CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 02115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13790-2025 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2025 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2025 R.G.N.182/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 14 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Firenze, riformava parzialmente la decisione resa dal Tribunale di Siena, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13790/2025 Cron. Rep. Ud.16/12/2025 riforma, peraltro,limitata alla statuizione sulle spese di lite resa in primo grado viceversa dichiarate compensate,e confermava la pronuncia di accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia, alle cui dipendenze operava con inquadramento nella II Area del CCNL per il comparto Ministeri, profilo professionale di Assistente UNEP, volta ad ottenere il superiore inquadramento nella III Area funzionari, con profilo professionale di Funzionario UNEP – F1, riconosciutogli a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la condanna del Ministero all’attribuzione del medesimo ed al pagamento delle relative differenze retributive. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la natura precettiva e non meramente programmatica dell’art. 21-quaterdel d.l. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge 132/2015, che non poteva leggersi nel senso che, nell’indire le procedure per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere al profilo professionale di funzionario giudiziario, avesse subordinato la possibilità di coprire i posti di Funzionario UNEP mediante selezione interna o scorrimento della relativa graduatoria, alla circostanza che, in epoca antecedente o contestualmente, fossero messi a concorso altrettanti posti per l’accesso dall’esterno, sicché doveva ritenersi operante l’obbligo assunto con l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (recepito con D.M. del 9.11.2027) di definire l’intero processo di attuazione della progressione tra le aree entro il 30.6.2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all’esito delle procedure selettive e così dovuta la progressione dell’istante già a quella data, per essere disponibili posti di Funzionario di Area III sufficienti a consentire lo scorrimento della graduatoria già approvata fino ad arrivare alla posizione del medesimo - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso il Giordano. - Entrambe le parti hanno poi depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015 e dell’Accordo sindacale [OSCURATO:DATA_NASCITA], recepito dal D.M. 9.11.2017, e dagli artt. 1175 e 1375 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la natura precettiva e non meramente programmatica del citato art. 21- quater, da leggersi, viceversa, come limitata ad autorizzare l’azione dell’amministrazione nel dar corso alla procedura per la progressione nei limiti delle risorse disponibili e non come attributiva di diritti in capo agli interessati, implicanti l’adempimento dell’obbligo di dare attuazione alla progressione per tutti gli idonei della procedura selettiva, inquadrandoli nella III Area funzionale, entro e non oltre il 30.6.2019. - Il motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., le recenti Cass. n. 29038/2025 , Cass. n . 20625/2025; Cass. n. 20623/2025, Cass. n. 13656/2025 - che ha cassato, rigettando la domanda introduttiva del giudizio, la sentenza n. 121/2023 della Corte territoriale triestina richiamata, per relationem, dalla Corte distrettuale di Firenze nella sentenza qui impugnata - , ma già Cass. n. 16999/2023) secondo cui è da escludere la portata immediatamente precettiva dell’art. 21- quater d.l. n. 83/2015, che non attribuisce alcun diritto ai dipendenti interessati, ovvero in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14.11.2009, viceversa subordinando il conseguimento di “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo (…) alla completa definizione delle relative procedure selettive” da attivarsi “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall’esterno (…) fissati nella percentuale, rispettivamente del 50% e del 50% (…)”, condizioni, queste, riportate inpremessa all’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui, pertanto, deve attribuirsi parimenti carattere programmatico, con l’ulteriore conseguenza che la previsione ivi recata del termine del 30.6.2019 è priva di efficacia cogente, imponendo il rispetto delle richiamate condizioni la considerazione di un arco temporale più ampio. - Le argomentazioni difensive che il controricorrente sviluppa con la memoria non valgono a contrastare l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, risultando decisiva, ai fini di escludere il carattere perentorio del termine del 30.6.2019, la previsione per cui “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”, presupponendo essa il riconoscimento della progressione interna nei limiti del 50% dei posti disponibili in dotazione organica solo a fronte del contemporaneo espletamento di concorsi esterni per posti parimenti disponibili nella misura dell’altro 50% della dotazione organica, previsione con riferimento alla quale nulla replica il controricorrente - Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non abbisogna di ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria e la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo stante il recente consolidarsi dell’orientamento di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria doma