CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 22232 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del d irettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - contr o ricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Basilicatan. 22 / 0 1 / 21 depositata i n data 21 / 0 1 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: notifica da indirizzo PEC non in pubbliciregistri Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l' intimazione di pagamento notificatalea fronte di un importo complessivo di euro 178.626,12 portateda svariate cartelle di pagamento; - la CTP accoglieva il ricorso limitatamente alle notifiche effettuate senza l’estensione c.d. “p7m”, attestante la certificazione della firma; - appellava l’ Ufficio; la CTR dichiarava il non luogo a procedere per pendenzadi autonomo giudizio quanto alle cartelle da l n. 1 a l n. 11 dell’intimazione, eccettuata la terza e l’ottava; accoglieva l’impugnazione, con esclusione dell e cartelle n. 092201300024496360000; 922014000218 9522000; 09220140010914740000in quanto prescritte; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tremotivi; resiste con controricorso l' A genzia delle Entrate ; Consideratoche: - preliminarmente, il Collegio ritiene debba dichiararsi cessata la materiadel contend ere riguardo alle cartelle di cui a pag. 7 ultima rigadel controricorso; - va analogamente dichiara to inammissibil e il ricorso con riguardo alle cartelle indicate a pag. 8 del controricorso per difetto di interesse,stante la definizione agevolata delle stesse; - in ogni caso, in ordine a tali profili, l’Agenzia delle entrate non produce alcun documento al riguardo (sgravio e dichiarazione della contribuente di avvalersi della definizione agevolata) anche seal riguardo la ricorrente non ha replicato, come ben poteva fare conmemoria ex art. 380 bis c.p.c. ; - venendo al primo motivo di ricorso, la censura in esame denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 c. 2 e 26 c. 2 del d.P.R.n. 602 del 1973, nonché dell’art. 82 c. 6 del d. l gs. n. 8 2 del 2005,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. poiché l’intimazione impugnata è stata notificata dall’agente della riscossione utilizzandoun indirizzo PEC non riconducibile a quello inserito nei Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 pubblici registri e per tale circostanza doveva dich iararsi illegittimamentee invalidamente notificata ; - il motivo è infondato; - come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica ( con la pronuncia Cass. Sez.U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 ) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto,tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L . n. 53 del 1994, detta un principio generaleriferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere u tilizzato anchel'Indice di cui all'art. 6 - ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,cioè del soggetto passivo a cui è as sociato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; - il motivo contiene poi un ulteriore profilo di censura, con il quale si sostiene la necessità di sottoscrizione digitale dell e cartelle contestate,il cui difetto cause rebbe l’illegittimità dell e stess e ; - il motivo è infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass.Sez. 5 , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019 ) in forza della quale in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informaticodella cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenzadi prescrizioni normative di segno diverso; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art.16 del d.M. n. 44 del 2011 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. , violazione dell’applicazione del principio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dell’onere della prova, mancato deposito di files completi “eml” con dichiarazione di conformità , per avere la CTR erroneamente ritenuto fornita la p rova della notifica mediante documentazione inidoneain quanto non certificata di conformità e comunque non digitalmentenativa; - il motivo è inammissibile; - esso invero, nella sua concreta articolazione, propone una censura di merito, diretta a proporre una differente valuta zione della documentazione prodotta rispetta a quella operata dalla CTR; inoltre, quanto alla concreta modalità del disconoscimento che assumeoperato, esso risulta anche privo di autosufficienza poiché nelricorso nulla si trascrive sul punto ; - con il terz o motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2953 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , relativo alla prescrizione quinquennale , per avere la CTR addotto in motivazione solo una generica indicazione dell’esistenza di un terminedi prescrizione decennale per qualsiasi tributo diverso da quelliperiodici; - il motivo è infondato; - invero, come recentemente ancora confermato da questa Corte, il termineprescrizionale applicabile alle pretese per tributi è quello ordinariodi prescrizione decennale ; - sul punto si è statuito che per quanto concerne le imposte dirette, IrpefIva e Irap (Cass. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass . 19969/2019 e Cass. 12740/2020 ) in assenza di una espressa previsione,si prescrivono nel termine ord inario decennale ex art 2946c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorsoquinquennale pre v ista dall'art. 2948 1° comma nr. 4) cc. per “ tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in terminipiù brevi ”; - per tali ragioni, quanto ai profili esaminati con i motivi sopra dedotti,il ricorso è rigettato; - le spese seguo no la soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 p.q.m. dichiaracessata la materia del contendere riguardo alle cartelle di cui a pag.7 ultima riga del controricorso; dichiara inammissibile il ricorso con riguardoalle cartelle indicate a pag. 8 del controricorso; rigetta nel resto il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.000,00per compe nsi oltre a lle spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà dare atto della sussistenza