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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 05255/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5371-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23 Centro CAF, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5371/2021 Numero sezionale 11114/2021 Rilevato che: Numero di raccolta generale 5255/2022Data pubblicazione 17/02/2022 - il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 25.1.2021, in sede di rinvio, accolse l’opposizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale compensò le spese di lite con il Ministero della Giustizia, che era rimasto contumace; - avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre all’apparente motivazione, per non avere il Tribunale condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di opposizione sulla base del principio di soccombenza, non costituendo grave ed eccezionale ragione la sua mancata costituzione in giudizio; - il motivo è fondato. - ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare; - nel caso di specie, il Ministero era soccombente e non è consentita la compensazione delle spese del giudizio in ragione della mera contumacia del soccombente; - questa Suprema Corte ha già statuito che la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5371/2021 Numero sezionale 11114/2021 riparazione rivolta nei suoi confronti – principio che si applica Numero di raccolta generale 5255/2022Data pubblicazione 17/02/2022 evidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A.- non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cassazione civile sez.

VI, 17/10/2013, n.23632; Cassazione civile sez.

VI, 21/03/2018, n.7072); - il ricorso va, pertanto, accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato; - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5371-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23 Centro CAF, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5371/2021 Numero sezionale 11114/2021 Rilevato che: Numero di raccolta generale 5255/2022Data pubblicazione 17/02/2022 - il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 25.1.2021, in sede di rinvio, accolse l’opposizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale compensò le spese di lite con il Ministero della Giustizia, che era rimasto contumace; - avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre all’apparente motivazione, per non avere il Tribunale condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di opposizione sulla base del principio di soccombenza, non costituendo grave ed eccezionale ragione la sua mancata costituzione in giudizio; - il motivo è fondato. - ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare; - nel caso di specie, il Ministero era soccombente e non è consentita la compensazione delle spese del giudizio in ragione della mera contumacia del soccombente; - questa Suprema Corte ha già statuito che la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5371/2021 Numero sezionale 11114/2021 riparazione rivolta nei suoi confronti – principio che si applica Numero di raccolta generale 5255/2022Data pubblicazione 17/02/2022 evidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A.- non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.7072); - il ricorso va, pertanto, accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato; - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P. Q. M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i
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