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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 17906/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18507/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso l ’ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO, -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 7835/2022 depositata il 18/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.[OSCURATO:PERSONA] presentava, davanti al Giudice di Pace di Roma, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097201701998 7574500 emessa a suo carico dall’Ente della [OSCURATO:PERSONA], asseritamente notificata in data 09.06.2018, riferita al presunto omesso pagamento di sanzioni amministrative ex legge 689/81 art. 27 legge 386/1990 relative all’annualità 2014, richieste dalla Prefettura di Roma, per un importo di euro 1.599,56.

Sosteneva di essere venuto a conoscenza della cartella soltanto a seguito della richiesta degli estratti di ruolo presso il Concessionario della [OSCURATO:PERSONA].

Chiedeva dichiararsi estinto per prescrizione il diritto a riscuotere le somme portate in cartella e comunque la nullità di quest’ultima per inesistenza/omessa ed illegittimità della relativa notifica.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, depositando, oltre all’estratto di ruolo, documentazione in copia non conforme (duplice vano accesso del messo notificatore; attestazione di irreperibilità relativa al destinatario; attestazione di affissione alla porta dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata; successivo invio della CAD, siglato dal destinatario ricevente in data 11.06.2018 ed ulteriormente dimostrato dall’elenco del CDP Montesacro dell’avviso di deposito nella Casa comunale), concernente la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. della cartella esattoriale del 2017 (oggetto di opposizione); mentre la Prefettura rimaneva contumace.

In sede di prima udienza (e, quindi, alla prima udienza successiva alla produzione della suddetta documentazione) il Pavliuc disconosceva ai sensi dell’art. 2719 c.c. la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia dalla Agenzia, specificando di non ritenere esistente alcun originale. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado,con sentenza n. 20618/2020, rigettava l’opposizione.

Avverso detta sentenza proponeva impugnazione il Pavliuc, chiedendo che, in riforma della stessa, in via principale: la cartella di pagamento opposta fosse annullata, non essendo stato depositato il verbale di accertata violazione da essa presupposto; ovvero fosse dichiarata nulla o inesistente, essendo stata provata la sua notificazione soltanto con fotocopia non autentica (la cui non conformità all’originale era stata eccepita alla prima udienza utile); e, in via subordinata, fossero compensate le spese del giudizio di primo grado pronunciate nei confronti del contumace.

In particolare, con il quarto motivo di appello censurava la sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita inutilizzabilità della documentazione depositata dall’Agente della [OSCURATO:PERSONA] per intervenuto disconoscimento.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’atto di appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7835/2022, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarava che il Pavliuc non era tenuto a pagare alcunché in favore della Prefettura contumace; mentre confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava il Pavliuc al pagamento delle spese processuali relative al grado.

2. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Parte intimata non ha svolto difese.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza decisoria entro il termine di sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, riformando parzialmente quale giudice di appello la sentenza del giudice di pace, ha dichiarato che il Pavliuc nulla è tenuto a pagare in favore della Prefettura contumace.

In particolare, per quanto qui rileva, in ordine all’eccezione di non conformità della copia della notifica all’originale, dopo aver richiamato i principi affermati da Cass. n. 3549/2019, nonché da Cass. n. 27633/2018, n. 1657/2019 e n. 29993/2017, ha affermato che la contestazione operata nella fattispecie dalla parte opponente –appellante non fosse conforme a detti principi, ragion per cui correttamente il giudice di pace aveva ritenuto come non formulata la relativa eccezione; ha aggiunto che, essendosi dimostrata la ritualità della notifica della cartella esattoriale nella data del giugno 2018, le contestazioni afferenti l’omessa notifica dell’atto di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa irrogata avrebbero dovuto proporsi nel termine decadenziale di giorni trenta, previsto dall’articolo 7 del D.lgs 150/2011 a pena di inammissibilità; per quindi concludere che detto termine non era stato evidentemente rispettato dall’allora parte appellante che, solo in data 5.2.2020, aveva deciso di effettuare l’accesso all’agenzia delle entrate per prender contezza degli estratti di ruolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha ritenuto inammissibile (perché genericamente effettuato) il disconoscimento, da lui operato nel giudizio di primo grado, mentre lo stesso sarebbe stato effettuato (in tesi difensiva) secondo i criteri previsti dalla giurisprudenza di legittimità.

Sottolinea che lui aveva eccepito l’inesistenza degli originali e, quindi, negata ogni efficacia probatoria alle fotocopie ex adverso prodotte.

Alla luce dei principi affermati da questa Corte (in particolare da Cass. n. 3126/2022, n. 23426/2020, n. 21054/2020, n. 5077/2017, n. 23902/2017, n. 15790/2016, n. 13425/2014, n. 14804/2014, n. 13439/2012, n. 2590/2009) sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il disconoscimento era stato da lui correttamente effettuato nel giudizio di primo grado, in quanto era stato fatto alla prima difesa utile; ed era specifico ( nella misura in cui è stato dedotto che le copie non si ritenevano corrispondenti ad alcun originale e il contribuente ha infatti più volte ribadito di non aver mai ricevuto gli atti prodromici ), con conseguente applicazione delle disposizioni denunciate e conseguente inutilizzabilità dei documenti ex adversoprodotti in copia semplice.

3. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità dell’azione per carenza di interesse.

Invero, il ricorso prende le mosse dalla conoscenza della cartella di pagamento attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo da parte dell’odierno ricorrente.

Orbene, sull’ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è intervenuto l’art. 3 bis del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bis nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 26283/2022 hanno affermato che: In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura "dinamica" che, come tale, puòassumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio .

Il percorso argomentativo, svolto dalle Sezioni Unite, nelle sue articolazioni essenziali, è sintetizzabile nei termini che seguono: -l’art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l ’ interesse ad agire costituisce una condizione dell ’ azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; -la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire: in particolare, l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio .

Applicando il suddetto principio al caso di specie, occorre rilevare che parte ricorrente, originaria opponente, non ha dimostrato (e, invero, non ha nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse di tal fatta, né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto.Un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta: come questa Corte ha già reiteratamente precisato (anche prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite), l’impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass.n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l’interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).

In definitiva, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta: e tanto giustifica la cassazione senza rinvio della gravata sentenza, in quanto l ’ azione non poteva essere iniziata e proseguita (il che rende superfluo l’esame delle censure svolte col ricorso per cassazione).

4. Le spese dei due giudizi di merito, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della novella normativa e della sua specifica lettura euristica di nomofilachia, possono essere integralmente compensate, mentre non vi è da provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.

Il tenore della presente pronunzia - che è (non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame, ma) di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - esclude l ’ applicabilità dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.

M. La Corte: -cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta; - dichiara interamente compensate tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18507/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso l ’ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO, -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 7835/2022 depositata il 18/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.[OSCURATO:PERSONA] presentava, davanti al Giudice di Pace di Roma, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097201701998 7574500 emessa a suo carico dall’Ente della [OSCURATO:PERSONA], asseritamente notificata in data 09.06.2018, riferita al presunto omesso pagamento di sanzioni amministrative ex legge 689/81 art. 27 legge 386/1990 relative all’annualità 2014, richieste dalla Prefettura di Roma, per un importo di euro 1.599,56. Sosteneva di essere venuto a conoscenza della cartella soltanto a seguito della richiesta degli estratti di ruolo presso il Concessionario della [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva dichiararsi estinto per prescrizione il diritto a riscuotere le somme portate in cartella e comunque la nullità di quest’ultima per inesistenza/omessa ed illegittimità della relativa notifica. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, depositando, oltre all’estratto di ruolo, documentazione in copia non conforme (duplice vano accesso del messo notificatore; attestazione di irreperibilità relativa al destinatario; attestazione di affissione alla porta dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata; successivo invio della CAD, siglato dal destinatario ricevente in data 11.06.2018 ed ulteriormente dimostrato dall’elenco del CDP Montesacro dell’avviso di deposito nella Casa comunale), concernente la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. della cartella esattoriale del 2017 (oggetto di opposizione); mentre la Prefettura rimaneva contumace. In sede di prima udienza (e, quindi, alla prima udienza successiva alla produzione della suddetta documentazione) il Pavliuc disconosceva ai sensi dell’art. 2719 c.c. la conformità agli originali dei documenti prodotti in copia dalla Agenzia, specificando di non ritenere esistente alcun originale. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado,con sentenza n. 20618/2020, rigettava l’opposizione. Avverso detta sentenza proponeva impugnazione il Pavliuc, chiedendo che, in riforma della stessa, in via principale: la cartella di pagamento opposta fosse annullata, non essendo stato depositato il verbale di accertata violazione da essa presupposto; ovvero fosse dichiarata nulla o inesistente, essendo stata provata la sua notificazione soltanto con fotocopia non autentica (la cui non conformità all’originale era stata eccepita alla prima udienza utile); e, in via subordinata, fossero compensate le spese del giudizio di primo grado pronunciate nei confronti del contumace. In particolare, con il quarto motivo di appello censurava la sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita inutilizzabilità della documentazione depositata dall’Agente della [OSCURATO:PERSONA] per intervenuto disconoscimento. Si costituiva l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’atto di appello e la conferma della sentenza di primo grado. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7835/2022, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarava che il Pavliuc non era tenuto a pagare alcunché in favore della Prefettura contumace; mentre confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava il Pavliuc al pagamento delle spese processuali relative al grado. 2. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Parte intimata non ha svolto difese. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza decisoria entro il termine di sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, riformando parzialmente quale giudice di appello la sentenza del giudice di pace, ha dichiarato che il Pavliuc nulla è tenuto a pagare in favore della Prefettura contumace. In particolare, per quanto qui rileva, in ordine all’eccezione di non conformità della copia della notifica all’originale, dopo aver richiamato i principi affermati da Cass. n. 3549/2019, nonché da Cass. n. 27633/2018, n. 1657/2019 e n. 29993/2017, ha affermato che la contestazione operata nella fattispecie dalla parte opponente –appellante non fosse conforme a detti principi, ragion per cui correttamente il giudice di pace aveva ritenuto come non formulata la relativa eccezione; ha aggiunto che, essendosi dimostrata la ritualità della notifica della cartella esattoriale nella data del giugno 2018, le contestazioni afferenti l’omessa notifica dell’atto di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa irrogata avrebbero dovuto proporsi nel termine decadenziale di giorni trenta, previsto dall’articolo 7 del D.lgs 150/2011 a pena di inammissibilità; per quindi concludere che detto termine non era stato evidentemente rispettato dall’allora parte appellante che, solo in data 5.2.2020, aveva deciso di effettuare l’accesso all’agenzia delle entrate per prender contezza degli estratti di ruolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha ritenuto inammissibile (perché genericamente effettuato) il disconoscimento, da lui operato nel giudizio di primo grado, mentre lo stesso sarebbe stato effettuato (in tesi difensiva) secondo i criteri previsti dalla giurisprudenza di legittimità. Sottolinea che lui aveva eccepito l’inesistenza degli originali e, quindi, negata ogni efficacia probatoria alle fotocopie ex adverso prodotte. Alla luce dei principi affermati da questa Corte (in particolare da Cass. n. 3126/2022, n. 23426/2020, n. 21054/2020, n. 5077/2017, n. 23902/2017, n. 15790/2016, n. 13425/2014, n. 14804/2014, n. 13439/2012, n. 2590/2009) sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il disconoscimento era stato da lui correttamente effettuato nel giudizio di primo grado, in quanto era stato fatto alla prima difesa utile; ed era specifico ( nella misura in cui è stato dedotto che le copie non si ritenevano corrispondenti ad alcun originale e il contribuente ha infatti più volte ribadito di non aver mai ricevuto gli atti prodromici ), con conseguente applicazione delle disposizioni denunciate e conseguente inutilizzabilità dei documenti ex adversoprodotti in copia semplice. 3. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità dell’azione per carenza di interesse. Invero, il ricorso prende le mosse dalla conoscenza della cartella di pagamento attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo da parte dell’odierno ricorrente. Orbene, sull’ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è intervenuto l’art. 3 bis del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bis nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 26283/2022 hanno affermato che: In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura "dinamica" che, come tale, puòassumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio . Il percorso argomentativo, svolto dalle Sezioni Unite, nelle sue articolazioni essenziali, è sintetizzabile nei termini che seguono: -l’art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l ’ interesse ad agire costituisce una condizione dell ’ azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; -la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire: in particolare, l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio . Applicando il suddetto principio al caso di specie, occorre rilevare che parte ricorrente, originaria opponente, non ha dimostrato (e, invero, non ha nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse di tal fatta, né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto.Un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta: come questa Corte ha già reiteratamente precisato (anche prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite), l’impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass.n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l’interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024). In definitiva, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta: e tanto giustifica la cassazione senza rinvio della gravata sentenza, in quanto l ’ azione non poteva essere iniziata e proseguita (il che rende superfluo l’esame delle censure svolte col ricorso per cassazione). 4. Le spese dei due giudizi di merito, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della novella normativa e della sua specifica lettura euristica di nomofilachia, possono essere integralmente compensate, mentre non vi è da provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata. Il tenore della presente pronunzia - che è (non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame, ma) di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - esclude l ’ applicabilità dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q. M. La Corte: -cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta; - dichiara interamente compensate tra
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