CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026
Cassazione n. 25844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persone del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/2026Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.– resistente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LIGURIA, n. 698/2023, depositata in data2/11/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026;In data 7 Agosto 2019, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “ilcontribuente”) riceveva nella propria casella di posta elettronicacertificata un messaggio dal mittente “Notifica massiva CRT Liguria”,asseritamente privo di sottoscrizione, con allegato file denominato“048-CRT-00004182-04820190014072718000-signed.pdf(dimensione1.26 MB)”.In data 30 Ottobre 2019, il contribuente notificava all’Agenzia delleEntrate-Riscossione (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”)ricorso avente funzioni anche di reclamo mediazione.Con messaggio p.e.c. del 19 Dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicava diniego al reclamo.Stante il diniego ricevuto, il contribuente in data 27 Febbraio 2020procedeva al deposito del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] in giudizio.In data 10 Marzo 2020, si costituiva l’agente della riscossione condeposito delle proprie controdeduzioni.In data 1 Aprile 2020, veniva trasmesso il decreto di rigetto dell’istanzadi sospensione.r.g. n. 11574/2024 a.c. 20/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/2026In data 28 Ottobre 2020, il contribuente depositava memoriaillustrativa.Nel contraddittorio con l’agente della riscossione, il giudice di primogrado rigettava il ricorso.Su appello del contribuente, la CGT-2 della Liguria confermava lasentenza di primo grado.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a nove motivi.L’agente della riscossione ha depositato un atto di costituzione.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., il contribuente ha chiesto che il procedimento fosse definito conle forme ordinarie.In vista dell’adunanza camerale, egli ha depositato una memoriadifensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisioneIl ricorso è stato proposto senza la chiara formulazione della rubricadei motivi proposti, quindi nel prosieguo si provvederà ad esaminare ledoglianze, per come enucleabili dal contesto dell'atto.1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente si lamenta che laCommissione Tributaria Regionale della Liguria, ora Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, avrebbe violato e/o fattocattiva applicazione dell'art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,per aver rigettato il motivo di appello relativo alla irregolarità nellatrattazione della causa.1.1. Il motivo è inammissibile perché il giudizio di secondo grado èdestinato a sfociare in una sentenza totalmente sostitutiva di quella diprimo grado (c.d. effetto sostitutivo dell'appello), con la conseguenzache sono denunciabili per cassazione solo i vizi di rito e di merito cheinficiano la sentenza di appello, e non quelli, ancorché genuinamentesussistenti, relativi al giudizio di primo grado, ove non ridondino in unr.g. n. 11574/2024 a.c. 20/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/2026vizio della decisione di appello autonomamente apprezzabile. Ilprincipio, di risalente e costante applicazione, trova confermanell'insegnamento di questa Corte secondo cui, nel processo tributario,l'appello non è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, ma dàluogo ad un riesame della causa nel merito, sicché eventuali viziprocessuali del giudizio di primo grado restano assorbiti dalla pronunciadi appello, salvo che essa stessa non li ripercuota, mediante specificamotivazione, sulla propria decisione.2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente si lamenta che laCommissione Tributaria Regionale della Liguria, ora Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, avrebbe violato "gli articoli148 e 149 bis c.p.c., l'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero600, l'Articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 602, l'Art. 16ter del D.L. 179/2012 e l'Art. 7 comma 1 quater del Decreto Legislativo13 dicembre 2017" per aver ritenuto le notificazioni in materiatributaria "regolate dal D.P.R. 68/2005" e per aver ritenuto legittima lanotifica dell'intimazione impugnata senza necessità della relata dinotifica.2.1. Il motivo è privo di specificità e di autosufficienza: non contienel'indicazione dei documenti e degli atti processuali sui quali esso sifonda, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Sul punto varicordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Ordinanza n. 8950 del18/03/2022) hanno chiarito che il principio di autosufficienza delricorso, pur dovendo essere interpretato in maniera noneccessivamente formalistica in ossequio ai canoni convenzionalielaborati dalla Corte EDU, non può tradursi nell'esonero dall'onere dilocalizzare, all'interno del fascicolo del giudizio di merito, gli atti e idocumenti sui quali il motivo si fonda, pena l'inammissibilità dellacensura.r.g. n. 11574/2024 a.c. 20/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/20263. Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente si lamenta che laCommissione Tributaria Regionale della Liguria, ora Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, avrebbe violato e/o fattocattiva applicazione dell'art. 156 c.p.c. per avere essa ritenuto sanati ivizi della notifica e raggiunto lo scopo della notifica dell'atto impugnatoin prime cure.3.1. Il motivo, oltre ad essere inammissibile perché privo di specificitàe di autosufficienza, è anche infondato, in quanto correttamente igiudici di merito hanno ritenuto nulla (e non inesistente) lanotificazione affetta da vizi e hanno considerato sanati i relativi vizigrazie alla tempestiva e rituale impugnazione dell'atto, seppureirritualmente notificato. Il principio di conservazione degli attiprocessuali sancito dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. – secondo cui lanullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopoa cui è destinato – è stato più volte ritenuto applicabile, per analogia,anche alle notificazioni degli atti tributari, in ragione del rinvio operatodall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 del d.P.R. n.600/1973, il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nelprocesso civile (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019).In tal senso si è pronunciata anche la nota decisione delle Sezioni Uniten. 23620 del 28/09/2018, secondo cui l'irritualità della notificazione diun atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta lanullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultatodella conoscenza dell'atto, determinando il raggiungimento dello scopolegale della notificazione.4. Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente si lamenta che laCommissione Tributaria Regionale della Liguria, ora Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, avrebbe violato e/o fattofalsa applicazione dell'art. 137 c.p.c., dell'art. 26 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.r.g. n. 11574/2024 a.c. 20/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/2026600, dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53/1994 e dell'art. 57 bisdel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dell'art. 112 c.p.c., per non aver accoltoil motivo di appello autonomamente apprezzabile, ritualmente edinequivocabilmente formulato in appello, della mancata identificazionedel mittente per notifica a mezzo p.e.c. proveniente da indirizzo nonregistrato negli elenchi di legge.4.1. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile per mancanzadi specificità e di autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), oltreche infondato, perché questa Corte, con giurisprudenza costante,afferma che la provenienza della notificazione a mezzo pec da unindirizzo dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non censito in pubblici elenchi non vizia il procedimentonotificatorio. In particolare, con la sentenza n. 18684 del 03/07/2023,questa Corte ha affermato che l'obbligo di utilizzo di un indirizzopresente nei registri pubblici (INI-PEC) appare testualmente riferitosolo al destinatario della notifica e non al mittente, e che l'estraneitàdell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se lapresunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultaprovenire, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi qualipregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione dellanotifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente in taleregistro. Tale principio è stato ripetutamente confermato dallagiurisprudenza successiva (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 982/2023;Cass. n. 6015/2023; Cass. n. 5263 del 28/02/2024; Cass. n. 6040 del06/03/2024; Cass. n. 26682 del 14/10/2024) nonché, con riguardo allenotificazioni delle pubbliche amministrazioni in generale, dalle SezioniUnite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022), le qualihanno chiarito che la notifica a mezzo PEC effettuata da un indirizzoistituzionale reperibile sul sito internet dell'ente, ma non risultante neipubblici elenchi, non è nulla ove abbia consentito al destinatario dir.g. n. 11574/2024 a.c. 20/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/2026svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sullaprovenienza e sull'oggetto dell'atto, atteso che la più stringente regoladi cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994 è riferita alle solenotifiche eseguite dagli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, il contribuente nonha specificamente dedotto né dimostrato alcun concreto pregiudizio alproprio diritto di difesa derivante dalla ricezione della notifica da unindirizzo diverso da quello risultante dai pubblici registri, essendosilimitato ad una doglianza di carattere meramente formale, in contrastocon l'insegnamento sopra richiamato.5. Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente si lamenta che laCommissione Tributaria Regionale della Liguria, ora Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, avrebbe violato e/o fattocattiva applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 149 bisc.p.c., per aver ritenuto valida la notifica della cartella opposta inassenza della sottoscrizione.5.1. Il quinto motivo, relativo alla mancanza di sottoscrizione dellacartella di pagamento, è inammissibile per carenza di specificità e diautosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.). Si osserva, ad ognimodo, che questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema diriscossione delle imposte, l'omessa sottoscrizione della cartella dipagamento da parte del funzionario competente non comportal'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione delsigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fattoche tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organoamministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a normadell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella deve esserepredisposta secondo l'apposito modello approvato con decretoministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo lar.g. n. 11574/2024 a.c. 20/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/2026sua intestazione e l'indicazione della causale (Cass., Sez. 5, Ordinanzan. 31605 del 04/12/2019).6. Con il sesto motivo di ricorso, il contribuente si lamenta che la Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria avrebbe violatoe/o fatto cattiva applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, e dell'art. 137 c.p.c. per non aver accolto il motivo di appellodell'inesistenza e/o nullità della notifica per mancata certificazione dellaconformità della copia dell'atto notificato.6.1. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità e diautosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), non essendo statoindicato in quali termini, con quali modalità e con quale specificocontenuto la censura sia stata proposta in appello, né essendo statatrascritta o allegata la documentazione relativa alla contestata copiadell'atto notificato, in violazione del principio di autosufficienza piùvolte ribadito da questa Corte anche in tema di notificazioni a mezzoPEC (cfr. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14042 del 01/06/2018, secondocui la violazione di specifiche tecniche in tema di notifica telematicanon comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo lalesione del diritto di difesa o altro pregiudizio, ma tutt'al più una merairregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo).7. Con il settimo motivo di ricorso, il contribuente si lamenta che laCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria avrebbeviolato e/o fatto falsa applicazione degli articoli 112 e 156 c.p.c. pernon aver accolto il motivo di appello della nullità della notifica nonsanata per mancato raggiungimento dello scopo della notifica.7.1. Il settimo motivo ripropone la censura della sentenza di appellonella parte in cui ha ritenuto sanati gli eventuali vizi di nullità dellanotificazione dell'atto impugnato in prime cure, ed essa è, come si èdetto supra, oltre che inammissibile per difetto di specificità e diautosufficienza, anche infondata. Va rammentato, al riguardo, cher.g. n. 11574/2024 a.c. 20/2/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/2026l'inesistenza della notificazione – categoria residuale rispetto alla nullità– è configurabile, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, nellesole ipotesi di totale mancanza materiale dell'atto ovvero di attivitàpriva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibileun atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi didifformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile conefficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. U,Sentenza n. 14916 del 2016; conf. Cass. n. 28573 del 18/10/2021;Cass., Sez. U, Sentenza n. 29729 del 2019). Nel caso di specie, ilcontribuente ha ricevuto l'atto, ne ha compreso portata e provenienzaed ha proposto tempestiva e articolata impugnazione, sicché lo scopodella notificazione deve ritenersi pienamente raggiunto, conconseguente sanatoria di ogni eventuale vizio, quale ne sia la gravitàe la qualificazione giuridica.8. Con l'ottavo motivo di ricorso, il contribuente si lamenta che la Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria avrebbe violatoe/o fatto cattiva applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non averesaminato il motivo di appello della fondatezza del ricorso.8.1. Il motivo, attinente ad una prospettata violazione dell'art. 112c.p.c. con riferimento a questioni di merito proposte con il ricorsocontro l'atto esattivo, è anch'esso inammissibile per difetto dispecificità e di autosufficienza: non si comprende quali siano lequestioni di merito proposte dal contribuente, che si lamentagenericamente che il suo ricorso è stato rigettato per carenza di prova.Per il resto, il motivo in esame attiene anche a vizi della notifica e avizi formali della cartella, ed esso è, in questa parte, inammissibile peri motivi già spiegati supra. Si rammenta, peraltro, che il vizio di omessapronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c. presuppone la specificaindicazione, nel ricorso per cassazione, del contenuto della domanda odell'eccezione che si assume non esaminata, non potendo il vizio esserer.g. n. 11574/2024 a.c. 20/2/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/2026dedotto in termini generici e non ancorati ad una puntuale ricostruzionedel thema decidendum del giudizio di appello.9. Con il nono motivo di ricorso, il contribuente si lamenta che la Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Liguria avrebbe violatoe/o fatto cattiva applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non averesaminato il motivo di appello della sanatoria delle nullità.9.1. Anche il nono motivo è inammissibile: esso torna ancora sui vizidella notifica dell'atto esattivo, di cui già si è detto che hanno persoogni rilevanza in seguito alla rituale e tempestiva impugnazioneproposta in prime cure. Il nono motivo contiene anche un ulterioreaccenno ai vizi formali dell'atto impugnato, oggetto delle inammissibilidoglianze precedenti. Va altresì osservato che, come chiarito da questaCorte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di normeprocessuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attivitàamministrativa o giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza delladenunciata violazione; ne consegue che è inammissibilel'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del procedimento,senza prospettare le ragioni per le quali l'erronea applicazione dellaregola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione deldiritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass.,Sez. Trib., n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).10. Infine, sono inammissibili anche le generiche deduzioni contenutenel paragrafetto finale intitolato "decorrenza della sanatoria": i giudicidi merito hanno ritenuto inesistenti, irrilevanti o comunque sanati sia ivizi di notificazione dell'atto impugnato in prime cure, sia i vizi formalidell'atto impugnato, e la sentenza di appello, per quel che ancorarileva, non è stata correttamente impugnata per cassazione, nonavendo il ricorrente proceduto alla necessaria "localizzazione",nell'ambito del fascicolo del giudizio di merito, degli atti processuali er.g. n. 11574/2024 a.c. 20/2/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 11574/2024Numero sezionale 1686/2026Numero di raccolta generale 25844/2026Data pubblicazione 26/09/2026dei documenti su cui si fondano i motivi di ricorso (Cass., Sez. U,Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409-01).11. In conclusione, il ricorso è inammissibile.Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’agente dellariscossione esime il Collegio dalla regolazione delle spese di lite.Ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis., comma 3, e 96,comma 4, c.p.c., il contribuente deve essere condannato a pagare, infavore della cassa delle ammende, la somma di denaroequitativamente determinata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il contribuente a pagare, in favore della cassa delleammende, la somma di euro cinquecento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 11574/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]