CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 16999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29117/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Venezia, n.97/2017, pubblicata il 26 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, assieme adaltri dipendenti, ricorso presso il Tribunale di Venezia, esponendo di essere inquadrati nell’organico del Ministero della Giustizia, con la figura professionale di funzionario giudiziario, Area III, Fascia retributiva F2. Essi hanno chiesto che: fosse accertato il loro diritto ad essere ricollocati in posizione giuridica ed economica F3; fosse accertato che gli artt. 15 e 16, nonché l’allegato A del CCNL integrativo del 29 luglio 2010, profili del funzionario giudiziario e del direttore amministrativo, erano nulli, inefficaci ed inopponibili, con conseguente nullità del decreto che li aveva inquadrati nel profilo di Funzionario giudiziario e condanna del Ministero della Giustizia ad inquadrarli nel profilo di Direttore amministrativo, con fascia retributiva F4 od F3; fosse accertato, in subordine, il loro diritto al completamento delle procedure di riqualificazione giuridica ed economica, con condanna del Ministero della Giustizia ad effettuarle. Il Tribunale di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 718/2013, ha rigettato il ricorso. Gli attuali ricorrenti, assieme ad una terza dipendente, hanno proposto appello che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 97/2017, ha rigettatol’appello.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione del d.l. n. 83 del 27 giugno 2015, conv., con modif., dalla legge n. 132 del 2015, con particolare riferimento all’art. 21 quater ed agli artt. 14 e 15 CCNL 1998- 2001 in quanto il CCNL 2006-2009 del 14 settembre 2007 ed il CCNI del 29 luglio 2010 non erano validi con riferimento agli inquadramenti del personale non dirigenziale appartenente al comparto Ministeri avvenuti in assenza di una compiuta applicazione degli artt. 14 e 15 CCNL 1998/2001. Ciò si sarebbe dovuto desumere dal testo dell’art. 21 quater citato, che aveva riconosciuto la violazione degli artt. 14 e 15 CCNL 1998-2001. La violazione contestata avrebbe precluso lo sviluppo della loro carriera professionale ed economica, poiché essi avrebbero conseguito dei redditi di lavoro, ove l’inquadramento automatico previsto dagli artt. 15 e 16 CCNI 2010 fosse stato effettuato all’esito delle procedure di riqualificazione contemplate dagli artt. 14 e 15 CCNL 1998-2001. La doglianza è infondata. Si rileva che, per la giurisprudenza della S.C., in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura programmatica dell’art. 15 del CCNLdel 16 febbraio 1999 del comparto ministeri esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell’amministrazione di offrire al personale una chancedi sviluppo della carriera, richiedendosi l’integrazione della disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 20 del predetto CCNL; neppure la pubblicazione dell’avviso di selezione è suscettibile di modificare la posizione giuridica dei dipendenti, ove la procedura concorsuale sia inficiata da vizi genetici tali da escludere il diritto degli interessati a poterne invocare la conclusione(Cass., Sez. L, n. 984del 17 gennaio 2020 ) . D’altro canto, non può essere neppure svalutata la circostanza che , nella specie,l’illegittimità degli atti compiuti derivava non dall’iniziativa unilaterale del Ministero, ma dal contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa. Sostengono i ricorrenti che la fondatezza delle loro pretese troverebbe fondamento nel testo sopravvenuto dell’art. 21 quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. dalla legge n. 132del 2015. Tale articolo, intitolato “Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria”, prevede, al comma 1,che: “Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predettoMinistero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell’area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.Si tratta, però, di una disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un’attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. Peraltro, i ricorrenti non hanno allegato elementi tali da fare ritenere che essi avrebbero, con ragionevole certezza, superato positivamente le selezioni in questione. D’altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno contestato, inoltre, l’affermazione della corte territoriale secondo laquale il solo Pavanetto aveva dimostrato di avere “partecipato alle selezioni il cui esito era stato bloccato per decisione giudiziale” e, comunque, il nuovo bando per progressioni pubblicato dal Ministero della Giustizia riguardava personale in posizioneeconomica diversa da quella del medesimo Pavanetto. 2) Con il secondo motivo i ricorrent i lamenta no la carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, l’omissione in dispositivo di quanto esposto in motivazione, l’omessa pronuncia in ordine ad una domanda giudiziale e la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la corte territoriale non avrebbe risposto alla loro doglianza concernente l’assenza ex art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 62 d.lgs. n. 150 del 2009, di limiti giuridici all’esercizio del sindacato giurisdizionale in materia di inquadramento professionale nel pubblico impiego. La doglianza è inammissibile, sia ove è contestata l’insufficienza - contraddittorietà della motivazione, trattandosi di vizio non denunciabile in sede di legittimità, sia per il resto, avendo la Corte d’appello di Venezia affrontato la questione del sindacato in tema di inquadramento professionale alle pagine da 5 a 7 della motivazione della sentenza di appello. In ogni caso, si rilevache, in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva che, nel settore pubblico , può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicché le scelte della contrattazione collettiva sull’inquadramento del personale, e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree, sono sottratte al sindacato giurisdizionale, dovendosi escludere che il principio di non discriminazione di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 costituisca parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede(Cass., Sez. L, n. 1241 del 25 gennaio 20 16 ). In particolare, il menzionato principio di non discriminazione ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 opera come limite per la P.A., che deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale nell’ambito delle previsioni dei contratti collettivi, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede dalle parti sociali nella loro autonomia, né per sindacare le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori, restando irrilevante l’eventuale assimilabilità contenutistica delle mansioni svolte (Cass., Sez. L, n. 12334 del 18 maggio 2018). Inoltre, si osserva, quanto alla normativa citata dai ricorrenti, che, per la giurisprudenza di legittimità, la classificazione dei dipendenti pubblici al fine di stabilire le mansioni, oltre a quelle di assunzione, alle qualiessi, secondo l’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono essere adibiti, così come la definizione di quanto, ai sensi e per gli effetti dei successivi commi 4 e 5, costituisce esercizio di mansioni superiori, è rimessa alla contrattazione collettiva e ciò sia nel regime previgente che in quello successivo alle modifiche apportate alla predetta norma dall’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Cass., Sez. L, n. 29624del 14 novembre 2019 ) . Tale giurisprudenza ha chiarito che l’art. 52, comma1, d.lgs. n. 165 del 2001, stabilendo, nel testo applicabile ed anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, che lo ius variandi possa essere esercitato all ’ interno delle mansioni “considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale dei contratti collettivi”, rimette palesemente alla fonte negoziale l’identificazione, rilevante anche ai fini e per gli effetti dei successivi commi 3, 4 e 5 in tema di mansioni superiori, di quanto, rispetto alle attività di lavoro svolte, possa dirsi rientrare o meno nei compiti propri della classificazione ricevuta. Ciò con orientamento che non è smentito dalla riforma dell ’ art. 52, di cui al d.lgs.n. 150 del 2009 , considerato che la previsione dell ’ inquadramento in aree funzionali, al cui interno la progressione economica è regolata esclusivamente sulla base di fasce di merito (comma1 bis), in una con la persistente disposizione per la qualei trattamenti economici (che sono scanditi sulla base della tipologia del lavoro svolto) sono definiti dalla contrattazione collettiva (art. 45, comma1) e, soprattutto , con la generale competenza di tale contrattazione rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro (art. 40, comma 1), fanno comprendere come, pur non contenendo più l’art. 52, comma1, un espresso rinvio in proposito, la classificazione, nei termini appena detti, resti appannaggio della contrattazione collettiva. 3)Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione di legge in ordine all’interpretazione del d.P.R. n. 1219 del 1984, l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la violazione dell’art. 112 c.p.c., la contraddittorietà della motivazione ove il giudice di appello aveva confermato la prevalenza del CCNI sul CCNL poichéla corte territoriale avrebbe errato nell’interpretare il d.P.R. n. 1219 del 1984 quanto ai compiti di direzione relativi ad uffici aventi rilevanza esterna, avuto riguardo alle disposizioni recanti “le declaratorie mansionali del collaboratore di cancelleria, appartenente alla VIII° qualifica funzionale”. Essi affermano, quindi, che il funzionario giudiziario avrebbe la competenza alla direzione di unità organiche anche a rilevanza esterna similmente all’attuale direttore e che, diversamente da quest’ultimo, potrebbe rappresentare la P.A. della giustizia nei confronti dei soggetti esterni, espletando le competenze del cancelliere. La doglianzaè inammissibile. Infatti, premessa l’insindacabilità della classificazione dei dipendenti pubblici al fine di stabilire le mansioni operata in sede di contrattazione collettiva, la Corte d’appello di Venezia ha affermato (pag. 7 e ss.) che non era pertinente paragonare l’attuale declaratoria degli appartenenti ad area terza F1 con la precedente declaratoria C2, considerato che la figura del cancelliere ex posizione economica C1 e C1s era confluita nel profilo del funzionario giudiziario Area Terza F1 (con possibilità di progressione fino ad F7), mentre quella del cancelliere ex posizione economica C2 era stata inserita nel profilo di Direttore di Cancelleria (posizione economica superiore F4-F5). Da ciò ha ricavato che i due profili menzionati presentavano delle diversità, siccome il funzionario giudiziario aveva oggi un contenuto professionale caratterizzato da un contenuto specialistico limitato e non elevato come i direttori. Queste considerazioni, fondate su una specifica interpre tazione della contrattazione collettiva da parte del giudice di appello, non sono state adeguatamente contestate dai ricorrenti; essi non hannoneppure denunciato, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., l’erronea interpretazione della contrattazione integrativade qua ad opera della Corte d’appello di Venezia . Infine, si sottolinea come gli stessiricorrenti non abbiano allegato nel ricorso quali sarebbero state le attività con rilevanza esterna simili aquelle dell’attuale direttore da loro esercitate. 4) Con il quarto motivo i ricorrentisi dolgono che la sentenza di appello abbia escluso che gli attuali funzionari giudiziari avessero esercitato ex d.P.R. n. 1219 del 1984, in qualità di collaboratori di cancelleria q.f. VII,la medesima funzione direttiva già svolta dagli attuali Direttori amministrativi quando essi, nel precedente ordinamento, erano inquadrati con la figura professionale del direttore di cancelleria e godevano del trattamento retributivo in posizione economica C3. La doglianza va dichiarata inammissibile per le medesime ragioni che hanno comportato l’inammissibilità del terzo motivo. 5)Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul motivo d’appello con il quale essi avevano denunciato che l’attribuzione di funzioni vicarie del dirigente al personale C2, avvenuta in sede di contrattazione integrativa, era contraria alla legge. La doglianza èinammissibile, in quanto la corte territoriale ha espressamente affermato la spettanza di tali funzioni vicarie al personale C2, così implicitamente rigettando la contestazione dei ricorrenti. 6) Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., dalla legge n. 132 del 2015 perché il relativo art. 21 quater si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che autorizzava la riqualificazione professionale dei cancellieri, appartenenti all’area seconda, ma non dei funzionari giudiziari, come erano essi ricorrenti. A prescindere dall’ammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione strutturato come eccezione di illegittimità costituzionale, la doglianza è inammissibile per l’irrilevanza della questione,in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno contestato l’affermazione della corte territoriale secondo la quale il solo Pavanetto aveva dimostrato di avere “partecipato alle selezioni il cui esito era stato bloccato per decisione giudiziale” e, comunque, il nuovo bando per progressioni pubblicato dal Ministero della Giustizia riguardava personale in posizione economica diversa da quella del medesimo Pavanetto. Detta questione è, altresì, palesemente infondata, dovendosi considerare che i cancellieri ed i funzionari giudiziari sono due categorie di dipendenti pubblici differenti, con la conseguenza che il diverso trattamento normativo, più favorevole, di una di tali categorie non può estendersi automaticamente all’altra e non può costituire valido tertium comparationisai fini del giudizio di legittimità costituzionale. 7) Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, attesa la condotta processuale del Ministero della Giustizia. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo dei ricorrentidi corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -nulla sulle spese; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del