CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 14810/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26191/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1378/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 26191/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche consentenza resa in data 15/4/2021, la Corte d’appello di Napoli, per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di citazione in riassunzione in primo grado eseguitadall’attrice, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti degli eredi della convenuta [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente accertamento della nullitàdell’intero giudizio di primo grado e la rimessione della causa al primogiudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver escluso la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dell’estinzionedel giudizio invocata dall’appellata [OSCURATO:PERSONA] (avendo le parti disertato due udienze consecutive nel corso del giudiziod’appello) – ha evidenziato come, a seguito del decesso della convenuta, [OSCURATO:PERSONA], verificatosi nel corso del giudizio di primo grado, la Foschini avesse provveduto alla riassunzione del giudizionei confronti dei relativi eredi (identificati in [OSCURATO:PERSONA] ein [OSCURATO:PERSONA]), notificando il corrispondente atto collettivamente e impersonalmente presso l’indirizzo di via Roma 36, in [OSCURATO:PERSONA],là dove, dal certificato storico di residenza prodotto agli atti del giudizio, risultava che la Plenzich fosse in realtà residente al civico38 di via Roma, sì che il successivo fallimento del procedimento notificatorio aveva impedito la regolare partecipazione al processo di primogrado degli eredi della convenuta; sottoaltro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] vi fosse anche [OSCURATO:PERSONA], la quale nonera stata destinataria dell’atto appello, sia pure ai soli fini della litis denuntiatio;Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 26191/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi di impugnazione; RaffaeleFilippelli resiste con controricorso; MariaPia Pengue e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], non hannosvolto difese in questa sede; laricorrente ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 359, 309, 181 e 348 c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio controverso tra le parti, dolendosi, infine, della nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione (o motivazione apparente, perplessa e incomprensibile), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di disporre la cancellazione della causa dal ruolo all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], disertata dalle parti, a seguito dell’uguale diserzione delle parti alla precedente udienza del 15/9/2020, come peraltroriconosciuto dallo stesso giudice d’appello, senza contare che ladisciplina processuale applicabile ratione temporis avrebbe imposto, nel caso di specie, non solo l’adozione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, bensì la stessa contestuale pronunciadell’estinzione del giudizio; ilmotivo è infondato ; dev’essere preliminarmente rilevata la corretta applicazione, ad operadella corte d’appello, del la legge processuale applicabile al caso dispecie ratione temporis ; in particolare , la formulazione del l’art. 181 c.p.c. qui rilevante, destinataa regola re le conseguenze che derivano dalla diserzione delle partiall’udienza fissata per l’istruzione della causa , è quella anteriore allanovella di cui all’art. 50 del d.l. n. 112 /2008 recante il nuov o testo dell’art. 181 c.p.c. che ha introdotto l’immediata estinzione, Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 26191/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri unitamente alla cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della duplicediserzione delle parti all’udienza fissata dal giudice ; infatti, l’art. 56 del ridetto d.l. n. 112/2008 (recante disposizioni transitorie), così come convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008,dispone che “Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto - legge, si applicano ai giudiziinstaurati dalla data della sua entrata in vigore” (e dunque, ai giudiziinstaurati dal 25/6/2008) ; il giudizio in esame, in quanto instaurato con atto di citazione notificatoin data 19/10/2007 (cfr. pag. 2 del ricorso), deve ritenersi pertanto sottratto alla nuova disciplina dell’art . 181 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore, quest’ultimo non avrebbe dovuto pronunciare l’immediata estinzione del processo, ma solo limitarsi a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con la possibilitàdella successiva riassunzione su iniziativa delle parti, pena, indifetto, la successiva estinzione ; nel caso di specie, pertanto, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo in attesa della sua riassunzione:il non averlo fatto ha certamente viziato, in astratto, la successivadecisione resa ai sensi dell’art. 354 c.p.c., poiché il giudice d’appellonon avrebbe dovuto rilevare la nullità della decisione di primo grado,ma limitarsi a cancellare la causa d’appello dal ruolo ; tuttavia, il giudice d’appello ha ritenuto che, anche con riguardo all’adozionedi una pronuncia in rito vòlta a disporre la cancellazione dellacausa dal ruolo, dovesse comunque procedersi alla verifica della sussistenza dei corrispondenti presupposti processuali, ossia al controllo dell’integrità del contraddittorio in appello, nella specie mancante,non essendo stato esteso detto contraddittorio nei confronti diuna delle coeredi dell’originaria convenuta ([OSCURATO:PERSONA]) ;Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 26191/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri varrà peraltro rimarcare come, anche muovendo da tale presupposto, la successiva decisione di rimettere le parti al primo giudice,ai sensi dell’art. 354 c.p.c., si sarebbe rilevata errata (e, sul punto,la censura dell’odierna ricorrente sarebbe corretta), p oic hé, in talcaso, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di seguito pronunciarela cancellazione della causa dal ruolo (e non già annullare lasentenza di primo grado ex art. 354 c.p.c.) ; ciòposto, ritiene in ogni caso il Collegio come la nullità processuale derivante dalla mancata pronuncia della cancellazione della causa (d’appello) dal ruolo (con il conseguente affidamento della sorte del processo alla volontà della parte diligente, ossia alla parte che, attraverso la riassunzione, avesse manifestato l’intenzione di proseguire il processo) non possa comunque essere pronunciata nel caso di specie; e tanto , in applicazione dell’art. 156, co. 3, c.p.c. , ai sensidel quale “l a nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiuntolo scopo a cui è destinato ”; infatti, la successiva attività processuale svolta dalle parti all’udienzadi precisazione delle conclusioni (e, segnatamente, l’attività svolta dalla parte appellante, che manifestò in modo inequivocabile l’intenzione di proseguire il giudizio e di ottenere una decisione nel merito)è certamente valsa a rendere manifesto il raggiungimento dello scopoalla cui realizzazione sarebbe stato destinato il provvedimento (nellaspecie omesso) di cancellazione della causa dal ruolo, ossia lo scopodi sollecitare le parti ad esprimere, entro i termini di legge, la propriavolontà di proseguire il processo ; ciò posto, una volta che le parti (e, segnatamente, la parte appellante)ebbero a manifestare la volontà di proseguire il processo d’appello,la nullità conseguente alla mancata cancellazione della causa Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 26191/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalruolo deve ritenersi certamente sanata ai sensi dell’art. 156, co. 3, c.p.c.per raggiungimento dello scopo ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 350 e 354 c.p.c., dolendosi altresì della nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione (o motivazione apparente, perplessa e incomprensibile),per avere la corte territoriale erroneamente disposto la regressione del giudizio in primo grado in ragione della mancata notificazione dell’atto di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (coerededi [OSCURATO:PERSONA]), là dove, nel caso di specie, l’omissione di tale notificazione avrebbe unicamente imposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte pretermessa, senza alcunarimessione della causa al primo giudice; ilmotivo è inammissibile per carenza di interesse ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia rilevato il difetto diintegrazione del contraddittorio in appello ( in ragione del mancato coinvolgimentodi [OSCURATO:PERSONA]), non già allo scopo di giustificare l’applicazione dell’art. 354 c.p.c. (nella specie motivata dalla nullità dellanotificazione dell’atto di riassunzione del processo di primo grado neiconfronti di tutti gli eredi dell’originaria convenuta), quanto al fine digiustificare l a ritenuta impossibilità di pronunciare la cancellazione dellacausa dal ruolo in assenza di tutte le parti interessate ; la circostanza che la corte d’appello, invece di integrare il contraddittorio e poi disporre la cancellazione della causa dal ruolo, abbiaviceversa deciso per l’applicazione immediata dell’art. 354 c.p.c. (conla rimessione della causa al giudice di primo grado), mentre si è certamenterivelata un errore di natura processuale, non ha tuttavia determinato la nullità della sentenza impugnata per le ragioni già illustratea proposito della decisione sul primo motivo di impugnazione , Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 26191/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ossia per l’intervenuta sanatoria della nullità conness a all ’omessa cancellazionedella causa dal ruolo per raggiungimento dello scopo ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 100, 110 e 359 c.p.c., per averegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] trascurato di ottemperare all’invito, aglistessi rivolti dalla corte territoriale (a seguito del subprocedimento cautelareconcernente la richiesta sospensione dell’efficacia esecutiva dellasentenza di primo grado), di comprovare la propria qualità di eredi dell’originaria convenuta (affermando di poter eccepire la nullità del giudiziodi primo grado senza doversi qualificare eredi della convenuta defunta),con la conseguente erroneità della decisione impugnata nella partein cui ha omesso di procedere alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente attestatol’avvenuto deposito agli atti del giudizio “dell’ attestazione di pagamentodelle tasse e imposte di registro a seguito di successione, autocertificazionedi decesso, autocertificazione dello stato di famiglia originarioe dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, documenti dai qualisi evince la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a”; tragli atti del giudizio risulta altresì depositata la dichiarazione di successionedell’originaria convenuta con l’indicazione dei relativi eredi corrispondentiagli odierni controricorrenti ; nell’attodiappello, infine, gli attuali controricorrenti si qualificarono figlidell’originaria convenuta deceduta ; ferme tali premesse (comunque rilevanti sul piano istruttorio), varrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il soggetto che proponga appello - non diversamente da chi proponga ricorso per cassazione - nell'asserita Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 26191/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede. La mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quantoattinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio. Ai fini del convincimento probatorio, il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l ’ intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibilecon la mancanza di quella qualità ( cfr. Sez. 1, Sentenza n.13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 – 01 e successive conformi) ; nelcaso di specie, l’odierna ricorrente non ha assolto all’onere , alla stessaimposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., di allegare la documentazione processuale idonea ad attestare l’effettiva avvenuta esplicita contestazione del possesso, in capo alle controparti, della qualità di eredi dell’originaria convenuta ; e ciò, a fronte dell’avvenuta proposizionedell’appello da parte di quelle stesse parti qualificatesi figli dell’originariaconvenuta deceduta ; devequindi ritenersi che la corte d’appello, nel decidere la causa senza sollevare alcuna questione sul punto , abbia ritenuto adeguatamente comprovato, secondo il comportamento tenuto dalle parti ai sensi dell’ art. 116 c.p.c., la circostanza dell’intervenuta successionedell’originaria convenuta attraverso il riconoscimento della qualitàdi eredi in capo agli odierni controricorrenti ;Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 26191/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 140 e 303 c.p.c.,per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’avvenuta dimostrazione, da parte dell’odierna istante, del compimentodella notificazione dell’atto di riassunzione del processo di primogrado presso l’effettiva casa di abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (così come previsto dall’art. 138 c.p.c.), in conformità a quanto comprovato dalla circostanza che l’originario atto di citazione fosse statoricevuto dalla convenuta personalmente presso lo stesso indirizzo di via Roma n. 36 in corrispondenza del quale venne realizzata la notificazionedel successivo atto di riassunzione; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, l’odierna ricorrente intend a discutere la valutazione della prova relativa all’avvenuta notificazione dell’originario atto di riassunzionepresso l ’effettiva casa di abitazione della convenuta (nella specieritenuta corrispondente al civico 36 di via Roma); etuttavia, la circostanza che i l civico 36 di via Roma corrispondesse all’effettiva casa di abitazione di [OSCURATO:PERSONA] è un’affermazione che andava positivamente com provata, essendo stata dedotta in palesecontrasto con le risultanze della certificazione comunale ; ciò posto, l a corte territoriale ha ritenuto che la circostanza dell’avvenutanotificazione dell’originario atto di citazione a mani della convenuta non valesse di per sé a comprovare che il civico 36 di via Romacorrispondesse alla casa di abitazione di quest’ultima: si tratta diuna valutazione della prova la cui contestazione in questa sede deve ritenersiinfondata, poiché la sola circostanza dell’avere la convenuta ricevuto l’atto di citazione in via Roma 36 deve ritenersi di per sé ancorainsufficiente (in assenza di elementi ulteriori idonei a fornirne Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 26191/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri riscontro) a giustificare l’avvenuta dimostrazione che quell’indirizzo coincidesseeffettivamente con la casa di abitazione della convenuta ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; lacomplessità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare, adavviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese delpresente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail