Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20462/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 - intimato -2519 avverso la sentenza n. 953/2021 del TRIBUNALE di LECCE,depositata il 02/04/2021 R.G.N. 10980/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, in sededi rinvio dalla fase rescindente celebrata da questa Corte (sentenzaNumero registro generale 11390/2021Numero sezionale 2519/2026n. 21951/2018), rigettava le domande proposte da MaNsumseirmo diil riaaccnoolta generale 20462/2026Data pubblicazione 17/06/2026Scialpi nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che– in ossequio al principio affermato dal provvedimento rescindente– il lavoratore non aveva dimostrato né la definitività della sentenzadel Tribunale di Lecce n. 11300/2010 (che aveva accertato lanatura subordinata, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoroper illegittimità del termine apposto) né la messa in mora neiconfronti del datore di lavoro, presupposti di fatto necessari ai finidel riconoscimento del credito a titolo di T.F.R.2.

Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidatoa due motivi; il Fallimento è rimasto intimato.3.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente denunzia violazione dell’art. 324 c.p.c. (ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.), avendo la Corte territoriale trascuratodi trovarsi innanzi un giudicato implicito: invero, l’attestazioneprodotta dal lavoratore, della Cancelleria della Corte di appello (overisultava la cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c. del giudizio4691/10) dimostrava il passaggio in giudicato della sentenzaemessa in primo grado (che aveva dichiarato la natura subordinata,a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro).2.

Il motivo di ricorso non è fondato.2.1.

E’ pur vero che questa Corte ha recentemente precisato che laprova del passaggio in giudicato di una sentenza, che ricade sullaparte interessata, può essere fornita con mezzi equipollenti alcertificato rilasciato dal cancelliere ex art. 124 disp.att.c.p.c. (cfr.Cass. n. 2827/2025, che, peraltro, ha preso in considerazione –quale mezzo equipollente - il comportamento della controparte cheaveva ammesso il passaggio in giudicato del provvedimentoinvocato).Numero registro generale 11390/2021Numero sezionale 2519/20262.2.

Peraltro, nel caso di specie, la prova fornita dal laNvuomrearot doi rraecc oelta generale 20462/2026Data pubblicazione 17/06/2026consistente nell’attestazione, da parte della Cancelleria della Cortedi appello, che il provvedimento impugnatorio era stato cancellatodal ruolo ex art. 309 c.p.c., non è sufficiente a rappresentare attoequipollente alla certificazione prevista dall’art. 124 disp.att.c.p.c.2.3.

Invero, il lavoratore invocata il passaggio in giudicato di unasentenza (n. 1300 del 15.10.2010 del Tribunale di Lecce) senzaindicare la data di inizio del procedimento di primo grado; non ha,pertanto, dedotto (né provato) che a detto procedimento giudizialesi applicava il testo novellato degli artt. 181 e 309 c.p.c. (ai sensidegli artt. 50 e 56 del d.l. n. 112/2008, testo novellato che siapplicava ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore,ossia ai giudizi instaurati dal 25/6/2008) che ha introdottol’immediata estinzione, unitamente alla cancellazione della causadal ruolo, a seguito della duplice diserzione delle parti all’udienzafissata dal giudice; da ciò consegue che, in caso di diserzione delleparti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore,quest’ultimo non avrebbe dovuto pronunciare l’immediataestinzione del processo, ma solo limitarsi a disporre la cancellazionedella causa dal ruolo, con la possibilità della successiva riassunzionesu iniziativa delle parti, pena, in difetto, la successiva estinzione(cfr. sul punto Cass. n. 14810/2024); con l’ulteriore conseguenzache, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenutainoppugnabile, la sentenza del Tribunale di Lecce non puòconsiderarsi passata in cosa giudicata formale e sostanziale (cfr. insenso analogo, Cass. n. 5657/2019).3.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio (ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.), avendo la Corte territoriale omesso di trascurare la provafornita per dimostrare l’offerta delle prestazioni da parte delNumero registro generale 11390/2021Numero sezionale 2519/2026lavoratore (in data successiva alla pronuncia del TrNibumuenroa dil era ccodltia generale 20462/2026Data pubblicazione 17/06/2026Lecce).4.

Il motivo di ricorso è inammissibile.4.1.

Pur rilevandosi che, in mancanza della prova del passaggio ingiudicato della sentenza invocata dal lavoratore, è ultroneoapprofondire la sussistenza della prova dell’offerta delle prestazionida parte del lavoratore, in ogni caso va ribadito l’orientamentoconsolidato espresso dalle Sezioni Unite (Cass.

S.U. n.34476/2019, che richiama Cass.

S.U. n. 8053/2014) secondo cui,all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (ex art. 54 deld.l. n. 83/2012, (conv., con modif., dalla legge n. 134/2012), inrelazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solol'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e che abbiacarattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se ilfatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo eserciziodel potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio dilegittimità (si rimanda alla motivazione di Cass.

S.U. 27 dicembre2019 n. 34476, che richiama Cass.

S.U. 7 aprile 2014 n. 8053;Cass.

S.U. 18 aprile 2018 n. 9558; Cass.

S.U. 31 dicembre 2018,n. 33679; Cass.

S.U. 22 febbraio 2023 n. 5556).5.

In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenzadella costituzione della controparte.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 11390/2021Numero sezionale 2519/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maNgugmieoro 2di 0ra0cc2olt,a generale 20462/2026Data pubblicazione 17/06/2026n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2026Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 - intimato -2519 avverso la sentenza n. 953/2021 del TRIBUNALE di LECCE,depositata il 02/04/2021 R.G.N. 10980/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, in sededi rinvio dalla fase rescindente celebrata da questa Corte (sentenzaNumero registro generale 11390/2021Numero sezionale 2519/2026n. 21951/2018), rigettava le domande proposte da MaNsumseirmo diil riaaccnoolta generale 20462/2026Data pubblicazione 17/06/2026Scialpi nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che– in ossequio al principio affermato dal provvedimento rescindente– il lavoratore non aveva dimostrato né la definitività della sentenzadel Tribunale di Lecce n. 11300/2010 (che aveva accertato lanatura subordinata, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoroper illegittimità del termine apposto) né la messa in mora neiconfronti del datore di lavoro, presupposti di fatto necessari ai finidel riconoscimento del credito a titolo di T.F.R.2. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidatoa due motivi; il Fallimento è rimasto intimato.3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente denunzia violazione dell’art. 324 c.p.c. (ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.), avendo la Corte territoriale trascuratodi trovarsi innanzi un giudicato implicito: invero, l’attestazioneprodotta dal lavoratore, della Cancelleria della Corte di appello (overisultava la cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c. del giudizio4691/10) dimostrava il passaggio in giudicato della sentenzaemessa in primo grado (che aveva dichiarato la natura subordinata,a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro).2. Il motivo di ricorso non è fondato.2.1. E’ pur vero che questa Corte ha recentemente precisato che laprova del passaggio in giudicato di una sentenza, che ricade sullaparte interessata, può essere fornita con mezzi equipollenti alcertificato rilasciato dal cancelliere ex art. 124 disp.att.c.p.c. (cfr.Cass. n. 2827/2025, che, peraltro, ha preso in considerazione –quale mezzo equipollente - il comportamento della controparte cheaveva ammesso il passaggio in giudicato del provvedimentoinvocato).Numero registro generale 11390/2021Numero sezionale 2519/20262.2. Peraltro, nel caso di specie, la prova fornita dal laNvuomrearot doi rraecc oelta generale 20462/2026Data pubblicazione 17/06/2026consistente nell’attestazione, da parte della Cancelleria della Cortedi appello, che il provvedimento impugnatorio era stato cancellatodal ruolo ex art. 309 c.p.c., non è sufficiente a rappresentare attoequipollente alla certificazione prevista dall’art. 124 disp.att.c.p.c.2.3. Invero, il lavoratore invocata il passaggio in giudicato di unasentenza (n. 1300 del 15.10.2010 del Tribunale di Lecce) senzaindicare la data di inizio del procedimento di primo grado; non ha,pertanto, dedotto (né provato) che a detto procedimento giudizialesi applicava il testo novellato degli artt. 181 e 309 c.p.c. (ai sensidegli artt. 50 e 56 del d.l. n. 112/2008, testo novellato che siapplicava ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore,ossia ai giudizi instaurati dal 25/6/2008) che ha introdottol’immediata estinzione, unitamente alla cancellazione della causadal ruolo, a seguito della duplice diserzione delle parti all’udienzafissata dal giudice; da ciò consegue che, in caso di diserzione delleparti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore,quest’ultimo non avrebbe dovuto pronunciare l’immediataestinzione del processo, ma solo limitarsi a disporre la cancellazionedella causa dal ruolo, con la possibilità della successiva riassunzionesu iniziativa delle parti, pena, in difetto, la successiva estinzione(cfr. sul punto Cass. n. 14810/2024); con l’ulteriore conseguenzache, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenutainoppugnabile, la sentenza del Tribunale di Lecce non puòconsiderarsi passata in cosa giudicata formale e sostanziale (cfr. insenso analogo, Cass. n. 5657/2019).3. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio (ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.), avendo la Corte territoriale omesso di trascurare la provafornita per dimostrare l’offerta delle prestazioni da parte delNumero registro generale 11390/2021Numero sezionale 2519/2026lavoratore (in data successiva alla pronuncia del TrNibumuenroa dil era ccodltia generale 20462/2026Data pubblicazione 17/06/2026Lecce).4. Il motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Pur rilevandosi che, in mancanza della prova del passaggio ingiudicato della sentenza invocata dal lavoratore, è ultroneoapprofondire la sussistenza della prova dell’offerta delle prestazionida parte del lavoratore, in ogni caso va ribadito l’orientamentoconsolidato espresso dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n.34476/2019, che richiama Cass. S.U. n. 8053/2014) secondo cui,all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (ex art. 54 deld.l. n. 83/2012, (conv., con modif., dalla legge n. 134/2012), inrelazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solol'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e che abbiacarattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori nonintegra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se ilfatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo eserciziodel potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio dilegittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 27 dicembre2019 n. 34476, che richiama Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053;Cass. S.U. 18 aprile 2018 n. 9558; Cass. S.U. 31 dicembre 2018,n. 33679; Cass. S.U. 22 febbraio 2023 n. 5556).5. In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenzadella costituzione della controparte. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 11390/2021Numero sezionale 2519/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maNgugmieoro 2di 0ra0cc2olt,a generale 20462/2026Data pubblicazione 17/06/2026n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2026Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris