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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 35310/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30101/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da sé medesima; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CROTONE depositata il18/11/2022, r.g.n. 1714/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 18 novembre 2022, ha accolto l’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione emesso dal medesimo Tribunale e ha liquidato in suo favore la somma complessiva di euro 720, disponendo “l’integrale compensazione delle spese di lite”.

Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Gli intimati, il Ministero della giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, lamentando l’erroneità della compensazione delle spese.

La censura è fondata.

Il Tribunale ha compensato le spese con questa motivazione: “considerata la natura del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, appare equo disporre la totale compensazione delle spese di lite”.

La compensazione delle spese, ai sensi del comma 2 dell’art. 92 c.p.c., è invece possibile ove vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero ancora –a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi nelle quali non possono essere ricomprese la “natura del giudizio” e il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato (a tale riguardo si veda Cass. n. 5255/2022).

Il ricorso è pertanto fondato, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Crotone, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30101/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da sé medesima; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CROTONE depositata il18/11/2022, r.g.n. 1714/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 18 novembre 2022, ha accolto l’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione emesso dal medesimo Tribunale e ha liquidato in suo favore la somma complessiva di euro 720, disponendo “l’integrale compensazione delle spese di lite”. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Gli intimati, il Ministero della giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, lamentando l’erroneità della compensazione delle spese. La censura è fondata. Il Tribunale ha compensato le spese con questa motivazione: “considerata la natura del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, appare equo disporre la totale compensazione delle spese di lite”. La compensazione delle spese, ai sensi del comma 2 dell’art. 92 c.p.c., è invece possibile ove vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero ancora –a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi nelle quali non possono essere ricomprese la “natura del giudizio” e il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato (a tale riguardo si veda Cass. n. 5255/2022). Il ricorso è pertanto fondato, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Crotone, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella a
Decreto Cassazione n. 35310/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris