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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2015

Cassazione n. 18481/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22100‒2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difes a , per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] in Laterano, n. 226/210, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]e alla PEC ; -ricorrente – contro NUZZI Francesco, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale della Vignola, n. 5, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Tributi ‒ iscrizione ipotecaria -controricorrente - avverso la sentenza n. 349 / 11 / 20 1 5 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata in data 16/02/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili di proprietà di Francesco NUZZO, effettuato per un valore doppio rispetto al credito complessivo iscritto a ruolo e portato da diverse cartelle di pagamento, e comunicato al predetto contribuente in data 15/02/2011 dallaEquitalia E.TR. s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Commissione tributaria provinciale respinseil ricorso, ma la decisione veniva integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia.

Preliminarmente, i giudici di appello ritenevano sussistente la giurisdizione del giudice tributario anche in relazione ai crediti non tributari ricompresi tra quelli per i quali era stata effettuata l’iscrizione ipotecaria, sul rilievo che nel giudizio non si discuteva della legittimità dei c rediti ma soltanto dell’atto di iscrizione ipotecaria.

Nel merito sostenevano che l’iscrizione ipotecaria dovesse soggiacere alle disposizioni sia dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973,che dell’art. 50, comma 2, del medesimo d.P.R., in quanto atto preor dinato all’espropriazione forzata, sicché nella specie l’atto impugnato andava annullato essendostata omessa la preventiva notifica al contribuente dell’intimazione di pagamento.

2. Avverso tale statuizione laricorrente propone ricorso per cassazione affidato aquattro motiv i cui replica l’intimato con controricorso .

Considerato che:

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso «per violazione del principio di autosufficienza» in quanto nello stesso sono indicate le circostanze e gli elementi aventi incidenza causale sulla controversia me ntre, d iversamente da quanto dedotto dal controricorrente, non è affatto necessaria « la trascrizione integrale degli atti del processo»(cfr. Cass., Sez.

U, n. 8950 del 2022).

2. Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., viene dedotta la «illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione in relazione all’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice tributario anche in relazione ai crediti non tributari iscritti a ruolo e portati da tre delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria ( n. 01420090094813433000, n. 01420090005907150000 e n. 01420090094813332000).

3. Il motivo è fondato e va accoltoalla stregua del principio affermato nella sentenza n. 17111 del 2017dalle Sezioni unite di questa Corte che, esaminando analoga questione,relativa ad impugnazione di una iscrizione ipotecaria fondata su crediti “misti”, ovvero di natura tributaria e non tributaria, proposta però dinanzi al giudice ordinario, richiamando una precedente pronunciain termini (Cass., Sez.

U, n. 14831 del 2008), ha affermato che «Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizioneipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini dellagiurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che lagiurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della naturatributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a credititributari ed in parte a crediti nontributari».3.1. [OSCURATO:PERSONA] consesso è pervenuta a tale conclusione, condivisa da questo Collegio, sul rilievo che, seppure il vigente art. 19, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che l'iscrizione dell'ipoteca è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia, tale disposizione, alla luce dei principi, anche costituzionali, che regolano il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e il giudice ordinario, non può essere intesa come modifica della giurisdizione tout courta favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca.

Ha, altresì, precisato che «la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione ed anche se la disciplina degli organi speciali può essere modificata dal legislatore ordinario, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel «non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni speciali e nell'«assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni».

Pertanto, «inforza di tali considerazioni anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del Giudice tributario avverso l'opposizione alla iscrizione di ipoteca», le sezioni unite hanno ritenuto «di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria», da ritenersi quindi preferibile alle pronunce di segno contrario pure rinvenibili nella giurisprudenza di questa Corte, con la conseguenza che, ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice tributario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti tributari posti a fondamento del provvedimento impugnato e rimettere la causa dinanzi al giudice ordinarioper la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti non di natura tributaria, rimanendo irrilevante la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca (Cass., Sez. 5, sentenzan. 20055 del 2015).

4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la «illegittimità della sentenza» per avere i giudici di appello, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., pronunciato ultrapetitaavendo annullato l’atto impugnato sulla base della violazione dell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n.602 del 1973, che il contribuente non aveva proposto con l’originario ricorso.

4.1. Sostiene la ricorrente che il contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto soltanto la violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 per non avere l’agente della riscossione provveduto a notificargli l’avviso contenente l’intimazione ad adempiere previsto dalla citata disposizione, nella specie da ritenersi necessaria in quanto l’iscrizione ipotecaria era propedeutica all’espropriazione ed era, peraltro, decorso l’anno dalla notifica delle cartelle di pagamento.

5. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la «illegittimità della sentenza» per avere i giudici di appello erroneamente applicato retroattivamente il comma 2-bis dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis), del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, quindi in epoca successiva all’atto di iscrizione ipotecaria impugnato, comunicato al contribuente in data 15 febbraio 2011.

6. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto atto dell’esecuzione l’iscrizione ipotecaria.

7. Il secondo e quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

8. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che i giudici di appello hanno annullato l’atto di iscrizione ipotecaria ritenendo applicabile oltre all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche l’art. 50, comma 2, del medesimo d.P.R., in quanto atto preordinato all’espropriazione forzata emesso quando era decorso l’anno dalla notifica delle cartelle di pagamento.

8.1. Con riferimento a tale ultima disposizione osserva il Collegio che la CTR è incorsa in errore di diritto là doveha ritenuto l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 atto di espropriazione forzata e, conseguentemente, necessaria la notifica dell’avviso di cui al comma 2 dell’art. 50 del citato d.P.R., in difform ità al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, n. 19667 del 2014, RV 632587-01; conf.

Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 33065 del 2022) secondo cui, «se è vero che l'iscrizione ipotecaria - anche quella prevista dall'articolo 77 d.P.R.602/73 cit. - è preordinata e strumentale all'espropriazione, altrettanto indubbio è che essa risponde a distinte finalità di garanzia e cautela, così da non poter “essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”» (Cass. Sez.

U, cit.).

Sicché, nel caso in esame, la notifica della comunicazione del preavviso di iscrizione,prevista dal citato art. 50, non era affatto dovuta e, nel ritenere diversamente, la CTR è incorsa in violazione di legge.

9. Ed ha errato anche là dove, richiamando la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 19667 del 2014, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ora espressamente previsto dal comma 2-bis dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, pur in assenza di uno specifico motivo di impugnazione proposto al riguardo dal contribuente, in tal modo incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere pronunciato ultrapetita.

9.1. Al riguardo deve osservarsi che il vizio derivante dall'inosservanza dell’obbligo della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria non è rilevabiled'ufficio e deve essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo, riguardando la violazione di una norma posta a difesa del diritto dello stesso contribuente al pieno dispiegarsi delcontraddittorio con l'Amministrazione finanziaria , non avendodetta comunicazione «finalità endoprocedimentale partecipativo - istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma [essendo] diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento» (così in Cass. n. 25600 del 2021).

9.2. Orbene, nel caso in esame, dal contenuto del ricorso, in cui, in ossequio al principio di autosufficienza, è trascritta la doglianza mossa dal contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio, emerge che quest’ultimo lamentò soltanto l’omessa notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere facendo espresso riferimento all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, nulla deducendo né in ordine alla violazione dell’art. 77 stesso d.P.R. né, più in generale, in ordine alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale,con la conseguenza che, come sopra anticipato, la CTR è incorsa nel dedotto vizio di ultrapetizione.

10. Il terzo motivo resta assorbito.

11. In estrema sintesi, vanno accolti il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo.

In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle di pagamento n. 01420090094813433000, n. 01420090005907150000 e n. 01420090094813332000, portanti iscrizione a ruolo di crediti non tributari, in favore del giudice ordinario.

In accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie ilprimo motivo di ricorso e, per l’effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle di pagamento n. 01420090094813433000, n. 01420090005907150000 e n. 01420090094813332000, in favore del giudice ordinario.

Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22100‒2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difes a , per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] in Laterano, n. 226/210, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]e alla PEC ; -ricorrente – contro NUZZI Francesco, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale della Vignola, n. 5, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Tributi ‒ iscrizione ipotecaria -controricorrente - avverso la sentenza n. 349 / 11 / 20 1 5 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata in data 16/02/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili di proprietà di Francesco NUZZO, effettuato per un valore doppio rispetto al credito complessivo iscritto a ruolo e portato da diverse cartelle di pagamento, e comunicato al predetto contribuente in data 15/02/2011 dallaEquitalia E.TR. s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Commissione tributaria provinciale respinseil ricorso, ma la decisione veniva integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia. Preliminarmente, i giudici di appello ritenevano sussistente la giurisdizione del giudice tributario anche in relazione ai crediti non tributari ricompresi tra quelli per i quali era stata effettuata l’iscrizione ipotecaria, sul rilievo che nel giudizio non si discuteva della legittimità dei c rediti ma soltanto dell’atto di iscrizione ipotecaria. Nel merito sostenevano che l’iscrizione ipotecaria dovesse soggiacere alle disposizioni sia dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973,che dell’art. 50, comma 2, del medesimo d.P.R., in quanto atto preor dinato all’espropriazione forzata, sicché nella specie l’atto impugnato andava annullato essendostata omessa la preventiva notifica al contribuente dell’intimazione di pagamento. 2. Avverso tale statuizione laricorrente propone ricorso per cassazione affidato aquattro motiv i cui replica l’intimato con controricorso . Considerato che: 1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso «per violazione del principio di autosufficienza» in quanto nello stesso sono indicate le circostanze e gli elementi aventi incidenza causale sulla controversia me ntre, d iversamente da quanto dedotto dal controricorrente, non è affatto necessaria « la trascrizione integrale degli atti del processo»(cfr. Cass., Sez. U, n. 8950 del 2022). 2. Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., viene dedotta la «illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione in relazione all’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice tributario anche in relazione ai crediti non tributari iscritti a ruolo e portati da tre delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria ( n. 01420090094813433000, n. 01420090005907150000 e n. 01420090094813332000). 3. Il motivo è fondato e va accoltoalla stregua del principio affermato nella sentenza n. 17111 del 2017dalle Sezioni unite di questa Corte che, esaminando analoga questione,relativa ad impugnazione di una iscrizione ipotecaria fondata su crediti “misti”, ovvero di natura tributaria e non tributaria, proposta però dinanzi al giudice ordinario, richiamando una precedente pronunciain termini (Cass., Sez. U, n. 14831 del 2008), ha affermato che «Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizioneipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini dellagiurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che lagiurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della naturatributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a credititributari ed in parte a crediti nontributari».3.1. [OSCURATO:PERSONA] consesso è pervenuta a tale conclusione, condivisa da questo Collegio, sul rilievo che, seppure il vigente art. 19, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che l'iscrizione dell'ipoteca è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia, tale disposizione, alla luce dei principi, anche costituzionali, che regolano il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e il giudice ordinario, non può essere intesa come modifica della giurisdizione tout courta favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca. Ha, altresì, precisato che «la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione ed anche se la disciplina degli organi speciali può essere modificata dal legislatore ordinario, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel «non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni speciali e nell'«assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni». Pertanto, «inforza di tali considerazioni anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del Giudice tributario avverso l'opposizione alla iscrizione di ipoteca», le sezioni unite hanno ritenuto «di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria», da ritenersi quindi preferibile alle pronunce di segno contrario pure rinvenibili nella giurisprudenza di questa Corte, con la conseguenza che, ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice tributario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti tributari posti a fondamento del provvedimento impugnato e rimettere la causa dinanzi al giudice ordinarioper la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti non di natura tributaria, rimanendo irrilevante la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca (Cass., Sez. 5, sentenzan. 20055 del 2015). 4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la «illegittimità della sentenza» per avere i giudici di appello, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., pronunciato ultrapetitaavendo annullato l’atto impugnato sulla base della violazione dell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n.602 del 1973, che il contribuente non aveva proposto con l’originario ricorso. 4.1. Sostiene la ricorrente che il contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto soltanto la violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 per non avere l’agente della riscossione provveduto a notificargli l’avviso contenente l’intimazione ad adempiere previsto dalla citata disposizione, nella specie da ritenersi necessaria in quanto l’iscrizione ipotecaria era propedeutica all’espropriazione ed era, peraltro, decorso l’anno dalla notifica delle cartelle di pagamento. 5. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la «illegittimità della sentenza» per avere i giudici di appello erroneamente applicato retroattivamente il comma 2-bis dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis), del d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, quindi in epoca successiva all’atto di iscrizione ipotecaria impugnato, comunicato al contribuente in data 15 febbraio 2011. 6. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto atto dell’esecuzione l’iscrizione ipotecaria. 7. Il secondo e quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati e vanno accolti. 8. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che i giudici di appello hanno annullato l’atto di iscrizione ipotecaria ritenendo applicabile oltre all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche l’art. 50, comma 2, del medesimo d.P.R., in quanto atto preordinato all’espropriazione forzata emesso quando era decorso l’anno dalla notifica delle cartelle di pagamento. 8.1. Con riferimento a tale ultima disposizione osserva il Collegio che la CTR è incorsa in errore di diritto là doveha ritenuto l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 atto di espropriazione forzata e, conseguentemente, necessaria la notifica dell’avviso di cui al comma 2 dell’art. 50 del citato d.P.R., in difform ità al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 19667 del 2014, RV 632587-01; conf. Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 33065 del 2022) secondo cui, «se è vero che l'iscrizione ipotecaria - anche quella prevista dall'articolo 77 d.P.R.602/73 cit. - è preordinata e strumentale all'espropriazione, altrettanto indubbio è che essa risponde a distinte finalità di garanzia e cautela, così da non poter “essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”» (Cass. Sez. U, cit.). Sicché, nel caso in esame, la notifica della comunicazione del preavviso di iscrizione,prevista dal citato art. 50, non era affatto dovuta e, nel ritenere diversamente, la CTR è incorsa in violazione di legge. 9. Ed ha errato anche là dove, richiamando la pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 19667 del 2014, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ora espressamente previsto dal comma 2-bis dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, pur in assenza di uno specifico motivo di impugnazione proposto al riguardo dal contribuente, in tal modo incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere pronunciato ultrapetita. 9.1. Al riguardo deve osservarsi che il vizio derivante dall'inosservanza dell’obbligo della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria non è rilevabiled'ufficio e deve essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo, riguardando la violazione di una norma posta a difesa del diritto dello stesso contribuente al pieno dispiegarsi delcontraddittorio con l'Amministrazione finanziaria , non avendodetta comunicazione «finalità endoprocedimentale partecipativo - istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma [essendo] diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento» (così in Cass. n. 25600 del 2021). 9.2. Orbene, nel caso in esame, dal contenuto del ricorso, in cui, in ossequio al principio di autosufficienza, è trascritta la doglianza mossa dal contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio, emerge che quest’ultimo lamentò soltanto l’omessa notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere facendo espresso riferimento all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, nulla deducendo né in ordine alla violazione dell’art. 77 stesso d.P.R. né, più in generale, in ordine alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale,con la conseguenza che, come sopra anticipato, la CTR è incorsa nel dedotto vizio di ultrapetizione. 10. Il terzo motivo resta assorbito. 11. In estrema sintesi, vanno accolti il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle di pagamento n. 01420090094813433000, n. 01420090005907150000 e n. 01420090094813332000, portanti iscrizione a ruolo di crediti non tributari, in favore del giudice ordinario. In accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie ilprimo motivo di ricorso e, per l’effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle di pagamento n. 01420090094813433000, n. 01420090005907150000 e n. 01420090094813332000, in favore del giudice ordinario. Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Com
Sentenza Cassazione n. 18481/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris