CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n.46/2024 - RG n. 306/2023, depositato il 24/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20767/2024Numero sezionale 2704/2025Numero di raccolta generale 13759/2026Con decreto depositato in data 03.11.2020, il magistrato dDeatsa ipgubnbalictaozio ne 11/05/2026della Corte d’appello di Perugia ha ingiunto al Ministero dellaGiustizia il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], MaurizioCorso, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro4.500,00 ciascuno, a titolo di equa riparazione per l’irragionevoledurata di un processo avente il medesimo oggetto, nonché dellasuccessiva fase esecutiva, il tutto oltre interessi e speseprocessuali, queste ultime distratte pro quota in favore deiprocuratori anticipatari.A seguito di opposizione proposta dall’Amministrazione, la Corted’appello, con decreto n. 348/2021 depositato il 15.06.2021, harevocato l’ingiunzione ed ha condannato il Ministero della Giustiziaal pagamento, a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale,dell’importo di euro 1.920,00 in favore di ciascun ricorrente, oltreagli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché oltre a due terzidelle spese processuali, con compensazione del restante terzo econ distrazione pro quota in favore dei procuratori antistatari.Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazioneAnacleto Ferrara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed AlessandroAlfonsi, sulla scorta di tre motivi:1. violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 2, 2-bislegge n. 89 del 2001: artt. 112, cod. proc. civ. - difetto dimotivazione, il tutto con riferimento alla decurtazionedell’indennizzo annuo da euro 500,00 ad euro 400,00;2. violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 2, 2-bislegge 24 marzo 2001, n. 89, il tutto in relazione alla decurtazionedell’equo indennizzo liquidato in favore delle parti private in misuradel 40%;3. violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 92 cod. proc.civ., con riguardo alla parziale compensazione delle speseprocessuali.2 di 8Numero registro generale 20767/2024Numero sezionale 2704/2025Con ordinanza n. 15816/2023, questa Corte ha rigettato il primoNumero di raccolta generale 13759/2026motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo ed ha aDactac poulbtbolic aizlio ne 11/05/2026secondo mezzo di ricorso, con rinvio alla Corte distrettuale indiversa composizione.All’esito del giudizio di rinvio, con decreto n. 46/2024 del24.04.2024, la Corte d’appello di Perugia, revocati i decreti n.240/2020 e n. cron. 348/2021, ha ingiunto al Ministero dellaGiustizia di pagare a ciascun ricorrente la somma di euro 3.200,00per danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al saldo,autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, hacondannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese dilite sostenute dai ricorrenti nella fase monitoria, da distrarsi proquota in favore dei procuratori antistatari, ed ha compensatointeramente tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione,di cassazione e di rinvio.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito haritenuto che le spese del giudizio di opposizione, di cassazione e dirinvio dovessero essere «interamente compensate tra le parti, inconsiderazione della reciproca soccombenza derivante dal parzialeaccoglimento delle domande proposte dal Ministero della Giustizia».[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed AlessandroAlfonsi hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddettodecreto della Corte d’appello, con specifico riferimento alladecisione concernente le spese processuali, sulla scorta di duemotivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione di legge – art. 5 ter, legge n. 89/2001; art. 92, cod.proc. civ.; motivazione apparente.3 di 8Numero registro generale 20767/2024Numero sezionale 2704/2025Numero di raccolta generale 13759/2026In particolare, i ricorrenti, tenuto conto dell’accoglimento della loroData pubblicazione 11/05/2026domanda, si dolgono del fatto che non sarebbe stato«adeguatamente motivato in cosa consista la “soccombenzareciproca”, alla quale il Decreto impugnato stesso fa riferimento pergiustificare la compensazione integrale delle spese di lite per tutti itre gradi del giudizio (“opposizione, di cassazione e di rinvio”)»sostenendo che «appare infatti frutto di una motivazione apparenteil riferimento ad una soltanto dedotta, e non meglio giustificata,“soccombenza reciproca” per tutti i tre gradi, in quanto espressionegenerica ed incongruente rispetto all’andamento del giudizio ed aimotivi del contendere».Inoltre, sempre a parere dei ricorrenti, sarebbe illogica econtraddittoria anche la condanna dell’Amministrazionesoccombente al pagamento delle sole spese della fase monitoria,visto che, stante il carattere unitario del giudizio, composto dallefasi monitoria e di opposizione, il giudice del merito avrebbe dovutocomunque liquidare, in favore delle parti private, le spese relativeall’intero procedimento, comprensivo dell’opposizione.1.1. Il Ministero della Giustizia ha eccepito l’inammissibilità delmotivo in questione, sostenendo che il sindacato della Corte dicassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principiosecondo cui le spese non possono essere poste a carico della partevittoriosa, e che esula da tale sindacato, rientrando nel poterediscrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità dicompensare, in tutto o in parte, le spese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altrigiusti motivi.L’eccezione in questione deve essere disattesa, siccome infondata.Infatti, il sindacato di legittimità richiesto in questa sede riguardanon già l’esercizio del potere discrezionale del giudice del merito,bensì l’asserita insussistenza dei presupposti previsti dallanormativa in vigore per la compensazione delle spese processuali4 di 8Numero registro generale 20767/2024Numero sezionale 2704/2025nonché la falsa applicazione della normativa medesima, consistenteNumero di raccolta generale 13759/2026nel trarre dalla stessa, in relazione alla fattispecie cDoatan pcurbeblitcaz,io ne 11/05/2026conseguenze giuridiche che ne contraddicono la correttainterpretazione.1.2. Il motivo di ricorso è fondato, come emerge dalle seguenticonsiderazioni.1.2.1. In primo luogo, come affermato da questa Corte,l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 nonintroduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che hadeciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pienodi un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesafatta valere con il ricorso introduttivo (cfr.: Cass. n. 26851/2016,Cass. n. 23630/2024).Qualora il decreto emesso all’esito della fase monitoria siarevocato, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate infavore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensidell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01. Speseche, pertanto, devono essere (non più semplicemente liquidate ma)regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltantodella fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza emediante una valutazione complessiva del procedimento di equariparazione (cfr.: Cass. n. 26851/2016).1.2.2. In secondo luogo, la valutazione unitaria dell’esito dellacontroversia ai fini dell’individuazione della parte soccombenteriguarda tutti i gradi del giudizio.In particolare, con riferimento specifico al giudizio di appello - matrattasi di principio di carattere generale - si è affermato che ilgiudice, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia dimerito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali,il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esitocomplessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza5 di 8Numero registro generale 20767/2024Numero sezionale 2704/2025Numero di raccolta generale 13759/2026opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterioData pubblicazione 11/05/2026unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod.proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente inun grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., pertutte: Cass. n. 6259/2014).1.2.3. In terzo luogo, occorre rilevare che, come affermatoancora da questa Corte, in tema di spese processuali,l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domandaarticolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità didomande contrapposte formulate nel medesimo processo tra lestesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domandaarticolata in più capi, e non consente quindi la condanna della partevittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore dellaparte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazionetotale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92, comma 2, c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 32061/2022).In particolare, nei giudizi di equa riparazione per irragionevoledurata del processo, la liquidazione dell'indennizzo in base ad unmoltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte nongiustifica la compensazione delle spese di lite, non comportando laparziale soccombenza dell'istante (cfr.: Cass. n. 3589/2024).1.2.4. Alla luce di quanto sopra osservato, la decisione sullespese adottata dalla Corte distrettuale deve essere consideratagiuridicamente erronea sotto due profili:- poiché è stata ravvisata una soccombenza reciproca nel fattoche la domanda degli odierni ricorrenti articolata in un unico caposia stata accolta in misura ridotta (invero, quanto alla posizione delMinistero, anziché di parziale accoglimento di “domande”, deveparlarsi, semmai, di parziale accoglimento dei motivi di opposizionerelativi alla domanda dei ricorrenti medesimi);6 di 8Numero registro generale 20767/2024Numero sezionale 2704/2025Numero di raccolta generale 13759/2026- poiché si è sostanzialmente ravvisata la soccombenzaData pubblicazione 11/05/2026dell’Amministrazione unicamente quanto alla fase monitoria, manon anche quanto alle altre fasi e gradi in cui si è articolato ilgiudizio, da considerarsi, invece, unitariamente.Il motivo in esame, pertanto, deve essere accolto.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/ofalsa applicazione di legge – artt. 91, 92, 324, 336 e 384, cod.proc. civ.In particolare, i ricorrenti, rilevato che la Corte d’appello, con ildecreto n. 348/2021 depositato il 15.06.2021 - identificato nelricorso con il n. 845/2020, che tuttavia individua il fascicolo (R.G.)-, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di dueterzi delle spese di lite della fase di opposizione e che tale decisioneera stata oggetto di ricorso per cassazione da parte delle sole partiprivate, e non anche da parte dell’Amministrazione, hannosostenuto che sul punto fosse intervenuto il giudicato interno, conla conseguenza che il giudice del merito non avrebbe potutoadottare una decisione deteriore in sede di rinvio.Il motivo è assorbito, in quanto il giudice del rinvio dovrà procederead una nuova decisione in ordine alle spese processuali conriferimento all’intero processo, ivi compreso il giudizio diopposizione conclusosi con il predetto decreto n. 348/2021.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accoltolimitatamente al primo motivo e dichiarato assorbito quanto alsecondo motivo.3.1. Da ciò consegue la cassazione del decreto nella parte oggettodi impugnazione, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, indiversa composizione, affinché la stessa provveda sulle speseprocessuali del giudizio di equa riparazione mediante unavalutazione complessiva dello stesso e senza che possa ravvisarsiuna soccombenza reciproca nel fatto che la domanda articolata inun unico capo sia stata accolta in misura ridotta.7 di 8Numero registro generale 20767/2024Numero sezionale 2704/2025Numero di raccolta generale 13759/20263.2. Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello di PerugiaData pubblicazione 11/05/2026provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte di cassazione, in data 11 novembre 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI8 di 8