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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 18793/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GALIPO' STEFANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v/^ Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Messina indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la loro condanna per due contestazioni del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, mediante il quale è stato lamentato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, sottolineando il carattere congetturale della affermazione della possibile produzione di danni ambientali quale conseguenza dell'abbandono dei rifiuti, è manifestamente infondato, perché è volto a sindacare la valutazione di non particolare tenuità delle conseguenze prodotte dalle condotte degli imputati, che è stata giustificata dalla Corte territoriale con motivazione idonea e non manifestamente illogica, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito, in particolare della gravità dell'offesa al bene protetto, nel giudizio di legittimità.

In particolare la Corte d'appello, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, ha sottolineato la natura e il numero dei rifiuti oggetto dei trasporti non autorizzati e del successivo abbandono (tra cui frigoriferi, lavatrici, prodotti elettrici ed elettronici e carcasse di automobili non bonificate), la realizzazione delle condotte di abbandono nei pressi di corsi d'acqua e nell'esercizio di una attività imprenditoriale: si tratta di motivazione idonea a dare conto della non occasionalità della condotta (stante la quantità dei rifiuti e il loro abbandono nell'ambito di una attività imprenditoriale) e del non minimo pregiudizio per l'ambiente che ne è conseguito (alla luce della già evidenziata quantità e tipologia dei rifiuti, delle modalità del loro abbandono, direttamente sul suolo e in prossimità di corsi d'acqua), dunque della non modesta gravità delle condotte, tale da escludere la riconoscibilità della causa di non punibilità invocata dai ricorrenti, che hanno censurato tali valutazioni esclusivamente sul piano valutativo, proponendo una diversa considerazione della propria condotta, non consentita, in presenza di motivazione non manifestamente illogica, nel giudizio di legittimità.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GALIPO' STEFANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v/^ Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Messina indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la loro condanna per due contestazioni del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, mediante il quale è stato lamentato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, sottolineando il carattere congetturale della affermazione della possibile produzione di danni ambientali quale conseguenza dell'abbandono dei rifiuti, è manifestamente infondato, perché è volto a sindacare la valutazione di non particolare tenuità delle conseguenze prodotte dalle condotte degli imputati, che è stata giustificata dalla Corte territoriale con motivazione idonea e non manifestamente illogica, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito, in particolare della gravità dell'offesa al bene protetto, nel giudizio di legittimità. In particolare la Corte d'appello, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, ha sottolineato la natura e il numero dei rifiuti oggetto dei trasporti non autorizzati e del successivo abbandono (tra cui frigoriferi, lavatrici, prodotti elettrici ed elettronici e carcasse di automobili non bonificate), la realizzazione delle condotte di abbandono nei pressi di corsi d'acqua e nell'esercizio di una attività imprenditoriale: si tratta di motivazione idonea a dare conto della non occasionalità della condotta (stante la quantità dei rifiuti e il loro abbandono nell'ambito di una attività imprenditoriale) e del non minimo pregiudizio per l'ambiente che ne è conseguito (alla luce della già evidenziata quantità e tipologia dei rifiuti, delle modalità del loro abbandono, direttamente sul suolo e in prossimità di corsi d'acqua), dunque della non modesta gravità delle condotte, tale da escludere la riconoscibilità della causa di non punibilità invocata dai ricorrenti, che hanno censurato tali valutazioni esclusivamente sul piano valutativo, proponendo una diversa considerazione della propria condotta, non consentita, in presenza di motivazione non manifestamente illogica, nel giudizio di legittimità. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore I
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