CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 15051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23549/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res. in Napoli, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso il suo studio in P.za Margana 19, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente e ricorrente incidentale - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 696/2018 del 26.1.2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima, limitatamente all'importo di euro 4.273,98, l'intimazione di pagamento notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] spa sulla base di sei cartelle, di cui tre relative a debiti di natura tributaria (Tarsu 2002, bollo auto 2002 ed Ici 2006). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - come già rilevato dai primi giudici, era in atti la prova documentale della validità e ritualità della notificazione di tutte le cartelle esattoriali sottese all'avviso di intimazione impugnato, infondatamente contestata dal contribuente; - alla data della notificazione di quest'ultimo atto (27 ottobre 2015) risultavano in effetti prescritte, per avvenuto decorso del termine, rispettivamente quinquennale e triennale, le due cartelle concernenti la Tarsu ed il bollo auto; - la cartella per ICI 2006 non risultava invece prescritta in quanto notificata il 13 settembre 2014 e non opposta; - considerato che l'ammontare complessivo dell'avviso di intimazione era di 5.975 €, residuava quindi a debito del contribuente (espunte le due cartelle prescritte) l'importo differenziale di euro 4.273,98. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione-Ader (già [OSCURATO:PERSONA]) la quale formula altresì un articolato motivo di ricorso incidentale avverso la ritenuta prescrizione delle due cartelle. Considerato che: § 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale il Chiummo lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 139 cod.proc.civ. nonché 2712 e 2719 cod.civ.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto ritualmente notificate le tre cartelle di pagamento in questione, nonostante che la prova della relativa notificazione fosse stata data dall’agente per la riscossione mediante fotocopie non idonee, perché formalmente disconosciute nella firma del soggetto che aveva ricevuto l'atto e nella data della sua consegna. § 2.2Il motivo è infondato. Il giudice regionale ha recepito le valutazioni probatorie già fatte proprie dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'affermare la regolare notificazione di tutte le cartelle ad oggetto tributario poste a base dell'avviso di intimazione opposto. Questa valutazione non è stata contestata dal Chiummo se non sotto il particolare profilo che la prova in questione sarebbe stata fornita da Equitalia solo mediante la produzione in giudizio di fotocopie, e che queste ultime erano del tutto inidonee sul piano dimostrativo, perché da lui tempestivamente e specificamente disconosciute nella data e nella firma di ricezione. Per quanto concerne il primo aspetto (prova mediante fotocopie degli avvisi di ricevimento) soccorre però il costante indirizzo di legittimità (Cass.n. 20769/21 ed altre numerosissime) secondo cui: « In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica ». Per quanto concerne il secondo aspetto (disconoscimento) rileva innanzitutto che il ricorrente, pur dopo aver affermato di aver formalmente, tempestivamente e specificamente disconosciuto le copie prodotte nella loro data e firma di sottoscrizione, non ha poi indicato in alcun modo attraverso quali modalità e sotto quali specifici profili di non veridicità o rispondenza all'originale questo disconoscimento sarebbe stato effettuato; specificazione tanto più necessaria (anche ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione) in ragione del fatto che di un simile disconoscimento non vi è menzione nella sentenza impugnata. Il che impedisce di verificare l'effettiva rispondenza del disconoscimento asseritamente effettuato al criterio secondo cui quest'ultimo, pur non richiedendo una forma vincolata o sacramentale, deve comunque presentare i caratteri della specificità e della determinatezza, non potendosi risolvere in una mera espressione di stile ovvero in una contestazione generica perché non esplicitante i particolari aspetti di difformità lamentati. In ogni caso, va rilevato anche in proposito il costante indirizzo di legittimità secondo cui (Cass.n. 25292/18): « nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica »; e, inoltre, (Cass.n. 23426/20; v. anche Cass.n. 1324/22): « In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita` delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art.2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformita` agli originali, non puo` limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita` contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformita` delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso ». Il che appunto presuppone, tra il resto, la formulazione di puntuali e circostanziati motivi di disconoscimento e contestazione documentale. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2048 e 2956 del cod.civ.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente escluso la prescrizione della cartella relativa ad Ici 2006 (n.07120140045234981000) dal momento che quest'ultima, regolarmente notificata, non era stata opposta e che, rispetto alla sua notificazione in data 13 settembre 2014, l'avviso di intimazione opposto era stato notificato (27 ottobre 2015) entro il termine quinquennale. Diversamente ragionando, anche la cartella in questione era prescritta, sia perché non regolarmente notificata, sia perché il termine quinquennale di prescrizione era maturato ancor prima della sua notificazione. § 3.2 Il motivo è infondato perché, una volta vagliata la regolare notificazione (tra le altre) anche della cartella Ici 2006 in questione, emerge conseguentemente come l'eventuale prescrizione dovesse essere fatta valere con la sua impugnazione tempestiva (mai proposta), e non mediante l'impugnazione dell'atto successivo (avviso di intimazione), secondo quanto desumibile dall'articolo 19 d.lgs. 546/92. Per il resto, vale osservare come correttamente la [OSCURATO:PERSONA] abbia riscontrato il mancato decorso del quinquennio prescrizionale successivamente alla notificazione della cartella, stante l'avvenuta notificazione dell'avviso di intimazione circa un anno dopo dalla notificazione della cartella stessa. § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. là dove la [OSCURATO:PERSONA] - nello stabilire l'importo residuo dovuto - aveva scomputato l'importo delle due cartelle ritenute prescritte dall'intero ammontare dell'intimazione opposta, e non dal solo ammontare delle tre cartelle di natura tributaria oggetto del ricorso introduttivo. § 4.2Il motivo è infondato perché il calcolo differenziale del dovuto residuo è stato dal giudice di merito effettuato (nell'ambito di un giudizio, qual è quello tributario, tipicamente connotato dalla funzione di impugnazione- merito) correttamente assumendo l'atto oggetto dell'impugnazione (l'avviso di intimazione) ed il suo ammontare complessivo; sicché appariva indubitabile che l'ammontare infine dovuto dal contribuente comportasse la detrazione da questo importo complessivo dell'ammontare delle due cartelle ritenute prescritte, indipendentemente dalla sorte delle ulteriori cartelle prodromiche, in quanto non fatte oggetto (come dichiarato e riconosciuto dallo stesso contribuente) del presente giudizio perché non aventi natura tributaria. In modo tale che, per quanto concerneva l'esercizio della giurisdizione tributaria affidatogli, il collegio regionalenon poteva che sottrarre l'importo delle cartelle prescritte dall'ammontare dell'atto impugnato. § 5.1Con l'unico articolato motivo di ricorso incidentale, Ader deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 2946 e 2948 n. 3) cod.civ. oltre che della disciplina sulla riscossione e degli a Ciaortt.19 e 20 d.lgs.112/99, in quanto: - erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto prescritte le due cartelle per Tarsu 2002 e bollo auto 2002, nonostante che, con l'iscrizione a ruolo, si formasse il titolo esecutivo ad effetto novativo della pregressa obbligazione, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale ordinario; - diversamente da quanto osservato dal collegio regionale, la prescrizione applicabile alla Tarsu non era quella quinquennale di cui all'articolo 2948 n.4 cit., bensì quella decennale ex articolo 2946 cit., non trattandosi di prestazione periodica ma di obbligo tributario autonomamente rilevante per ciascun periodo di imposta. § 5.2Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni. Per quanto concerne l'incidenza sul termine prescrizionale della definitività dell'atto impositivo o della cartella per mancata impugnazione, soccorre quanto stabilito da Cass.SSUU n.23397/16 in ordine alla distinzione fondamentale tra definitività amministrativa e definitività giurisdizionale o da giudicato, in maniera tale che: « La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (…)». Si tratta di un indirizzo che le argomentazioni qui dedotte da Ader non sono in grado di inficiare, sia per quanto concerne l'asserito effetto novativo dell'iscrizione a ruolo e della formazione del titolo esecutivo, sia per quanto concerne il rapporto meramente interno tra ente impositore ed agente incaricato della riscossione ex artt. 19 e 20 d.lgs . 112/99 (aspetti tutti considerati nella sentenza in esame). Per quanto concerne l'individuazione del termine prescrizionale in relazione alla Tarsu, soccorre - a differenza di ciò che si è osservato per le imposte erariali - quanto più volte stabilito da questa Corte di legittimità, secondo cui: « La TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una ‘causa debendi’ di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. » (Cass.n. 4283/10; Cass.n. 24679/11 ed altre). § 6. Ne segue, in definitiva, il rigetto tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale; in ragione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese di lite; v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, di un ulteriore importo a