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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 12482/2022

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6 ORDINANZA sul ricorso 22903/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Belli n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - Contro Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Polibio n.15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in Data pubblicazione 19/04/2022 calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1482/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 15/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune di Milano, ha condannato la Ferrari a pagare ulteriori somme dovute a titolo di «Cosap» che il Tribunale aveva ritenuto prescritte.

La Corte ha giudicato infondate le doglianze della società attrice avverso gli inviti di pagamento e, in particolare: la doglianza concernente la mancanza di un preliminare e specifico atto di concessione per l’utilizzo dell’area a fini pubblicitari, atteso che tre inviti si riferivano ad esposizioni pubblicitarie abusive («senza titolo»), per le quali l’art. 2 del Regolamento «Cosap» impone comunque il pagamento del canone e che, per altri inviti, vi era stata una regolare autorizzazione, non rilevando che la determinazione del canone fosse avvenuta non contestualmente ma in un momento successivo; infondata anche la doglianza concernente l’indebita duplicazione dell’imposizione pecuniaria per il medesimo mezzo pubblicitario («Cosap» e Imposta sulla pubblicità), trattandosi di entrate di natura diversa, patrimoniale la prima e tributaria la seconda, aventi presupposti diversi; infondata la doglianza volta a far valere la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 responsabilità extracontrattuale del Comune per il colpevole ritardo Data pubblicazione 19/04/2022 nell’inoltro degli inviti di pagamento che sarebbe all’origine del fallimento della società. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Milano. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione dei principi di compiutezza degli atti impositivi e di altri principi essenziali» per la mancanza di uno specifico atto di concessione che sarebbe presupposto necessario del «Cosap»; nullità, indeterminatezza e vizi motivazionali degli inviti di pagamento impugnati, insussistenza dei presupposti applicativi ed erroneità del calcolo del canone; violazione del legittimo affidamento e della buona fede; illegittimità del Regolamento «Cosap» e delle tariffe.

Il motivo è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., nella parte concernente la mancanza dell’atto concessorio, alla luce del principio secondo cui il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche («Cosap») costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l’occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché chi occupa di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale è tenuto al pagamento del canone (cfr. Cass. n. 16395 del 2021).

E’ inammissibile anche nel resto, essendo privo di specificità in relazione agli elementi identificativi dell’esatto tenore delle doglianze che risultano, comunque, generiche e dirette a censurare impropriamente apprezzamenti di fatto.

Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, 12, 13, comma 2, lett. d), 21 e 22 del Regolamento «Cosap», lamenta la mancata richiesta e F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 determinazione del canone contestualmente al rilascio Data pubblicazione 19/04/2022 dell’autorizzazione da parte del Comune di Milano e la mancata considerazione dell’alternatività tra il «Cosap» e l’Imposta sulla Pubblicità.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente osservato che la circostanza che la determinazione del canone fosse avvenuta non contestualmente ma in un momento successivo all’autorizzazione all’uso degli spazi pubblici non rendesse il credito del Comune inesigibile, non potendo tale condotta essere interpretata come rinuncia al credito.

Esso è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., sulla questione del rapporto tra il «Cosap» e l’Imposta sulla Pubblicità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la tassa per l’occupazione di aree pubbliche (Tosap) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione («Cosap») hanno natura e presupposti impositivi differenti, in quanto la prima è un tributo che trova la propria giustificazione nell’espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell’ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (cfr. Cass.n. 24541 del 2019) Il terzo e quarto motivo, che denunciano «violazione-falsa applicazione ed omessa valutazione di documenti prodotti» e «dei principi sanciti da molte e varie sentenze passate in giudicato», sono inammissibili, consistendo in una mera e astratta elencazione di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 documenti e decisioni di organi giurisdizionali, senza alcuna Data pubblicazione 19/04/2022 formulazione di motivi di ricorso nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c.

Inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., è il quinto motivo che denuncia violazione dell’art. 2948 n. 3 c.c., in tema di prescrizione, alla luce del principio secondo cui il canone (cd.

«Cosap») rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c. (cfr. Cass. n. 3710 del 2019, SU n. 11026 del 2014).

Il sesto e settimo motivo denunciano la «totale carenza di motivazione sulle domande, svolte in subordine, inerenti la dovuta riduzione degli errati conteggi dei 6 Inviti» e la «violazione ed incongrua/insufficiente motivazione su inapplicabilità art. 2043 c.c.».

Entrambi sono inammissibili, consistendo nella riproposizione di tesi difensive svolte nel giudizio di merito, senza la formulazione di comprensibili censure rilevanti sul piano della legittimità, non essendo individuate le statuizioni o affermazioni della sentenza impugnata costituenti oggetto di critica, né indicate le specifiche ragioni poste a base delle doglianze proposte.

La Corte ha motivatamente escluso l’esistenza di comportamenti colposi o dolosi del Comune e rilevato che la richiesta di pagamento del canone costituiva un atto dovuto, escludendo in ogni caso – con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede – il nesso causale tra l’eventuale tardività dell’inoltro degli inviti di pagamento e il fallimento.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 P.Q.M.

Data pubblicazione 19/04/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 5200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 18 febbraio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 22903/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Belli n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - Contro Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Polibio n.15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in Data pubblicazione 19/04/2022 calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1482/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 15/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune di Milano, ha condannato la Ferrari a pagare ulteriori somme dovute a titolo di «Cosap» che il Tribunale aveva ritenuto prescritte. La Corte ha giudicato infondate le doglianze della società attrice avverso gli inviti di pagamento e, in particolare: la doglianza concernente la mancanza di un preliminare e specifico atto di concessione per l’utilizzo dell’area a fini pubblicitari, atteso che tre inviti si riferivano ad esposizioni pubblicitarie abusive («senza titolo»), per le quali l’art. 2 del Regolamento «Cosap» impone comunque il pagamento del canone e che, per altri inviti, vi era stata una regolare autorizzazione, non rilevando che la determinazione del canone fosse avvenuta non contestualmente ma in un momento successivo; infondata anche la doglianza concernente l’indebita duplicazione dell’imposizione pecuniaria per il medesimo mezzo pubblicitario («Cosap» e Imposta sulla pubblicità), trattandosi di entrate di natura diversa, patrimoniale la prima e tributaria la seconda, aventi presupposti diversi; infondata la doglianza volta a far valere la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 responsabilità extracontrattuale del Comune per il colpevole ritardo Data pubblicazione 19/04/2022 nell’inoltro degli inviti di pagamento che sarebbe all’origine del fallimento della società. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Milano. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione dei principi di compiutezza degli atti impositivi e di altri principi essenziali» per la mancanza di uno specifico atto di concessione che sarebbe presupposto necessario del «Cosap»; nullità, indeterminatezza e vizi motivazionali degli inviti di pagamento impugnati, insussistenza dei presupposti applicativi ed erroneità del calcolo del canone; violazione del legittimo affidamento e della buona fede; illegittimità del Regolamento «Cosap» e delle tariffe. Il motivo è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., nella parte concernente la mancanza dell’atto concessorio, alla luce del principio secondo cui il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche («Cosap») costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l’occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché chi occupa di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale è tenuto al pagamento del canone (cfr. Cass. n. 16395 del 2021). E’ inammissibile anche nel resto, essendo privo di specificità in relazione agli elementi identificativi dell’esatto tenore delle doglianze che risultano, comunque, generiche e dirette a censurare impropriamente apprezzamenti di fatto. Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, 12, 13, comma 2, lett. d), 21 e 22 del Regolamento «Cosap», lamenta la mancata richiesta e F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 determinazione del canone contestualmente al rilascio Data pubblicazione 19/04/2022 dell’autorizzazione da parte del Comune di Milano e la mancata considerazione dell’alternatività tra il «Cosap» e l’Imposta sulla Pubblicità. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente osservato che la circostanza che la determinazione del canone fosse avvenuta non contestualmente ma in un momento successivo all’autorizzazione all’uso degli spazi pubblici non rendesse il credito del Comune inesigibile, non potendo tale condotta essere interpretata come rinuncia al credito. Esso è inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., sulla questione del rapporto tra il «Cosap» e l’Imposta sulla Pubblicità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la tassa per l’occupazione di aree pubbliche (Tosap) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione («Cosap») hanno natura e presupposti impositivi differenti, in quanto la prima è un tributo che trova la propria giustificazione nell’espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell’ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (cfr. Cass.n. 24541 del 2019) Il terzo e quarto motivo, che denunciano «violazione-falsa applicazione ed omessa valutazione di documenti prodotti» e «dei principi sanciti da molte e varie sentenze passate in giudicato», sono inammissibili, consistendo in una mera e astratta elencazione di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 documenti e decisioni di organi giurisdizionali, senza alcuna Data pubblicazione 19/04/2022 formulazione di motivi di ricorso nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c. Inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., è il quinto motivo che denuncia violazione dell’art. 2948 n. 3 c.c., in tema di prescrizione, alla luce del principio secondo cui il canone (cd. «Cosap») rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c. (cfr. Cass. n. 3710 del 2019, SU n. 11026 del 2014). Il sesto e settimo motivo denunciano la «totale carenza di motivazione sulle domande, svolte in subordine, inerenti la dovuta riduzione degli errati conteggi dei 6 Inviti» e la «violazione ed incongrua/insufficiente motivazione su inapplicabilità art. 2043 c.c.». Entrambi sono inammissibili, consistendo nella riproposizione di tesi difensive svolte nel giudizio di merito, senza la formulazione di comprensibili censure rilevanti sul piano della legittimità, non essendo individuate le statuizioni o affermazioni della sentenza impugnata costituenti oggetto di critica, né indicate le specifiche ragioni poste a base delle doglianze proposte. La Corte ha motivatamente escluso l’esistenza di comportamenti colposi o dolosi del Comune e rilevato che la richiesta di pagamento del canone costituiva un atto dovuto, escludendo in ogni caso – con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede – il nesso causale tra l’eventuale tardività dell’inoltro degli inviti di pagamento e il fallimento. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 22903/2016 Numero sezionale 573/2022 Numero di raccolta generale 12482/2022 P.Q.M. Data pubblicazione 19/04/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 5200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 18 febbraio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N
Sentenza Cassazione n. 12482/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris