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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07353/2022

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., Sez.

U., 12/05/2017, 11799, in particolare § 9.3.3.1); quando, invece, si deducono fatti estintivi quale la prescrizione, dalla commissione del fatto - e perciò facendo valere la mancata notifica del verbale di accertamento solo come mancanza di atti interruttivi - ovvero successivamente alla notifica della cartella, potendosi esercitare l'opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., in un perimetro processuale differente da quello di un giudizio propriamente impugnatorio, non vi sono termini per agire (Cass., Sez.

U., n. 22080 del 2017, cit., pag. 25); in questa ipotesi, viceversa, va d'altro canto ribadito che quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass., n. 22946 del 2016, cit., pag. 7); a fronte delle obiezioni sollevate in ricorso in ordine all'impossibilità di configurare quale condizione dell'azione la mancata istanza di sgravio, va precisato che questa condotta, nella riferita lettura, è stata solo volta, esemplificativamente, a significare come evitare, da parte del soggetto debitore, che l'inerzia dell'amministrazione abbia un significato "neutro" e non sintomatico di quell'incertezza che legittima l'interesse ad agire utilizzando la risorsa giudiziaria, opponendo l'intervenuta prescrizione; parte ricorrente evidenzia come, in questa cornice, sia stato sottolineato che risulta decisivo lo stato oggettivo d'incertezza sull'esistenza del diritto (Cass., 12/11/2019, n. 29294: nella specie, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione, da parte dell'ente previdenziale, dell'avvenuta \7K. prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella; nello stesso senso Cass., 22/07/2020, n. 15603); ora, con la notifica della cartella l'amministrazione ha esercitato la pretesa, ma l'incertezza deve riferirsi all'eventuale presa d'atto (o meno), da parte dell'amministrazione, del fatto estintivo successivo maturato; e se ciò è vero, allora deve trarsene la conseguenza che la deduzione dello stato d'incertezza diviene elemento conformativo della domanda quale offerta al contraddittorio della controparte; l'istante, cioè, non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo; e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito; in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale non riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale; nel caso di specie, è risultato (in grado di appello) che l'amministrazione ha proceduto, successivamente alla notifica delle cartelle e prima dell'acquisizione dell'estratto di ruolo, a notiziare un'intimazione di pagamento, rinnovando la pretesa; ma nel ricorso, e quindi nella cornice delineata ai termini dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., nulla si dice in ordine all'eventuale allegazione - nell'originaria citazione - dell'intimazione come fondante l'interesse ad agire secondo quanto ricostruito; lo stesso Tribunale precisa che, davanti a sé e dunque solo in secondo grado di merito, le parti avevano discusso dell'atto in parola solo ai fini dell'interruzione della prescrizione e non ai fini del conferimento di significato di atti di esercizio della pretesa (v. testualmente il § 13);solamente in questa sede la parte, contraddittoriamente, per un verso deduce la tardività di quella produzione ex art. 345, cod. proc. civ., per altro verso pretenderebbe di utilizzarlo, per la prima volta, al fine di conformare utilmente l'originaria domanda quale sorretta dal discusso interesse; a conferma del fatto che la ricostruita conformazione utile della pretesa stessa non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell'evento della lite: dal che la corretta affermazione conclusiva, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità della medesima; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre a spese prenotate a debito, spese forfettarie al 15% e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni

., Sez. U., 12/05/2017, 11799, in particolare § 9.3.3.1); quando, invece, si deducono fatti estintivi quale la prescrizione, dalla commissione del fatto - e perciò facendo valere la mancata notifica del verbale di accertamento solo come mancanza di atti interruttivi - ovvero successivamente alla notifica della cartella, potendosi esercitare l'opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., in un perimetro processuale differente da quello di un giudizio propriamente impugnatorio, non vi sono termini per agire (Cass., Sez. U., n. 22080 del 2017, cit., pag. 25); in questa ipotesi, viceversa, va d'altro canto ribadito che quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass., n. 22946 del 2016, cit., pag. 7); a fronte delle obiezioni sollevate in ricorso in ordine all'impossibilità di configurare quale condizione dell'azione la mancata istanza di sgravio, va precisato che questa condotta, nella riferita lettura, è stata solo volta, esemplificativamente, a significare come evitare, da parte del soggetto debitore, che l'inerzia dell'amministrazione abbia un significato "neutro" e non sintomatico di quell'incertezza che legittima l'interesse ad agire utilizzando la risorsa giudiziaria, opponendo l'intervenuta prescrizione; parte ricorrente evidenzia come, in questa cornice, sia stato sottolineato che risulta decisivo lo stato oggettivo d'incertezza sull'esistenza del diritto (Cass., 12/11/2019, n. 29294: nella specie, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione, da parte dell'ente previdenziale, dell'avvenuta \7K. prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella; nello stesso senso Cass., 22/07/2020, n. 15603); ora, con la notifica della cartella l'amministrazione ha esercitato la pretesa, ma l'incertezza deve riferirsi all'eventuale presa d'atto (o meno), da parte dell'amministrazione, del fatto estintivo successivo maturato; e se ciò è vero, allora deve trarsene la conseguenza che la deduzione dello stato d'incertezza diviene elemento conformativo della domanda quale offerta al contraddittorio della controparte; l'istante, cioè, non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo; e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito; in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale non riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale; nel caso di specie, è risultato (in grado di appello) che l'amministrazione ha proceduto, successivamente alla notifica delle cartelle e prima dell'acquisizione dell'estratto di ruolo, a notiziare un'intimazione di pagamento, rinnovando la pretesa; ma nel ricorso, e quindi nella cornice delineata ai termini dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., nulla si dice in ordine all'eventuale allegazione - nell'originaria citazione - dell'intimazione come fondante l'interesse ad agire secondo quanto ricostruito; lo stesso Tribunale precisa che, davanti a sé e dunque solo in secondo grado di merito, le parti avevano discusso dell'atto in parola solo ai fini dell'interruzione della prescrizione e non ai fini del conferimento di significato di atti di esercizio della pretesa (v. testualmente il § 13);solamente in questa sede la parte, contraddittoriamente, per un verso deduce la tardività di quella produzione ex art. 345, cod. proc. civ., per altro verso pretenderebbe di utilizzarlo, per la prima volta, al fine di conformare utilmente l'originaria domanda quale sorretta dal discusso interesse; a conferma del fatto che la ricostruita conformazione utile della pretesa stessa non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell'evento della lite: dal che la corretta affermazione conclusiva, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità della medesima; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre a spese prenotate a debito, spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni
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