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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12593/2026

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30/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 6337/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, depositata il 24/7/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Messina una comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria con la quale le era stato chiesto ilpagamento della somma di euro 110.758,90 portata da una pluralitàdi atti prodromici.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò il difetto di giurisdizione inrelazione ai crediti di natura non tributaria cui si riferivano alcune dellecartelle, e, per il resto, rigettò il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello della contribuente, respinse il gravame,evidenziando che la decisione della Commissione provinciale eraNumero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026condivisibile sia nella parte relativa alla declaratoria del difetto digiurisdizione, sia nella parte in cui aveva disatteso le doglianze dellaMinuti circa supposti difetti di notifica degli atti presupposti allacomunicazione impugnata.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi eulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cuil’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hannoresistito ciascuna con proprio controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché affettada motivazione apparente nonché per omessa pronuncia sulle censuremosse dalla contribuente con l’atto di appello.

Secondo la ricorrente lamotivazione della sentenza gravata è meramente apparente perché siesaurisce in un mero rinvio alla decisione di primo grado, nonaccompagnato da un’autonoma valutazione critica del contenuto delladecisione richiamata; inoltre, la sentenza d’appello non fornisce rispostaa tutte le questioni di diritto articolate nel giudizio di secondo grado conriguardo ai vizi di notifica degli atti presupposti.2. – Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.2.1. – È inammissibile perché censura la sentenza impugnatadeducendo il vizio di omessa pronuncia, e, contemporaneamente, il viziodi motivazione apparente, i quali sono vizi tra di loro eterogenei eincompatibili, ciò che comporta l’applicazione del consolidato principiogiurisprudenziale secondo cui l’erronea sussunzione nell’uno piuttosto chenell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere insede di legittimità comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. n.6150/2021; Cass. n. 13743/2019; Cass. n. 7141/2018; Cass., n.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/202611603/2018; Cass. n. 13866/2014; Cass. n. 7268/2012; Cass. n.15882/2007).Invero, non è dato comprendere come si possa argomentare che ungiudice di merito sia incorso in motivazione apparente e, nel contempo,abbia omesso di pronunciare.

L’inconciliabilità della denuncia dei due vizisi evidenzia perché una motivazione omessa sugli oggetti cui si riferisce ilprecetto dell’art. 112 c.p.c. si risolve nell’addebito alla sentenza di meritodi non avere pronunciato su una domanda o un’eccezione, di modo che,se quel giudice ha adottato una motivazione, sebbene ritenuta apparente,è palese che sulla domanda e sull’eccezione ha pronunciato.2.2. – Il motivo è comunque infondato in quanto, contrariamente aquanto deduce la ricorrente, la Corte regionale non si è limitata ad aderirea quanto argomentato dal giudice di primo grado, ma ha aggiunto ulterioriargomentazioni a sostegno della decisione assunta, spiegando che lecontestazioni circa i difetti di notifica degli atti presupposti andavanodisattese sia perché le contestate notifiche erano provate dai documentiversati in giudizio, i quali, sebbene prodotti in copia, avevano pienaefficacia probatoria non essendone stata contestata la conformità aglioriginali, sia perché, quanto agli atti notificati via pec, vi era prova che glistessi fossero effettivamente pervenuti nella sfera di conoscenza delladestinataria.

Ciò esclude che nella specie sia ravvisabile una meraapparenza motivazionale; così come esclude che possa configurarsiun’ipotesi di omessa pronuncia, essendosi il Giudice di secondo gradospecificamente pronunciato sulle deduzioni svolte dall’appellante in meritoalle notifiche degli atti prodromici al preavviso di ipoteca, deduzioni inbuona sostanza ruotanti sull’asserita necessità di provare la notificazionedegli atti mediante documentazione probatoria in originale nonchésull’asserita presenza di vizi invalidanti le notifiche di alcune delle cartellepresupposte.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026Né occorreva, per non incorrere nel vizio di omessa pronuncia,affrontare partitamente tutte le argomentazioni difensive svoltedall’appellante a sostegno delle proprie censure di invalidità dellenotificazioni.Soccorre, in tal senso, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui,«non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di meritosollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezionemedesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione,in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto non preso inconsiderazione» (cfr. Cass. n. 11717/2022; Cass. n. 24953/2020).Dunque, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, come nel casodi specie, la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valeredalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, nonoccorrendo una specifica argomentazione in proposito.

È quindi sufficientequella motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata delladecisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla,ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazionedelle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi (Cass. n. 7662/2020), anche se manchi una specificaargomentazione in proposito (Cass., n. 3190/1972; Cass., n. 748/1971;Cass. n. 1537/1967 e, più di recente, Cass., n. 2153/2020).

Inoltre,secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito nonpuò imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi nonaccolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio nonritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentreNumero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiuntoconvincimento, come nella specie, risulti da un esame logico e coerente,non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie,bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo(cfr. Cass. n. 5583/2011).È certo vero che in sede di appello la contribuente aveva ancheeccepito l’irritualità della costituzione dell’agente della riscossione e laconseguente inutilizzabilità dei documenti da esso prodotti per provare lenotificazioni degli atti presupposti, e che su tale eccezione il Giudiced’appello non ha preso specifica posizione.

Ma ciò non può certo integrareun’omissione di pronuncia, sia perché, per giurisprudenza costante diquesta Corte, l’omesso esame di una questione puramente processualenon integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso dimancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024),sia perché, avendo la sentenza impugnata ritenuto che gli atti presuppostifossero stati regolarmente notificati alla luce della «documentazioneprodotta in atti», è evidente che tale documentazione sia stata ritenutautilizzabile, con conseguente implicito rigetto dell’eccezione in sensocontrario sollevata dalla contribuente.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 35, comma 26-quinquies,d.l. n. 223 del 2006 poiché la Corte regionale ha erroneamente ritenutosussistere il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle portanticrediti di natura non tributaria pur essendo previsto dalla disposizione daultimo citata che l’iscrizione di ipoteca, così come il relativo preavviso,sono impugnabili dinanzi al giudice tributario indipendentemente dallanatura del credito del quale costituisce garanzia.4. – Il motivo, formulato tramite richiamo ad un orientamentogiurisprudenziale ormai superato dai più recenti arresti di questa Corte, èinfondato.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026Sul tema in discussione sono intervenute le Sezioni Unite, le quali, conordinanza n. 17111/2017, hanno sancito il seguente principio di diritto:«Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecariadi cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a sèguito delle modificheapportate all’art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d. lgs. n. 546 del 1992dall’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ”ratione temporis“, aifini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento delprovvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che lagiurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a secondadella natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascunoper il proprio àmbito come appena individuato – se quel provvedimento siriferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari».In adesione al surriferito arresto nomofilattico, al quale si sonoconformate le successive pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 748/2022,Cass. n 18481/2023, Cass. n. 12397/2024) e che va qui ulteriormenteribadito, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazioneai crediti non tributari posti a base dell’impugnato preavviso di iscrizioneipotecaria.Ne consegue che la sentenza impugnata, pienamente aderente alprincipio appena esposto in punto di riparto di giurisdizione, va esentedalle critiche rivoltele.5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della legge n.53 del 1994 nonché dell’art. 1, coma 57, lett. b), legge n. 124 del 2017poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto valide lenotificazioni di alcune cartelle prodromiche alla comunicazione preventivadi iscrizione ipotecaria, pur essendo queste viziate sotto vari profili oaddirittura del tutto mancanti.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/20266. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 60,comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973 poiché la sentenzaimpugnata ha ritenuto valida sia la notificazione di una delle cartelle dipagamento presupposte, pur non essendo stata data prova dell’invio dellaraccomandata informativa di avvenuta notifica, sia la notificazione di altredue cartelle, pur in mancanza di qualsiasi documentazione comprovantela circostanza.7. – I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente inragione del comune esito del loro scrutinio, sono inammissibili.7.1. – Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 7074/2017,si sono così espresse: «quando si impugna una motivazione perrelationem enunciata dal giudice d'appello con l'indicazione dellacondivisione dell'affermazione del primo giudice che si è fatta propria,spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell'onere dispecificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n.6 c.p.c. non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudiceche ha giustificato l'affermazione condivisa dal giudice d'appello, maanche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto diappello.

È palese che la ritualità della motivazione per relationem non sipuò apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche.

Né si puòritenere che esse dovrebbero risultare dalla sentenza impugnata e ciò perla ragione che in tal caso non si sarebbe in presenza di motivazione perrelationem, bensì di una motivazione che o si è fatta carico delle critichee, dunque, nel rigettarle non risulta più relazionata, o non se ne è fattacarico ed allora risulta omissiva della considerazione del motivo di appello,così concretando violazione dell'art. 112 c.p.c.

Si comprende allora cheinerisce allo svolgimento dell'attività di censura della motivazione perrelationem enunciata dal giudice d'appello, naturalmente quando talegiudice, come nella specie, abbia indicato l'affermazione del primo giudiceNumero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026che ha condiviso, una necessaria puntuale indicazione della motivazionedella sentenza di primo grado, che ha portato a quell'affermazione e, nelcontempo, della critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, cheè necessario individuare per evidenziare che con la motivazione il giudiced'appello ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali».In definitiva, occorre qui ribadire che, ove la sentenza di appello siamotivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenereassolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve indicare sia iltenore della motivazione del primo giudice, specificamente condivisa dalgiudice di appello, sia le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame,proprio al fine di evidenziare che il giudice di secondo grado, con la resamotivazione, non ha assolto il suo dovere motivazionale o ha motivato inmodo non conforme a diritto.L’orientamento testé esposto non si discosta da quello, elaborato conriferimento alla diversa ma simile ipotesi della motivazione medianterichiamo ai precedenti prevista dall’ultima parte dell’art. 118 disp. att.c.p.c. – configurante anch’essa un’ipotesi di motivazione per relationem –secondo il quale «La sentenza di merito può essere motivata medianterinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. nondeve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anchea quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionaligià compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni,nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processocivile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parteintegrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla hal’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che visono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla streguadei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame» (Cass. n.17640/2016; v. anche Cass. n. 29017/2021).Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026Da quanto innanzi detto deriva il principio generale per cui, ove siaconsentita una motivazione per relationem ad altro atto o provvedimento,la parte che intenda impugnare la decisione così motivata ha l’onere diindividuare specificamente il dictum oggetto di contestazione, facendoriferimento non solo alle statuizioni della decisione che opera il rinvio maanche a quelle contenute nell’atto richiamato, che con le prime si saldanoe formano un tutt’uno; ed in relazione al dictum così ricostruito devecalibrare, anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, le proprieargomentate censure.7.2. – Orbene, nel caso di specie, in cui è senz’altro ravvisabile unamotivazione per relationem da parte della Corte regionale, che ha infattiaffermato che la decisione di primo grado «deve essere qui richiamatacome parte integrante della decisione», la ricorrente ha adempiutoall’onere di cui all’art. 366 n. 6, c.p.c. in relazione alle critiche mosseavverso la sentenza di primo grado, avendole dettagliatamente riportatealle pagg. da 7 a 27 del ricorso, ma non ha affatto adempiuto a dettoonere, salvo quanto appresso si dirà, in relazione alla motivazione dellasentenza di primo grado, in quanto tale sentenza non solo non è statatrascritta nel corpo del ricorso, ma non è stata neppure in esso sintetizzatanei suoi essenziali passaggi decisori, essendosi limitata la ricorrente arappresentare che quella pronuncia aveva dichiarato «il proprio “difetto digiurisdizione con riferimento alle cartelle relative a crediti di natura nontributaria”, rigettando per il resto il ricorso e condannando la ricorrente alpagamento in favore dell’Agente della riscossione delle spese di lite».Del resto, la ricorrente, nell’articolare le censure di violazione di leggedi cui ai due motivi ora in esame, non si confronta in alcun modo con lestatuizioni rese dalla Commissione provinciale e richiamate dai giudicid’appello a sostegno della loro decisione, statuizioni che, dunque,rimangono del tutto oscure.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/20267.3. – Fa eccezione a quanto appena detto la sola contestazione,contenuta nel terzo motivo, della regolarità della notificazione via pec diuna cartella di pagamento.

In ordine a tale profilo la ricorrente ha infattiriportato la decisione della CTP di Messina che ha ritenuto valida la notificasu presupposto che, non risultando attiva la casella di posta deldestinatario, il procedimento notificatorio si sarebbe perfezionato condeposito presso la Camera di commercio; e ha poi mosso a tale statuizionedelle specifiche critiche, sostenendo che, in caso di mancata consegnatelematica, essendo la casella del destinatario piena, la notifica deveavvenire presso il domicilio fisico.Va tuttavia osservato che anche tale censura è inammissibile, sia pureper un diverso profilo.

Essa, infatti, non si confronta con le ulterioriconsiderazioni svolte dalla sentenza d’appello, la quale, proprio in ordinealle notificazioni via pec delle cartelle, ha ritenuto, con una statuizione checostituisce ratio aggiuntiva rispetto a quella della sentenza appellata, chenessun vizio potesse ravvisarsi rispetto a tali notifiche, stante la provadell’avvenuta conoscenza degli atti da parte della destinataria («risultandoperaltro riscontrate le effettive conoscenze avvenute»).8. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudiziodi legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 6337/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, depositata il 24/7/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Messina una comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria con la quale le era stato chiesto ilpagamento della somma di euro 110.758,90 portata da una pluralitàdi atti prodromici.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò il difetto di giurisdizione inrelazione ai crediti di natura non tributaria cui si riferivano alcune dellecartelle, e, per il resto, rigettò il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello della contribuente, respinse il gravame,evidenziando che la decisione della Commissione provinciale eraNumero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026condivisibile sia nella parte relativa alla declaratoria del difetto digiurisdizione, sia nella parte in cui aveva disatteso le doglianze dellaMinuti circa supposti difetti di notifica degli atti presupposti allacomunicazione impugnata.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi eulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cuil’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hannoresistito ciascuna con proprio controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché affettada motivazione apparente nonché per omessa pronuncia sulle censuremosse dalla contribuente con l’atto di appello. Secondo la ricorrente lamotivazione della sentenza gravata è meramente apparente perché siesaurisce in un mero rinvio alla decisione di primo grado, nonaccompagnato da un’autonoma valutazione critica del contenuto delladecisione richiamata; inoltre, la sentenza d’appello non fornisce rispostaa tutte le questioni di diritto articolate nel giudizio di secondo grado conriguardo ai vizi di notifica degli atti presupposti.2. – Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.2.1. – È inammissibile perché censura la sentenza impugnatadeducendo il vizio di omessa pronuncia, e, contemporaneamente, il viziodi motivazione apparente, i quali sono vizi tra di loro eterogenei eincompatibili, ciò che comporta l’applicazione del consolidato principiogiurisprudenziale secondo cui l’erronea sussunzione nell’uno piuttosto chenell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere insede di legittimità comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. n.6150/2021; Cass. n. 13743/2019; Cass. n. 7141/2018; Cass., n.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/202611603/2018; Cass. n. 13866/2014; Cass. n. 7268/2012; Cass. n.15882/2007).Invero, non è dato comprendere come si possa argomentare che ungiudice di merito sia incorso in motivazione apparente e, nel contempo,abbia omesso di pronunciare. L’inconciliabilità della denuncia dei due vizisi evidenzia perché una motivazione omessa sugli oggetti cui si riferisce ilprecetto dell’art. 112 c.p.c. si risolve nell’addebito alla sentenza di meritodi non avere pronunciato su una domanda o un’eccezione, di modo che,se quel giudice ha adottato una motivazione, sebbene ritenuta apparente,è palese che sulla domanda e sull’eccezione ha pronunciato.2.2. – Il motivo è comunque infondato in quanto, contrariamente aquanto deduce la ricorrente, la Corte regionale non si è limitata ad aderirea quanto argomentato dal giudice di primo grado, ma ha aggiunto ulterioriargomentazioni a sostegno della decisione assunta, spiegando che lecontestazioni circa i difetti di notifica degli atti presupposti andavanodisattese sia perché le contestate notifiche erano provate dai documentiversati in giudizio, i quali, sebbene prodotti in copia, avevano pienaefficacia probatoria non essendone stata contestata la conformità aglioriginali, sia perché, quanto agli atti notificati via pec, vi era prova che glistessi fossero effettivamente pervenuti nella sfera di conoscenza delladestinataria. Ciò esclude che nella specie sia ravvisabile una meraapparenza motivazionale; così come esclude che possa configurarsiun’ipotesi di omessa pronuncia, essendosi il Giudice di secondo gradospecificamente pronunciato sulle deduzioni svolte dall’appellante in meritoalle notifiche degli atti prodromici al preavviso di ipoteca, deduzioni inbuona sostanza ruotanti sull’asserita necessità di provare la notificazionedegli atti mediante documentazione probatoria in originale nonchésull’asserita presenza di vizi invalidanti le notifiche di alcune delle cartellepresupposte.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026Né occorreva, per non incorrere nel vizio di omessa pronuncia,affrontare partitamente tutte le argomentazioni difensive svoltedall’appellante a sostegno delle proprie censure di invalidità dellenotificazioni.Soccorre, in tal senso, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui,«non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di meritosollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezionemedesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione,in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto non preso inconsiderazione» (cfr. Cass. n. 11717/2022; Cass. n. 24953/2020).Dunque, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, come nel casodi specie, la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valeredalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, nonoccorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficientequella motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata delladecisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla,ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazionedelle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi (Cass. n. 7662/2020), anche se manchi una specificaargomentazione in proposito (Cass., n. 3190/1972; Cass., n. 748/1971;Cass. n. 1537/1967 e, più di recente, Cass., n. 2153/2020). Inoltre,secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito nonpuò imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi nonaccolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio nonritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentreNumero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiuntoconvincimento, come nella specie, risulti da un esame logico e coerente,non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie,bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo(cfr. Cass. n. 5583/2011).È certo vero che in sede di appello la contribuente aveva ancheeccepito l’irritualità della costituzione dell’agente della riscossione e laconseguente inutilizzabilità dei documenti da esso prodotti per provare lenotificazioni degli atti presupposti, e che su tale eccezione il Giudiced’appello non ha preso specifica posizione. Ma ciò non può certo integrareun’omissione di pronuncia, sia perché, per giurisprudenza costante diquesta Corte, l’omesso esame di una questione puramente processualenon integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso dimancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024),sia perché, avendo la sentenza impugnata ritenuto che gli atti presuppostifossero stati regolarmente notificati alla luce della «documentazioneprodotta in atti», è evidente che tale documentazione sia stata ritenutautilizzabile, con conseguente implicito rigetto dell’eccezione in sensocontrario sollevata dalla contribuente.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 35, comma 26-quinquies,d.l. n. 223 del 2006 poiché la Corte regionale ha erroneamente ritenutosussistere il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle portanticrediti di natura non tributaria pur essendo previsto dalla disposizione daultimo citata che l’iscrizione di ipoteca, così come il relativo preavviso,sono impugnabili dinanzi al giudice tributario indipendentemente dallanatura del credito del quale costituisce garanzia.4. – Il motivo, formulato tramite richiamo ad un orientamentogiurisprudenziale ormai superato dai più recenti arresti di questa Corte, èinfondato.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026Sul tema in discussione sono intervenute le Sezioni Unite, le quali, conordinanza n. 17111/2017, hanno sancito il seguente principio di diritto:«Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecariadi cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a sèguito delle modificheapportate all’art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d. lgs. n. 546 del 1992dall’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ”ratione temporis“, aifini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento delprovvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che lagiurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a secondadella natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascunoper il proprio àmbito come appena individuato – se quel provvedimento siriferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari».In adesione al surriferito arresto nomofilattico, al quale si sonoconformate le successive pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 748/2022,Cass. n 18481/2023, Cass. n. 12397/2024) e che va qui ulteriormenteribadito, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazioneai crediti non tributari posti a base dell’impugnato preavviso di iscrizioneipotecaria.Ne consegue che la sentenza impugnata, pienamente aderente alprincipio appena esposto in punto di riparto di giurisdizione, va esentedalle critiche rivoltele.5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della legge n.53 del 1994 nonché dell’art. 1, coma 57, lett. b), legge n. 124 del 2017poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto valide lenotificazioni di alcune cartelle prodromiche alla comunicazione preventivadi iscrizione ipotecaria, pur essendo queste viziate sotto vari profili oaddirittura del tutto mancanti.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/20266. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 60,comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973 poiché la sentenzaimpugnata ha ritenuto valida sia la notificazione di una delle cartelle dipagamento presupposte, pur non essendo stata data prova dell’invio dellaraccomandata informativa di avvenuta notifica, sia la notificazione di altredue cartelle, pur in mancanza di qualsiasi documentazione comprovantela circostanza.7. – I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente inragione del comune esito del loro scrutinio, sono inammissibili.7.1. – Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 7074/2017,si sono così espresse: «quando si impugna una motivazione perrelationem enunciata dal giudice d'appello con l'indicazione dellacondivisione dell'affermazione del primo giudice che si è fatta propria,spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell'onere dispecificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n.6 c.p.c. non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudiceche ha giustificato l'affermazione condivisa dal giudice d'appello, maanche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto diappello. È palese che la ritualità della motivazione per relationem non sipuò apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche. Né si puòritenere che esse dovrebbero risultare dalla sentenza impugnata e ciò perla ragione che in tal caso non si sarebbe in presenza di motivazione perrelationem, bensì di una motivazione che o si è fatta carico delle critichee, dunque, nel rigettarle non risulta più relazionata, o non se ne è fattacarico ed allora risulta omissiva della considerazione del motivo di appello,così concretando violazione dell'art. 112 c.p.c. Si comprende allora cheinerisce allo svolgimento dell'attività di censura della motivazione perrelationem enunciata dal giudice d'appello, naturalmente quando talegiudice, come nella specie, abbia indicato l'affermazione del primo giudiceNumero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026che ha condiviso, una necessaria puntuale indicazione della motivazionedella sentenza di primo grado, che ha portato a quell'affermazione e, nelcontempo, della critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, cheè necessario individuare per evidenziare che con la motivazione il giudiced'appello ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali».In definitiva, occorre qui ribadire che, ove la sentenza di appello siamotivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenereassolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve indicare sia iltenore della motivazione del primo giudice, specificamente condivisa dalgiudice di appello, sia le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame,proprio al fine di evidenziare che il giudice di secondo grado, con la resamotivazione, non ha assolto il suo dovere motivazionale o ha motivato inmodo non conforme a diritto.L’orientamento testé esposto non si discosta da quello, elaborato conriferimento alla diversa ma simile ipotesi della motivazione medianterichiamo ai precedenti prevista dall’ultima parte dell’art. 118 disp. att.c.p.c. – configurante anch’essa un’ipotesi di motivazione per relationem –secondo il quale «La sentenza di merito può essere motivata medianterinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai"precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. nondeve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anchea quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionaligià compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni,nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processocivile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parteintegrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla hal’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che visono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla streguadei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame» (Cass. n.17640/2016; v. anche Cass. n. 29017/2021).Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026Da quanto innanzi detto deriva il principio generale per cui, ove siaconsentita una motivazione per relationem ad altro atto o provvedimento,la parte che intenda impugnare la decisione così motivata ha l’onere diindividuare specificamente il dictum oggetto di contestazione, facendoriferimento non solo alle statuizioni della decisione che opera il rinvio maanche a quelle contenute nell’atto richiamato, che con le prime si saldanoe formano un tutt’uno; ed in relazione al dictum così ricostruito devecalibrare, anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, le proprieargomentate censure.7.2. – Orbene, nel caso di specie, in cui è senz’altro ravvisabile unamotivazione per relationem da parte della Corte regionale, che ha infattiaffermato che la decisione di primo grado «deve essere qui richiamatacome parte integrante della decisione», la ricorrente ha adempiutoall’onere di cui all’art. 366 n. 6, c.p.c. in relazione alle critiche mosseavverso la sentenza di primo grado, avendole dettagliatamente riportatealle pagg. da 7 a 27 del ricorso, ma non ha affatto adempiuto a dettoonere, salvo quanto appresso si dirà, in relazione alla motivazione dellasentenza di primo grado, in quanto tale sentenza non solo non è statatrascritta nel corpo del ricorso, ma non è stata neppure in esso sintetizzatanei suoi essenziali passaggi decisori, essendosi limitata la ricorrente arappresentare che quella pronuncia aveva dichiarato «il proprio “difetto digiurisdizione con riferimento alle cartelle relative a crediti di natura nontributaria”, rigettando per il resto il ricorso e condannando la ricorrente alpagamento in favore dell’Agente della riscossione delle spese di lite».Del resto, la ricorrente, nell’articolare le censure di violazione di leggedi cui ai due motivi ora in esame, non si confronta in alcun modo con lestatuizioni rese dalla Commissione provinciale e richiamate dai giudicid’appello a sostegno della loro decisione, statuizioni che, dunque,rimangono del tutto oscure.Numero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/20267.3. – Fa eccezione a quanto appena detto la sola contestazione,contenuta nel terzo motivo, della regolarità della notificazione via pec diuna cartella di pagamento. In ordine a tale profilo la ricorrente ha infattiriportato la decisione della CTP di Messina che ha ritenuto valida la notificasu presupposto che, non risultando attiva la casella di posta deldestinatario, il procedimento notificatorio si sarebbe perfezionato condeposito presso la Camera di commercio; e ha poi mosso a tale statuizionedelle specifiche critiche, sostenendo che, in caso di mancata consegnatelematica, essendo la casella del destinatario piena, la notifica deveavvenire presso il domicilio fisico.Va tuttavia osservato che anche tale censura è inammissibile, sia pureper un diverso profilo. Essa, infatti, non si confronta con le ulterioriconsiderazioni svolte dalla sentenza d’appello, la quale, proprio in ordinealle notificazioni via pec delle cartelle, ha ritenuto, con una statuizione checostituisce ratio aggiuntiva rispetto a quella della sentenza appellata, chenessun vizio potesse ravvisarsi rispetto a tali notifiche, stante la provadell’avvenuta conoscenza degli atti da parte della destinataria («risultandoperaltro riscontrate le effettive conoscenze avvenute»).8. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudiziodi legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 6130/2024Numero sezionale 3728/2026Numero di raccolta generale 12593/2026Data pubblicazione 04/05/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida