CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 1995
Cassazione n. 03589/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25889/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lucca con procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro Oggetto: Equa riparazione –Liquidazione spese processuali MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato ex legein Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede della medesima Avvocatura; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di a ppello di Perugia n. 174/2021depositata il 23 marzo 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 7 agosto 2012 presso la Corte di appello di Perugia, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata delprocesso instaurato davanti al T.A.R. del Lazio instaurato in data 04.05.1995 e conclusosi in data 09.02.2012 con decreto di perenzione ed il giudice adito, con decreto n.1862/2017 del 29 giugno 2017, riconosceva al ricorrente un indennizzo di euro 9.417,00, oltre alle spese processuali; -con atto di citazione in revocazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze richiedeva la riforma del decreto evidenziando due grossolani errori di natura revocatoria ex art. 395 c.p.c. rappresentati dalla mancanza di istanza di prelievo e dichiarazione di interesse da parte del Nese, nonché l’indicazione della conclusione del procedimento con sentenza di rigetto del 14.03.2017, e la Corte distrettuale, con sentenza n. 324 del 10.05.2018, revocava l’originario decreto, dichiarando improponibile il ricorso; - in virtù di ricorso proposto dal Nese, la Corte di cassazione, con sentenza n. 9727/2019, accoglieva l’impugnazione ed annullava la sentenza gravata con rinvio alla medesima Corte di appello di Perugia; -riassunto il giudizio, la Corte di appello adita, con sentenza n. 174/2021, nella resistenza del Ministero, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e condannava l’Amministrazione al pagamento dell’indennità quantificata in euro 5.600,00, calcolato in 13 anni e 9 mesi la durata irragionevole del processo, compensate integralmente le spese del giudizio di revocazione e del giudizio di legittimità, sussistendo i presupposti per la domanda di revocazione anche al di fuori della problematica riguardante l’istanza di prelievo e tenuto conto che la sentenza della Cassazione era stata superata da quella della Corte costituzionale n. 34/2019, compensate per un terzo quelle del giudizio di rinvio e per i restanti 2/3 poste a carico del Ministero; - a vverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazioneil Nese, sulla base di quattro motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso; – f issata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., le parti non hannodepositato memorie . Atteso che : - con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale in sede di rinvio compensato le spese del giudizio di legittimità nonostante l’accoglimento del ricorso. Con il secondo motivo viene denunciata l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 91 c.p.c., nella parte in cui la Corte di merito ha omesso di liquidare le spese per la fase iniziale del giudizio di equa riparazione svoltasi innanzi alla Corte di appello di Perugia prima del giudizio di revocazione nonostante la fondatezza della originaria richiesta. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 91 c.p.c., nella parte in cui la Corte di merito ha omesso di condannare la parte soccombente alla refusione delle spese vive anticipate da parte ricorrente e documentate pari ad euro 81,00 corrispondenti a tre marche da bollo da euro 27,00 ciascuno, necessarie per introdurre le tre fasi del giudizio. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione e in ogni caso la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 91 e 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui la Corte distrettuale ha disposto la compensazione per 1/3 delle spese del giudizio di riassunzione. E’ preliminare l’esame del secondo e del quarto motivo di ricorso, la cui connessine è giustificata a livello argomentativo. Essi sono fondati. A seguito dell'accoglimento dell’impugnazione della sentenza pronunciata in sede di revocazione, con rinvio al giudice della stessa revocazione, poiché defin isce l'intero giudizio, ha il potere-dovere di regolare le spese non solodella fase di rinvio, di quelle del giudizio di revocazione e di legittimità,ma anche di quelle del primo giudizio di merito, determinando l a rescissione ( anche ove solo parziale ) della sentenza la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite . N e discende che in sede di rinvio il giudice doveva procedere nuovamente al regolamento delle spese del primo giudizio di equa riparazione, domanda originariamente proposta nel 2012. A tal fine, deve considerarsi comunque come il Ministero dell’economia e delle finanze rimanga in sostanza soccombente alla stregua dell'esito della faserescissoria. Consegue che la regolazione delle spese processuali di tutte le fasi ( giudizio di cassazione, giudizio di revocazione, giudizio di rinvio e originario giudizio di merito) sarebbe dovuto avvenire secondo soccombenza. Infatti, secondo i principi espressi in motivazione da Cass.n.15506 del 2018 - che richiama Cass. n. 20289 del 2015 e Cass. n. 2634 del 2007 - in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della litee può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte, purchè sia rispettoso dell’esito finale del giudizio. Peraltro, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte (cfr.Cass. n. 26918 del 2018 ) . L'accoglimento parziale della domanda, che legittima la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, si verifica allorché il giudice ritenga fondata solo una o più delle varie domande proposte, ovvero accolga l'unica domanda limitatamente a uno o a taluno dei suoi capi, ovvero ancora l'accolga in misura inferiore all'ammontare preteso (cfr. Cass.n. 21684 del 20 13 e Cass. n. 22381 del 20 09). Tale ultima ipotesi non si verifica nel procedimento d'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, allorché il giudice liquidi una somma inferiore al richiesto applicando un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dalla parte. Detto procedimento è connotato, causa l'assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, dal potere del giudice d'individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono (come al dominio, così anche) alla previsione della parte. Quest'ultima, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda tematizzandola sotto il profilo quantitativo, ma sollecita (a prescindere dalle espressioni adoperate) l'esercizio di un potere di liquidazione interamente ufficioso. Ne deriva che la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte, non costituisce accoglimento parziale della domanda e non giustifica, pertanto, la compensazione delle spese. Orbene, nel caso di specie il Giudice del rinvio, nel provvedere alla liquidazione delle spese processuali, ha ritenutodi dovere compensare parzialmente le spese processuali del giudizio di revocazione e di quello di legittimità senza neanche fornire un benchè minimo ed adeguato supporto motivazionale. Dall’accoglimento dei motivi due e quattro del ricorso, discende l’assorbimento dei restanti motivi che sono conseguenti, quali la rifusione delle spese vive anticipate e documentate dal ricorrente per tutte le fasi del giudizio. Il ricorso va, pertanto, accolto e il decreto cassato quanto alle spese processuali, con rinvio della causa alla Corte d i appello di Perugia, anche per la regolazione delle spese d el presente giudizio dilegittimità. P . Q . M . La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnatorelativamente alla liquidazione delle spese, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per