preoccupazione nel gruppo dei finanziatori (rimasti in Italia) e della [OSCURATO:PERSONA];2.9.i due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggiornavano costantemente [OSCURATO:PERSONA] della situazione, recandosi molto spesso a Platì ed incontrandolo pressol’autolavaggio di questi;2.10.nel corso di questi incontri la coppia aveva anche ricevuto un “ultimatum” dafinanziata (stimata nella misura di 180/200.000 euro);2.11.insieme con [OSCURATO:PERSONA], avevano finanziato l’operazione i fratelliGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], soggetti che si erano più volte incontratipresso l’autolavaggio di [OSCURATO:PERSONA];2.12.costoro comunicavano con [OSCURATO:PERSONA] mediante utenze riservate;2.13.la vicenda, anche a causa della pandemia che aveva impedito il rientro in [OSCURATO:PERSONA], si era protratta per lungo tempo al punto che era stato proposto di avviareuna nuova trattativa con i narcos attraverso un diverso intermediario ([OSCURATO:PERSONA] giàpresente in Sudamerica quale intraneo al sodalizio di cui al capo B1) oppure direttamentemediante il [OSCURATO:PERSONA];2.14.effettivamente, nel mese di giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] si era recatopersonalmente in Sudamerica mandato dal gruppo dei finanziatori per sbloccare lasituazione riuscendo alla fine a portare a termine le trattative per la spedizione di 100/150chilogrammi di cocaina che, però, non v’è certezza siano mai giunti in Italia;2.15.l’attività della consorteria non era limitata al singolo affare in questione ma eraaperta ad una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti potendo contare sullaprofessionalità criminale degli associati, sui loro stabili canali di approvvigionamento con isudamericani e di commercializzazione della droga in Italia, sulle loro capacità economiche;2.16.l’intenzione di avviare una interlocuzione stabile con i fornitori sudamericani perl’approvvigionamento (altrettanto stabile) di sostanza stupefacente è stata desunta dalTribunale del riesame dall’analisi delle conversazioni intercettate dalle quali ha tratto ilconvincimento che l’operazione in questione non fosse l’unica e che comunque ifinanziatori/committenti auspicavano la possibilità di realizzarne altre nel caso le trattativeavviate dallo [OSCURATO:PERSONA] non fossero andate in porto;2.17.manifestazione di questa progettualità era l’intenzione di avviare una nuovatrattativa coinvolgendo direttamente il [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di mettere a disposizione icontatti che questi aveva in Colombia e preannunciando l’intenzione di porre in essereulteriori operazioni di importazione;2.18.il sodalizio si era dotato di una cassa comune, con cui finanziare le spese e i costinecessari anche a sostenere le trasferte sudamericane e gli acquisti di sostanza, ed avevaun luogo presso il quale gli associati si incontravano per discutere de visu avendo ogni voltal’accortezza di spegnere i cellulari (l’autolavaggio di [OSCURATO:PERSONA]);2.19.[OSCURATO:PERSONA] aveva finanziato l’attività del sodalizio, interveniva negli incontricon tutto il suo peso carismatico orientando l’attività della consorteria e in particolare delgruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].3.Con riferimento ai reati di cui ai capi B1-B2, il Tribunale del riesame così motiva:3.1.tra l’estate 2021 e quella dell’anno successivo, [OSCURATO:PERSONA], PalermoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e l’odierno ricorrente erano impegnati in una prolungata trattativa perl’importazione dalla Colombia di 100/150 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipococaina, operazione condotta da [OSCURATO:PERSONA] (detto “zuca”) insieme con il fratelloCosimo [OSCURATO:PERSONA];3.2.[OSCURATO:PERSONA] era recato in Colombia nell’autunno 2021 per trattarepersonalmente con i trafficanti avvalendosi della mediazione di [OSCURATO:PERSONA] giàpresente sul posto;3.3.prima di partire aveva lasciato a [OSCURATO:PERSONA] un’utenza dedicata per lecomunicazioni riservate relative all’evolversi delle trattative;3.4.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano i finanziatori dell’operazione;3.5.il [OSCURATO:PERSONA] era colui che, con la collaborazione della compagna [OSCURATO:PERSONA], siadoperava per inviare i soldi in Sudamerica tramite un prestanome Tonde permettere ilprolungamento della permanenza di [OSCURATO:PERSONA]; i danari gli venivano consegnati dalfratello di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA];3.6.numerose sono le conversazioni intercorse (ed intercettate) tra [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Palermo nel corso delle quali i due discutevano delle questioni relative alla buonariuscita dell’operazione, compresa l’individuazione del porto di partenza ritenuto più sicuro(più volte indicato in quello di Bolivar, in Ecuador);3.7.le trattative avevano ad oggetto, come detto, non meno di 100 kg di cocaina, ilprezzo di vendita della sostanza (circa 150.000 euro), le modalità di pagamento dellasomma, della quale una tranche era stata consegnata ad un intermediario colombiano aRoma da [OSCURATO:PERSONA], l’individuazione della nave, del porto di partenza, dellarotta, del porto di destinazione ([OSCURATO:PERSONA]), delle modalità per rendere sicuro l’approdo e loscarico (mediante contatti con alcuni addetti ai servizi portuali così da sfuggire a possibilisequestri);3.8.alla fine, i continui ritardi avevano indotto i calabresi ad abbandonare la commessae a farsi restituire i soldi sino a quel momento investiti (150.000 euro);3.9.questo non era l’unico affare del gruppo che aveva previsto ulteriori importazioni dalSudamerica ed era operativo già dall’anno precedente al 2021;3.10.nel corso delle conversazioni intercettate già dal febbraio del 2020, infatti, eranoemersi numerosi dialoghi attestanti movimenti di denaro collegati all’attività di narcotraffico eal guadagno derivante dalla vendita della sostanza sul mercato, dialoghi tutti intercorsi primadella partenza del [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2021 che attestavano che l’operazione diimportazione dalla Colombia si inseriva in un contesto associativo già collaudato; 3.11.l’operazione colombiana, oltre a inserirsi in un contesto di narcotrafficopreesistente, avrebbe aperto scenari nuovi e futuri ipotizzandosi persino l’investimento deirelativi profitti nella copertura di eventuali “danni” derivanti da eventuali sequestri dei carichispediti successivamente;3.12.numerose erano le conversazioni nelle quali si pianificavano ulteriori spedizioniche venivano effettuate utilizzando telefoni criptati;3.13.le somme di denaro necessarie all’attuazione del programma criminoso (inparticolare quelle destinate a finanziare la trattativa con i sudamericani) erano custodite daprestanome complici che provvedevano al loro trasferimento oltreoceano coinvolgendosoggetti terzi che trattenevano il 10%;3.14.persino la programmazione dei flussi di sostanza veniva programmata dai sodalionde evitare che un’eccessiva quantità di stupefacente in circolazione abbassasse il prezzodella vendita;3.15.in questo contesto, [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato a finanziare l’operazione masi era adoperato per raccogliere il denaro per pagare i fornitori, era intervenuto anche suisoggetti che lavoravano al porto di [OSCURATO:PERSONA] affinché confermassero la rotta marittima dacomunicare ai colombiani e la sicurezza dell’approdo correndo, oltretutto, meno rischi diGiuseppe Palermo e [OSCURATO:PERSONA] (così aveva affermato [OSCURATO:PERSONA] che, tral’altro, aveva manifestato l’intenzione di confrontarsi solo con [OSCURATO:PERSONA] sullaindividuazione del porto attraverso il quale far passare la droga e di instaurare con lui unrapporto privilegiato), interloquiva attivamente sull’organizzazione del trasporto ed avevamanifestato l’intenzione di partecipare ad altre operazioni future, aveva chiesto al TrimboliGiuseppe di rientrare in Italia se le operazioni non fossero andate a buon fine, era dotato dicriptofonino per colloquiare con quest’ultimo che lo aveva coinvolto anche in altre operazionidi importazione di piccole quantità di sostanza dal Sudamerica.4.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento distintivo fra ildelitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato èrappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità dellafattispecie associativa deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di unastruttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato,condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissionedei singoli reati. (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 - 01 cheha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso dipersone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunquedeterminato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tuttefacenti parte di un medesimo disegno). Si è così affermato che l'elemento aggiuntivo edistintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie delconcorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti vaindividuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di unreciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564 - 01). Ed invero, nel concorso di persone nel reatocontinuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla solacommissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte dipartecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti dellastabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementiche possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi diun'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge epersiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 3, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino,Rv. 284724 - 01).4.1.Si tratta di indirizzo che si colloca a pieno titolo nel solco dell’orientamento secondoil quale il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di personenel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicataipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendodiretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimodisegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivodi allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vastoprogramma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con lapermanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al difuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018,dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 -01; Sez. 6, n. 36131 del 13/04/2014, Torchia, Rv. 260292 - 01; Sez. 2, n. 933dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009 - 01; Sez. 5, n. 42635 del04/10/2004, Collodo, Rv. 229906 - 01; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816 -01).4.2.Il Tribunale fa buon governo di tali principi sviluppando un ragionamento che, nellamisura in cui trae da un fatto noto (la complessità organizzativa dell’intera operazionecondotta per mesi, i rapporti con i cartelli colombiani ed ecuadoriani, l’ingente quantità didenaro investito, la proiezione finalistica della condotta) la prova del fatto ignoto (l’esistenzadel sodalizio), non può essere definito manifestamente illogico. Non vi è infatti alcuna fratturalogica evidente tra la premessa e le conseguenze che ne sono state tratte (Sez. 5, n. 19318del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv.215132-01).4.3.Ed invero, l’illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essereevidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato dilegittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluentile minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il compito del giudice di legittimità non è quello disovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordineall'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti glielementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dandoesaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamenteapplicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato lascelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428 - 01).4.4.Costituisce una declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato daSez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra lequali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emessodal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha laspecifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo lavalidità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod.proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo,la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal puntodi vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato almodulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.4.5.Ciò non esclude, ovviamente, che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza afini cautelari debba tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso didubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un datoprobatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonatosolo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243),purché l’ipotesi alternativa sia dotata di razionalità e plausibilità pratica e si tratti divalutazione allo stato degli atti.4.6.Come è stato autorevolmente affermato, per gravi indizi di colpevolezza ai sensidell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica orappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturalidella corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio laresponsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che,responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n.11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv.256657).4.7.Il punto è, di conseguenza, stabilire se i fatti positivamente indicati dal Tribunale afondamento della propria decisione possono essere valutati, alla luce degli insegnamentisopra indicati, quali gravi indizi dei reati associativi ascritti al ricorrente e, in particolare, se ilragionamento seguito dal Tribunale è manifestamente illogico anche sotto il profilodell’esclusione, allo stato degli atti, di valide ipotesi alternative.4.8.Tali ipotesi alternative sono state evidentemente escluse con ragionamento che, siribadisce, sfugge al sindacato di legittimità ed è basato su solidi basi probatorie delle qualinon viene nemmeno dedotto il travisamento.4.9.L’errore nel quale cade il ricorrente è quello di escludere dall’orizzonte applicativodella fattispecie associativa il sol fatto dell’associarsi, a prescindere dalla concretaesecuzione del programma intorno al quale si coagulano le volontà degli aderenti. La letturadella ordinanza impugnata restituisce un quadro che esclude in radice la mera intenzione ol’accordo finalizzato all’esecuzione di un delitto rimasto allo stadio delle intenzioni (nemmenodel tentativo, secondo le deduzioni difensive) essendo evidenti le condotte poste in esseresia ai fini della attuazione del programma associativo del delitto di cui al capo A1 che diquello di cui al capo B1. L’argomentare difensivo postula la giuridica impossibilità diipotizzare sodalizi che nella loro fase embrionale progettino delitti dai quali trarre energie dainvestire in imprese criminose future e si diano da fare per realizzare tali progetti; nel che stal’errore (questo si) di confondere il concorso di persone nel reato (che per esistere necessitaquantomeno il tentativo del delitto programmato) con il reato associativo, che per esisterenon necessita della consumazione dei delitti fine.4.10.Quanto all’elemento organizzativo, occorre intendersi.4.11.Secondo la giurisprudenza di questa Corte il delitto di associazione per delinqueresi distingue dal concorso di persone nel reato disciplinato dagli artt. 110 e segg. cod. pen.poiché l'accordo criminoso (il quale può intervenire anche tra due persone soltanto) ècircoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati, anche quandosiano concepiti nell'ambito di un disegno criminoso unitario, si esaurisce dopo che questisono stati commessi ed è caratterizzato dalla mancanza di una struttura organizzativa più omeno complessa e dei mezzi necessari all'attuazione del programma, a tutti comune (Sez. 1,n. 6204 del 11/03/1991, Controsceri, Rv. 188025; Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis,Rv. 201541; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403, che ha ulteriormenteprecisato che l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi,costituiti: a)- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile,destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b)-dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativodall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c)- dall'esistenza di una strutturaorganizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivicriminosi presi di mira).4.12.Si è più recentemente precisato che il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva equella concorsuale va individuato nella necessaria finalizzazione dell'accordo associativoalla costituzione di una struttura (almeno tendenzialmente) permanente, nella quale i singoliassociati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti, assunti od affidati - parti di untutto, e si propongono di commettere una serie indeterminata di delitti (così, in motivazione,Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054).4.13.L’elemento “strutturale-organizzativo” assurge, così, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire “materialità” al fatto, in ossequio alprincipio di necessaria (quantomeno) potenziale offensività del reato, sotto il profilo dellaidoneità e adeguatezza dell’azione a ledere in modo permanente il bene protetto.4.14.Occorre però considerare che il fattore organizzativo non è un’esclusiva dei reatiassociativi. Esso può costituire anche modalità esecutiva dei reati a concorso eventuale dipersone nel reato (art. 112, comma 1, n. 2, cod. pen.) ed è elemento costitutivo di altri (peresempio, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260, d.lgs. n.152 del 2006; cfr., sul punto, Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Napolitano, Rv. 258906,secondo cui è persino configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere e disussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche edelementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minimadi uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in mododa turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative eper il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporrea pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell’ambiente).4.15.Sicché l’elemento organizzativo deve essere valutato non solo e non tanto nel suoaspetto statico (comune, come visto, anche a reati monosoggettivi), quanto - sopratutto -nella sua dimensione dinamica, dimostrativa dell’esistenza di una “affectio societatis”destinata a perpetuarsi nel tempo e che sopravvive al singolo episodio criminoso.4.16.Coglie questo aspetto la definizione di "Gruppo criminale organizzato” di cui all’art.2, lett. a) e c) della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale formalizzata aPalermo nel dicembre 2000, ratificata in Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146, secondo cuiesso indica «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o piùpersone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati [gravi o reati stabilitidalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggiofinanziario o un altro vantaggio materiale]» (lett. a), laddove per «Gruppo strutturato»s'intende un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporaneadi un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoimembri, continuità nella composizione o una struttura articolata (lett. c).4.17.Nello stesso senso si colloca la definizione di “organizzazione criminale” effettuatadall’art. 1 della Dec. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2008/841/GAI - [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIOrelativa alla lotta contro la criminalità organizzata - secondo cui si intende si intende per tale«un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modoconcertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o conuna misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena piùgrave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altrovantaggio materiale», laddove per «associazione strutturata» si intende un'associazione chenon si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che nondeve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuitànella composizione o una struttura articolata.4.18.È perciò condivisibile la riaffermazione (Sez. 5, n. 16737 del 18/12/2015, dep. il21/04/2016, Salvatore, n.m.) del principio secondo il quale, sulla premessa che né il codicepenale (artt. 416 e 416 bis), né il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309) recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, marimandano all'interprete per l'individuazione del concetto, elemento essenziale dei reatiprevisti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente acausa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare,con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendola caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementiorganizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiestanella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioèche l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisitodell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficienteun'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativinon è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare,commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 6, n.10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743; Sez. 6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv.218953).4.19.Il principio così espresso muove dalla giusta constatazione che le associazioni perdelinquere, poiché sono illecite nella causa e nell’oggetto, sfuggono a tipizzazioni eregolamentazioni legislative, espressamente previste quando invece l’interesse perseguitosia ritenuto meritevole di tutela, e sfuggono per antonomasia a requisiti descrittivi tipici delloro modo di essere e di manifestarsi.4.20.Un’associazione per delinquere non è tale se rispecchia determinatecaratteristiche strutturali (che non possono ovviamente essere predeterminate per legge); ètale se, a prescindere dalle forme organizzative scelte (eventualmente lecite e ad essapreesistenti o sovrapponibili), persegue il fine di commettere più delitti. E’ dunque lo scopoche qualifica il delitto; l’elemento organizzativo, quando c’è, ne prova l’esistenza, ma essapuò essere desunta anche dall’esistenza di regole comunemente osservate volte proprio aconsentire il perseguimento dello scopo, dall’esistenza, cioè, di un programmadelinquenziale.4.21.Le associazioni per delinquere, in disparte la loro suscettibilità ad essere definitealla stregua di “ordinamenti giuridici” anch’esse (e ciò proprio perché dotate di regoleproprie), vivono e si muovono nella realtà fattuale, secondo regole e meccanismiinsuscettibili di creare rapporti giuridici e, dunque, diritti e doveri riconosciuti e sanzionaticome tali dall’ordinamento giuridico statale. Ma l’insuscettibilità della regola ad essere fontedi rapporti giuridicamente riconosciuti non equivale alla sua indifferenza per il legislatorepenale quando essa costituisca strumento per indirizzare gli accoliti verso il perseguimentodel comune programma illecito per consentire, appunto, il “pactum sceleris”.4.22.Oltretutto, quando si parla di requisito organizzativo occorre intendersi perché nonsi può certamente pretendere che i mezzi utilizzati da un’associazione criminale abbiano lastessa visibilità fisica e siano contraddistinti da quell’autonomia patrimoniale che, con diversigradi di intensità, caratterizza quelle lecite (una sede, un patrimonio, un fondo). Del resto,ogni azione, sia essa lecita o illecita, assume giuridica rilevanza solo se appartiene al mondosensibile; anche il pensiero, per essere comunicato, ha bisogno di strumenti che lo rendano percepibile al suo destinatario (una lettera, una mail, un telefono, un computer), e così unmezzo di trasporto per muoversi, un’abitazione dove alloggiare.4.23.Quando si evoca il requisito strutturale-organizzativo occorre perciò tenerepresente che il concetto di organizzazione comporta l’esistenza di una volontà“organizzante” di persone e cose che non necessariamente devono essere dedicate in viaesclusiva allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un’azienda o del capitalesociale o di beni strumentali dell’impresa; peraltro nel caso di associazioni per delinquere ibeni possono essere (e normalmente sono) quelli di uso comune, indifferentemente utilizzatia scopi leciti o illeciti. Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l’esistenza dellaregola unificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo.4.24.Le associazioni per delinquere di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 non sono,dal punto di vista del requisito organizzativo, “speciali” rispetto al tipo comune di cui all’art.416, cod. pen.4.25.Costituisce una declinazione dei principi sin qui illustrati l’affermazione che, inquesti casi, ai fini della configurabilità del delitto associativo, l'elemento dell'organizzazioneassume un rilievo secondario, poiché ciò non si spiega con lo “svilimento” di tale elemento(come sostiene il ricorrente), bensì con il fatto che la sua sussistenza è richiesta nella misurain cui serve a dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di unnumero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa el'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamentecontratto, giacché, non diversamente dagli altri fenomeni associativi, la mancanza assolutadi un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell’offensività. Ne consegueche, non diversamente da quanto già visto, la ricerca dei tratti organizzativi èessenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordoindeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo (Sez. 4, n.22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv.255491).4.26.Il che corrisponde a quanto hanno fatto i giudici di merito che, come visto, si sonosoffermati a lungo nel descrivere le modalità operative di entrambi i sodalizi che siavvalevano anche delle cospicue dotazioni finanziarie del ricorrente e di un’organizzazionein grado non solo di finanziare le trasferte oltreoceano degli intermediari ma anche diorganizzare il viaggio e l’approdo delle navi provenienti dall’estero (e ciò senza considerareche l’associazione di cui al capo B1 preesisteva alla consumazione del delitto di cui al capoB2). La lettura che dei medesimi indicatori viene proposta dal ricorrente non è tale darendere manifestamente illogica la contraria conclusione del Tribunale del riesame sul punto.4.27.Il primo motivo è dunque manifestamente infondato.5.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo che è oltremodo generico.5.1.Il Tribunale del riesame ha indicato gli elementi di fatto dai quali ha tratto ilconvincimento della adesione del ricorrente al sodalizio di cui al capo A1. Ribadendo lavalutazione in senso dinamico della complessa operazione finalizzata alla importazione dellasostanza stupefacente di cui al capo A2, i Giudici della cautela hanno ricordato che ilricorrente aveva già dato dimostrazione di condividere con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] l’attività dispaccio di sostanze stupefacenti e che in tale contesto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano statiindividuati quali soggetti che avrebbero potuto garantire al sodalizio stabili e redditizi canalidi approvvigionamento con il Sudamerica. Ora, l’aver finanziato un’operazione pericolosa ecomplessa come quella descritta al capo A2 che costituiva oggetto del programma criminosoe dalla quale il sodalizio si riprometteva di trarre utili da reinvestire in altre analoghe attività,l’aver preso parte agli incontri con gli altri sodali nei luoghi ove questi ultimi usavanoincontrarsi a “cellulari spenti” per prendere decisioni operative anche per ovviare alfallimento delle trattative, costituiscono argomenti che rendono tutt’altro che manifestamenteillogica la conclusione della intraneità del ricorrente al sodalizio, con conseguente nonsindacabilità della relativa motivazione.6.Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.6.1. Ed invero, le condotte descritte dal Tribunale del riesame integrano a pieno titolo ildelitto di tentata importazione della sostanza della quale l’ordinanza sostiene la effettivadisponibilità da parte dei narcotrafficanti sudamericani.6.2.Il fallimento della trattativa oggetto dell’imputazione di cui al capo A2 della rubricanon è affermato dal Tribunale in termini perentori e di certo non nei termini dedotti dalricorrente (la mancata disponibilità della sostanza). Si legge piuttosto nell’ordinanza (giovaribadirlo) che il [OSCURATO:PERSONA] si era personalmente recato in Sudamerica per affiancare/sostituirelo [OSCURATO:PERSONA] riuscendo a portare a termine le trattative e perfezionando l’accordo per laspedizione e il pagamento di 150 kg. di cocaina, «con la sola eccezione delladeterminazione della rotta che avrebbe dovuto seguire il carico per eventuali controlli esequestri» (pag. 9, ove si dà conto anche del pagamento della sostanza). Lo stessoTribunale sostiene l’incertezza circa il fatto che il carico era giunto a destinazione. Lacircostanza che il gruppo confidasse nella possibilità di continuare a coltivare il rapporto diaffari con i Sudamericani esclude, sul piano logico, la inaffidabilità di costoro e depone per lapiena disponibilità della sostanza oggetto delle trattative.6.3.È noto, peraltro, che secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, il delittodi importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell’accordo delleparti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantità, qualità e prezzo),senza che sia necessaria la consegna all'acquirente (Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025,Giordano, Rv. 288420 - 01; Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Ferruggia, Rv. 284960; Sez. 5,n. 54188 del26/9/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/1/2014, Bekskiu, Rv.259284; Sez. 4, n. 3950 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. 2012, Conti, Rv. 251736). In materia di reaticoncernenti gli stupefacenti opera, infatti, il principio consensualistico, di guisa che l’effettotraslativo - che prescinde dalla materiale consegna del bene - concretizza ex se l'integraledisvalore della condotta.6.4.Secondo altra parte della giurisprudenza invece - ai fini della consumazione deldelitto di importazione di sostanze stupefacenti - non è sufficiente la mera conclusionedell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione, ma è necessarial'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivotrasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 36539 del 22/05/2025,Alessandria, Rv. 288927 - 04; Sez. 6, n. 13083 del 21/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287964 - 03;Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, Abbruzzese, Rv. 286165; Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022,Pataffio, Rv. 283942- 01; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Pezzica, Rv. 250560 - 01).6.5.Nel caso di specie, il reato è stato contestato nella forma tentata sicché è sufficienteche sia stato concluso l’accordo finalizzato alla importazione in Italia della sostanza nonessendo necessario accertare l’effettiva riuscita dell’impresa (di qui la contestazione delreato in forma tentata).7.Le considerazioni svolte in sede di scrutinio dei primi tre motivi di ricorso valganoanche ai fini dell’esame del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso che riguardano i delitti dicui ai capi B1 e B2 e che sono inammissibili.7.1.Il ricorrente sollecita la Corte di cassazione alla rivalutazione delle prove indicate asostegno della decisione assunta e alla diversa interpretazione delle conversazioniintercettate.7.2.Quanto a queste ultime è necessario ribadire che l'interpretazione e la valutazionedel contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche o ambientalicostituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti dellamanifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5,n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6,n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6,n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). È possibile prospettare, in questa sede, unainterpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice dimerito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice dimerito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risultidecisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamentointerpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazionidi conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggettiintercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato daSez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n.50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).7.3.È sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento delcontenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo completamente dalla “ratio decidendi” nellasua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura direttainammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazionedella prova, ne hanno fatto i Giudici della cautela.7.4.Sotto altro profilo, va ribadito che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativodella decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitàdi verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso persostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula,infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Il compito del giudice di legittimità non è quello disovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordineall'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti glielementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dandoesaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamenteapplicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato lascelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428 - 01).7.5.Non è ammissibile, pertanto, il tentativo del ricorrente di spingere la Corte dilegittimità sul piano delle valutazioni di merito del materiale probatorio sulla base del quale iGiudici del riesame hanno deciso di confermare l’ordinanza genetica. La non manifestaillogicità della motivazione costituisce un limite oltre il quale il sindacato della Corte dicassazione non può essere spinto ma deve arrestarsi e le ragioni del Tribunale non solo nonsono manifestamente illogiche ma si arricchisce, semmai, di ulteriori argomenti (tra questi,per esempio, l’impegno del ricorrente alla individuazione di un porto sicuro nel quale farapprodare il carico di sostanza).8.L’ultimo motivo è anch’esso manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casiconsentiti dalla legge nella fase di legittimità.Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari special-preventive, il pericolo di fuga e l’idoneità della sola custodia cautelare a farvi fronte inconsiderazione: (i) della gravità delle condotte; (ii) del rilevante numero di illeciti posti inessere; (iii) dei legami criminali del ricorrente, in particolare dei plurimi e stabili canali diapprovvigionamento della sostanza stupefacente mediante i contatti coltivati con realtàcriminali d’oltreoceano; (iv) delle modalità complessive di realizzazione degli illeciti; (v)dell’organizzazione predisposta per la loro esecuzione in modo stabile, continuato eprofessionale; (vi) del ruolo di pr imo piano del r icorrente che partecipavacontemporaneamente a due associazioni dimostrando una elevata capacità criminale e lasua capacità di “spaziare” dal commercio della cocaina alla coltivazione della marijuana,oltre alla possibilità di intervenire anche presso il porto di [OSCURATO:PERSONA] per esfiltrare lasostanza. 8.1.Le valutazioni del Tribunale si fondano su dati di fatto dei quali non viene dedotto iltravisamento; sotto altro profilo, le conclusioni che da questi dati di fatto sono state tratte nonsolo non sono manifestamente illogiche ma fanno buon governo della doppia presunzione disussistenza delle esigenze cautelari e della sola custodia cautelare in carcere a farvi frontestabilita, fino a prova contraria (mai fornita) dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per tutti idelitti elencati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (nel senso che, in tema di esigenzecautelari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) ec), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, Sez. 3,n. 12485 del 28/01/2025, Di, Rv. 287813 - 03).8.2.Il ricorrente lamenta la risalenza nel tempo delle condotte incriminate rispetto alladata di adozione dell’ordinanza genetica (tre anni) e la conseguente mancanza di attualitàdelle esigenze, requisito (la attualità) la cui sussistenza deve essere verificata anche nei casiprevisti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Si duole, in particolare, della natura ipoteticaed autoreferenziale della motivazione che non opera una distinta valutazione della gravitàdel fatto rispetto alla personalità del suo autore.8.3.Il rilievo è manifestamente infondato perché quando sussiste la presunzione(relativa) di pericolosità dell’autore dei reati elencati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.il giudice non deve indicare le ragioni della cautela, né sotto il profilo della gravità del reato,né sotto quello della personalità dell’agente ma solo verificare che tali esigenze nonsussistano affatto o possano essere soddisfatte in modo diverso. Le valutazioni del tribunale,nel caso di specie, non valgono a indicare le ragioni della cautela bensì a rafforzare lapresunzione di pericolosità, anche sotto il profilo della attualità del pericolo, che giustifica lapersistente necessità di applicare la misura cautelare di massimo rigore nonostante il lassodi tempo trascorso.9.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all’esame dei motivi aggiunti)consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare lafacoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre ilmassimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitàdel ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]